Fermo amministrativo: definizione, ruolo, conseguenze

Scopri cosa significa il 'fermo amministrativo', quali sono le sue funzioni e le potenziali conseguenze per i proprietari di veicoli. Approfondisci con noi e comprendi al meglio questa procedura amministrativa!

È l’incubo di ogni proprietario di veicolo. Il rischio di subire un odiosissimo fermo amministrativo con tutte le conseguenze negative che comporta, ma non solo. Anche chi è intento ad acquistare un’auto usata ha il timore che il veicolo oggetto dell’acquisto stesso possa essere gravato da ipoteche o pesi amministrativi, nella fattispecie il fermo. Ma cos’è questo odiato fermo amministrativo? Come scoprirne la presenza e come evitare di acquistare un’auto gravata da tale peso? Vediamo di seguito di capirne di più.

Definizione di fermo amministrativo

Il fermo amministrativo è un atto, per l’appunto, di natura amministrativa con il quale le amministrazioni o gli enti competenti quali Comuni, INPS, Regioni, Agenzia delle Entrate, tramite i concessionari della riscossione, applicano una misura rivolta a "bloccare" un bene mobile del soggetto debitore iscritto in pubblici registri (ad es. moto, barche, autoveicoli), allorquando il soggetto in questione risulti avere delle pendenze di natura varia, ma di solito e sostanzialmente collegate al fisco.

Previsto ed introdotto dal d.P.R. n. 602 del 1973, non risulta pacifica la natura giuridica di tale provvedimento, ora considerato avente natura cautelare, ora come una forma di pignoramento. Del resto, ed a ben vedere, esaminando dove la misura viene collocata dal d.P.R. n. 602/1973, ossia al Titolo II intitolato "Riscossione Coattiva", e capo II, Sez. II, intitolato proprio “Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati”, sembrerebbe propendere per la natura di atto di pignoramento.

Preavviso di fermo

Il preavviso di fermo amministrativo è l’atto tramite cui l’ente interessato alla riscossione di crediti, nell’intento di mettere in moto il meccanismo di fermo amministrativo di un veicolo del contribuente debitore, deve necessariamente preannunciare allo stesso questa sua intenzione. Tale preavviso deve essere sempre notificato prima dell’iscrizione dello stesso fermo amministrativo.

Il preavviso, come lascia chiaramente intendere il termine, in sostanza è un avviso a regolarizzare una data posizione debitoria nei confronti di enti pubblici, con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento nei termini di legge, ossia entro 30 giorni, oppure di richiesta di rateizzo e/o sgravio/cancellazione del debito, qualora vi siano i presupposti, il concessionario della riscossione procederà con l’iscrizione del fermo amministrativo dei beni mobili registrati presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) corrispondente alla targa indicata. Il preavviso, a livello cronologico, segue, l’invio di un precedente atto (di solito la famosa “cartella esattoriale”), che a sua volta concede un termine (60 gg) per pagare. Il fermo per lo più viene utilizzato in assenza di altri beni utili da pignorare da parte dell’ente interessato, ma non è una regola certa, anzi in realtà i criteri di scelta del provvedimento da utilizzare restano ignoti.

Il ruolo del fermo amministrativo nel contesto dei veicoli e dei motocicli

Lo scopo del fermo amministrativo su veicoli, quali auto, moto o barche, è esattamente quello di pervenire alla riscossione di crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, Tari, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada. Infatti le conseguenze di un fermo, come vedremo in seguito, sono diverse e tutte molto poco simpatiche, per cui l’idea di base di chi ha concepito questo provvedimento è proprio quella di stimolare e motivare il debitore a pagare onde evitare spiacevoli restrizioni.

Sappiamo, infatti, che al giorno d’oggi soprattutto per le auto ed i motocicli il loro uso quotidiano è indispensabile, ci permette di percorrere lunghe distanze in poco tempo, di andare a lavoro, fare commissioni, portare la spesa a casa, per cui è facile capire come un provvedimento che limiti questa libertà di movimento sia particolarmente stringente e imponga al malcapitato di turno di trovare in qualche modo una soluzione per cancellare il provvedimento stesso.

