Fondazione Onlus e RUNTS

Il presente contributo intende analizzare l’attuale situazione in cui si trovano le ONLUS a seguito dell’operatività del Registro Unico del Terzo Settore (c.d. RUNTS). L’odierna analisi si concentra, in particolare, nell’analizzare la situazione di una Fondazione ONLUS.

Fondazione Onlus e RUNTS

1) Premessa: il Codice del Terzo settore e l’instaurazione del RUNTS

È opportuno, innanzitutto, fare una breve premessa sulla disciplina del Terzo Settore oggetto di recente riforma. Il Decreto Legislativo n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore – C.T.S. - Codice), ridefinendo la disciplina degli enti no-profit, ha istituito la categoria giuridica di Ente del Terzo Settore (E.T.S.); in particolare, possono acquisire la qualifica di E.T.S.: “(…) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diverse dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, ed iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore” (art. 4 Codice del Terzo Settore).

Pertanto, i requisiti richiesti dalla legge per poter essere considerato quale Ente del Terzo settore sono i seguenti:

  1. essere un soggetto specificamente individuato dalla norma (OdV; Aps; ente filantropico, fondazione, ecc);
     
  2. perseguire una o più attività di interesse generale, indicate, tassativamente, nell’art. 5 del Codice;
     
  3. svolgere la propria finalità istituzionale in assenza di scopo di lucro e per motivi solidaristici o di utilità sociale;
     
  4. essere iscritti al RUNTS. In particolare, è bene indicare che l’iscrizione al RUNTS ha efficacia costitutiva, nel senso che solo una volta completata l’iscrizione, l’Ente potrà fregiarsi della qualifica di “Ente del Terzo Settore” e applicare la disciplina prevista dal Codice.

Il C.T.S., inoltre, ha provveduto ad abrogare tutte le norme precedentemente in vigore, che disponevano dei benefici fiscali per il mondo associativo. Norme che sono state sostituite dalla disciplina contenuta nel Titolo X del Codice “Regime fiscale degli enti del terzo settore”. Tuttavia, l’entrata in vigore di tale norme fiscalmente favorevoli per gli E.T.S., è condizionata all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.

È importante segnalare, fin da ora, che la richiesta di autorizzazione, ad oggi, non è stata formalmente presentata da parte dell’Italia alla Commissione Europea, pertanto vi sono grandi incertezze sulla data puntuale in cui le misure introdotte dal C.T.S. troveranno concreta applicazione.

2) La situazione delle ONLUS

Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono state istituite con D. Lgs. n. 460/1997. Tale status giuridico consiste nel riconoscere agli enti che perseguano specifiche attività sociali, individuate dalla norma, di usufruire di vantaggi fiscali nell’esercizio della propria attività; trattasi di agevolazioni o esenzioni fiscali comprese dagli artt. 12-25 del D. Lgs. n. 460/1997. Il D. Lgs. n. 460/1997 è stato abrogato dal C.T.S.

Tuttavia, l’abrogazione avrà effetto solo a seguito dell’emanazione dell’autorizzazione dell’Unione Europea sopra citata; pertanto, la disciplina fiscale in favore delle ONLUS non sarà più operativa una volta che diventeranno pienamente applicabili le agevolazioni fiscali dettate dal C.T.S. L’ONLUS cesserà di godere dei benefici previsti dalla normativa del 1997, in ogni caso, qualora dovesse procedere all’iscrizione al RUNTS. Nell’attesa che la Commissione UE si esprima in merito, il Codice ha previsto una disciplina fiscale transitoria, applicabile anche alle ONLUS.

Al momento, pertanto, le ONLUS, che non procedano con l’iscrizione al RUNTS, possono godere di entrambe le discipline fiscali, ovvero:

  • le agevolazioni contenute nel D.Lgs. n. 460/1997;
     
  • le disposizioni fiscali del C.T.S., la cui efficacia è stata anticipata rispetto al parere della Commissione UE.

Queste ultime agevolazioni riguardano, oltre alla possibilità per le ONLUS di emettere strumenti finanziari: l’applicazione di un regime di tassazione forfettario (art. 80 C.T.S.); i crediti di imposta riconosciuti a chi effettui erogazioni liberali in favore degli E.T.S. (art. 81 C.T.S.); agevolazioni in materia di imposte dirette e tributi locali (Art. 82 C.T.S.); altre detrazioni e misure fiscali, di cui si rimanda nel dettaglio alla lettura degli articoli 83, 84, comma 2, 85 e 86, comma 7 del C.T.S.

Allo stato attuale, pertanto le ONLUS hanno due alternative:

         a. attendere che la Commissione UE autorizzi la riforma fiscale del Terzo Settore, provvedendo, in ogni caso, all’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui verrà resa l’autorizzazione in parola;

         b. procedere immediatamente all’iscrizione al RUNTS.

Qualora si scelga l’opzione a, è bene segnalare che, nel caso in cui non si dovesse procedere con l’iscrizione al Registro Unico entro il 31 marzo dell’anno successivo all’autorizzazione, le ONLUS verranno sciolte di diritto e saranno costrette a devolvere il proprio patrimonio a fini di pubblica utilità. Qualora, invece, si scelga di iscriversi al RUNTS, indipendentemente dall’autorizzazione dell’UE, la ONLUS non si considererà sciolta e non sarà costretta a devolvere il proprio patrimonio; l’unica conseguenza apprezzabile sarà quella che l’ente, diventato a tutti gli effetti E.T.S, potrà applicare, solo ed esclusivamente, le norme agevolative contenute nel C.T.S. che non siano condizionate all’approvazione europea e non più le agevolazioni fiscali dettate dal D. Lgs. n. 460/1997.

3) Le modifiche all’istituto del 5 per mille

L’esigenza di procedere all’iscrizione al RUNTS per le ONLUS sorge, invece, per il fatto che con D. LGS. n. 111 del 2017 è stato modificato l’istituto del 5 per mille. Infatti, l'articolo 3, comma 2, della norma citata, stabilisce che: “a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS, il contributo del 5 per mille sarà destinato solo agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro”.

Invero, il Decreto Milleproroghe del 2021 ha stabilito che la disposizione in parola avrà: “effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021”.

Stante la proroga citata, le ONLUS continueranno ad essere destinatarie della quota del cinque per mille fino al 31 dicembre 2022. Dopo tale data, per poter continuare ad usufruire del contributo, le ONLUS dovranno essere iscritte al RUNTS.

4) Iscrizione al RUNTS delle Fondazioni: criticità

Il RUNTS è formato da n. 7 sezioni, ognuna riferita ad un particolare tipo di E.T.S. Nello specifico le sezioni riguardano:

a. Organizzazioni di Volontariato (OdV);

b. Associazioni di promozione Sociale (APS);

c. Enti Filantropici;

d. Imprese Sociali;

e. Reti Associative;

f. Società di Mutuo Soccorso;

g. Altri Enti del Terzo Settore.

La struttura del Registro Unico, così come delineata dal Decreto ministeriale attuativo, non prevede la sezione riguardante le Fondazioni. Pertanto, una Fondazione che intenda iscriversi al RUNTS, dovrà valutare in quale sezione iscriversi e provvedere a modificare, di conseguenza, il proprio statuto.

La scelta ricade in una delle seguenti opzioni:

  1. operare una “trasformazione”, per diventare un ente associativo (APS/OdV) o un’impresa sociale;
     
  2. adattare il proprio statuto per diventare uno tra questi ETS: ente filantropico o altro Ente del Terzo Settore.

La trasformazione è un’operazione straordinaria (che richiede particolari formalità e non deve essere preclusa dalle norme statutarie) da svolgere tramite atto pubblico notarile ad evidenza pubblica, tesa a modificare la struttura della Fondazione per farla diventare un ente associativo ovvero un’impresa sociale. L’altra ipotesi, invece, presuppone che all’interno dello statuto vengano inseriti i presupposti richiesti per i diversi ETS citati.

5) Trasformazioni in ente associativo

Il C.T.S. ha anche stabilito la possibilità di operare operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni e trasformazioni) per gli enti di cui al Libro I del Codice civile. Trattasi di quegli enti, a base pluripersonale, che differenziano dalle Società (sia di persone che di capitali). Anche per tali enti è riconosciuta la possibilità di operare operazioni straordinarie, tra cui la trasformazione, cosa che in passato era di dubbia applicazione, trattandosi di istituto regolati e disciplinati per le società commerciali.

La trasformazione è un’operazione che consente di modificare la ragione sociale di un ente (nel nostro caso della fondazione) mantenendo la successione nei rapporti contrattuali ed economici. La trasformazione si esegue con atto notarile e deve essere preventivamente deliberata dall’organo direttivo della Fondazione. Con questa operazione straordinaria, una Fondazione potrebbe decidere di trasformarsi in un ente associativo, ovvero in un’impresa sociale, per essere iscritto nell’apposita sezione del RUNTS.

La trasformazione, qualora l’ente di destinazione sia un APS o ODV, comporterà delle modifiche statutarie tese ad integrare la struttura della Fondazione con quella delle associazioni di riferimento. In generale, la differenza maggiore può essere quella che nella fondazione non è presente l’organo assembleare, che, invece, in un’associazione è l’organo più importante. Diverso discorso, invece, vale per la trasformazione in un’impresa sociale. In questo caso, posto che l’impresa sociale è una qualifica che viene attribuita comunque ad una società commerciale, la trasformazione sarà di particolare rilevanza in quanto la fondazione dovrà diventare proprio un soggetto economico commerciale (quale ad esempio una cooperativa sociale).