Conseguenze della presenza di un fermo amministrativo sul possesso del veicolo

Abbiamo visto che, il fermo amministrativo è un atto, avente natura amministrativa, con il quale gli enti competenti, e per lo più tramite i concessionari della riscossione, applicano una misura rivolta a bloccare un bene mobile del soggetto debitore iscritto in pubblici registri (ad es. moto, barche, autoveicoli), allorquando il soggetto in questione risulti avere delle pendenze fiscali o amministrative di natura varia. In caso di mancato pagamento dell’atto presupposto, ossia la cartella esattoriale, nei termini di legge (60gg) il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel (PRA) Pubblico Registro Automobilistico. Prima ancora, dovrà notiziare il destinatario della misura (cautelare o esecutiva, a seconda dell’orientamento che si vuole seguire circa la natura giuridica dell’atto), con il preavviso di fermo. Eseguita l’iscrizione del fermo, le conseguenze per il nostro amato veicolo saranno rilevanti: infatti, sino a che il debitore non provveda a regolarizzare la sua posizione e il concessionario della riscossione a cancellare il provvedimento in parola, la disponibilità del veicolo è limitata.

Più precisamente, il veicolo colpito da tale provvedimento è soggetto a:

  • Divieto di circolazione: il veicolo non può circolare e dunque non può essere usato liberamente. L’art. 24 del Codice della Strada che si occupa del fermo a seguito di violazione di norme stradali, indica delle regole applicabili anche nella fattispecie in esame. Infatti, prevede che il proprietario, nominato custode, deve far cessare la circolazione e provvedere alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno
  • Sanzione amministrativa in caso di circolazione: si rischia una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 ad euro 7.937 (sanzione confermata anche da una recente circolare del Ministero dell’Interno del 22/11/2022): in aggiunta alla multa da pagare, si applicano anche le sanzioni amministrative accessorie quali la confisca del veicolo e la revoca della patente;
  • non può essere radiato dal PRA: il veicolo non può essere demolito od esportato, per cui se hai avuto la buona idea di rottamarlo per acquistare una nuova auto, dovrai rinunciare fin quando non trovi il modo di cancellare il provvedimento;
  • difficoltà collegate alla cessione del veicolo: la presenza di un fermo iscritto, se in assoluto non impedisce di cedere l’auto o la moto che sia, con atto di data certa successiva all'iscrizione del fermo, comunque non può circolare e non può essere radiato dal PRA, essendo il fermo medesimo un tipo di provvedimento collegato al mezzo, una sorta di marchio impresso che segue il veicolo in tutte le sue vicende successive;
  • Vendita forzata del veicolo: se il debitore non paga le somme contestate, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

Come un fermo amministrativo/preavviso di fermo può essere rilevato

Informazioni sui veicoli personali

e si vuole semplicemente sapere se sul veicolo è presente un vincolo o un gravame si può utilizzare il servizio on line messo a disposizione dell’ACI (AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA), cui si può accedere utilizzando uno strumento di identificazione digitale (SPID, CIE O CNS); sempre tramite i servizi messi a disposizione dall’ACI, se si vogliono avere informazioni complete sul fermo amministrativo iscritto sul proprio veicolo è possibile effettuare verifiche nel dettaglio attraverso il servizio “MY CAR” disponibile nell’APP “ACI Space” o nella sezione “AUTO 3D” presente sul sito ACI, servizi a cui si accede sempre tramite identità digitale. L’ACI informa che, dalla consultazione dei documenti resi disponibili dalle citate applicazioni, infatti, è possibile avere tutte le informazioni di dettaglio relative allo stato giuridico dei propri veicoli. Un altro strumento di conoscenza è quello di reperire una visura PRA del proprio veicolo anche presso un’agenzia di pratiche auto, delegazione ACI oppure online.