6) Iscrizione nella sezione Ente Filantropico o “Altro Ente del Terzo Settore”

Diversamente, qualora non si volesse intraprendere l’ipotesi della trasformazione, la fondazione potrebbe optare di iscriversi nella sezione “Altro Ente del Terzo Settore”, ovvero nella sezione “Ente Filantropico”.

In questo caso occorrerà, come prima cosa, procedere all’adeguamento dell’attuale Statuto alle norme inderogabili poste dal C.T.S.; nello specifico:

a. individuare, precisamente, una delle attività di interesse generale dettate dall’art. 5 del C.T.S.;

b. modificare la propria denominazione in E.T.S., ovvero, in Ente Filantropico;

c. prevedere l’assenza di scopo di lucro e clausole afferenti la devoluzione del patrimonio;

d. statuire i seguenti organi sociali interni: oltre all’organo di amministrazione, è necessario prevedere l’organo di controllo e i revisori dei conti.

7) La procedura di iscrizione al RUNTS

Al fine di procedere all’iscrizione al Registro Unico, effettuate le dovute modifiche statutarie, occorrerà procedere a convocare un Consiglio Direttivo con la presenza di un Notaio verbalizzante, nel quale deliberare in merito all’iscrizione della Fondazione al RUNTS. Il Notaio procederà alla verifica, oltre che della conformità dello statuto, anche della sussistenza del patrimonio minimo indispensabile richiesto, specificamente, dal Codice del Terzo Settore per l’ottenimento della personalità giuridica.

Infatti, anche se la Fondazione già possiede la personalità giuridica, il Codice ha innalzato la soglia del patrimonio minimo necessario per l’ottenimento del riconoscimento ad € 30.000,00.

Andrà, inoltre consegnata al Notaio la seguente documentazione:

  • atto costitutivo e statuto;
     
  • ultimi due bilanci approvati.

Sarà poi il Notaio, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Codice, a depositare, entro 20 giorni, gli atti presso l’ufficio del RUNTS, il quale avrà termine 60 giorni per procedere all’iscrizione. L’ufficio del RUNTS potrà richiedere, qualora dovessero mancare dei documenti necessari, l’integrazione della domanda o la rettifica della stessa. In tal caso, occorrerà riscontrare la richiesta del Registro entro il termine di 30 giorni. La procedura si concluderà nei 30 giorni successivi all’invio dell’integrazione richiesta.

8) Conclusioni

L’opportunità di procedere tempestivamente con l’iscrizione al RUNTS non è di chiara soluzione. Certamente, procedere all’iscrizione tempestiva al RUNTS, cioè prima che la UE si esprima favorevolmente sulla riforma fiscale degli E.T.S., comporta per le ONLUS il rischio di applicare solo alcuni benefici fiscali riconosciuti dal Codice del Terzo Settore e perdendo la possibilità di applicare i benefici del D. Lgs. 460/1997.

Tuttavia, non può non rilevare il fatto che l’iscrizione al RUNTS diventi quasi obbligatoria per ottenere, a partire dal 1° gennaio 2023, il contributo del 5 per mille, (salvo che, nel frattempo, intervenga una nuova proroga anche per l’anno successivo).

In ogni caso, tra i vantaggi di procedere con l’iscrizione tempestiva al RUNTS, oltre a poter continuare ad usufruire del 5 per mille, si segnalano:

a. il fatto che le Pubbliche Amministrazioni elaborano dei progetti e dei finanziamenti specifici per gli E.T.S.;

b. non rischiare di “perdere” di vista l’autorizzazione della UE e rischiare, così, di non procedere all’iscrizione entro il 31 marzo dell’anno successivo, dovendo procedere, di conseguenza, allo scioglimento dell’Ente;

Ciò rappresentato, si confida di aver reso maggiore chiarezza nella scelta che saranno chiamati ad effettuare i Consigli Direttivi delle Fondazioni interessate.

Fonti Normative:

D. Lgs n. 460/1997;

D. Lgs. n. 117/2017;

D. Lgs. n. 111/2017.

 

Francesco Boccia e Valentina Visini

 

Hai bisogno di un avvocato specializzato in casi diritto civile?
Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati in questo campo. Tre di loro ti invieranno un preventivo, gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.

Avvocato Francesco Boccia

Francesco Boccia

Nato e cresciuto in Calabria, a Cosenza, mi sono trasferito a Bologna per iniziare il mio percorso di studi universitari all'Alma Mater Studiorum di Bologna. Laureatomi nel 2016, con tesi in Diritto Amministrativo sulla "Valorizzazione ...