Informazioni su veicoli di terzi Se invece si vogliono avere informazioni complete sul fermo amministrativo iscritto su veicoli intestati ad altri soggetti (es. se si vuole acquistare un veicolo usato di cui ci occorrono informazioni) lo strumento principale resta quello di richiedere una visura PRA sempre tramite il servizio online, delegazione ACI ovvero agenzia pratiche auto. La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento. La visura può essere ordinaria, ed ha un costo che oscilla tra i 6 ed i 15 euro, oppure storica, se vogliamo visionare tutte le vicende ed i passaggi di proprietà subiti dal veicolo, oltre la presenza di gravami (scelta consigliata nel caso in cui si intenda acquistare un’auto usata)

Diritti del proprietario di veicolo in caso di presenza di fermo amministrativo

I diritti del proprietario sul veicolo sottoposto a fermo altro non rappresentano che la retrospettiva dei divieti cui incorre una volta iscritto il provvedimento di fermo. Pertanto, non potrà circolare, né parcheggiare in luogo pubblico, ma potrà custodirlo in uno spazio privato di proprietà (il proprio cortile, nel posto auto assegnato dal condominio, box privato) oppure di proprietà di terzi (box in fitto, garage e/o area di parcheggio di gestori ecc.).

Abbiamo usato il termine custodire e non a caso. Infatti, dal momento in cui si subisce il fermo amministrativo il proprietario deve “custodire” il bene, cioè svolgere un’attività di controllo del veicolo allo scopo di prevenire alterazioni, danneggiamenti ovvero la perdita e sottrazione di terzi, della bene oggetto di custodia, sia danneggiamenti o sottrazione da parte di terzi, sia violazioni dello stato giuridico del bene, come per l’appunto la violazione del divieto di circolazione ex fermo amministrativo.

Quanto alle vicende giuridiche del bene, come abbiamo già visto, è possibile cedere il veicolo pur in presenza di fermo, ma questo non “sgrava” il veicolo stesso dal provvedimento di fermo e delle sue conseguenze, poiché fermo e veicolo diventano intimi parenti stretti. Ne deriva che l’acquirente acquisterà il bene gravato dal fermo e per cancellarlo dovrà saldare un debito altrui. Ciò spiega perché, di fatto, sia quasi impossibile procedere alla vendita, almeno che non si voglia provare a fregare l’ignaro e sprovveduto acquirente (scelta eticamente non consigliata…)

Responsabilità del venditore in caso di presenza di un fermo amministrativo

Può sembrare strano, ma può capitare di acquistare un’auto che sia gravata da fermo amministrativo. Innanzitutto, lo stesso proprietario del bene gravato da fermo è indotto a cedere il veicolo, soprattutto quando il numero di cartelle esattoriale afferenti il debito è ingente, o comunque si tratta di un importo ragguardevole. Pertanto, non potendo estinguere il debito prova in qualche modo a liberarsi del veicolo.

A questo punto, potrà trovare concessionari di auto usate disponibili ad acquistare il suo veicolo, nonostante il fermo, ovviamente ben sapendo che spunterà un prezzo di vendita molto basso, in specie se il fermo è iscritto per somme non superiori al valore dell’auto. Va detto, sotto questo aspetto, che vendere o acquistare un’auto con fermo amministrativo non è un’operazione vietata dalla legge. Può tuttavia assumere contorni di rilevanza in sede civile allorquando il venditore occulti la presenza del fermo, e venda il veicolo dichiarando che esso sia libero da gravami e/o ipoteche.

D’altro canto, l’acquirente acquisterà un bene che gli comporterà non pochi limiti. I limiti, difatti, sono gli stessi del precedente proprietario e per quali si rimanda a quanto detto sopra al paragrafo n.3. Il venditore, dunque, è tenuto ad informare il nuovo proprietario dell’esistenza del fermo, se non vuole vedersi citato in un giudizio civile per responsabilità contrattuale, laddove l’acquirente può ottenere il rimborso di quanto pagato, insieme alla richiesta di eventuale risarcimento danni, o richiedere una sensibile riduzione del prezzo (presenza di vizi occulti).

Non va dimenticato di tralasciare l’importanza di verificare gli eventi cronologici tra iscrizione fermo e vendita. Infatti, la vendita di un veicolo con atto di data successiva all’iscrizione del fermo comporta tutti gli effetti negativi osservati al paragrafo n. 3 del presente articolo; se invece la vendita è precedente all’iscrizione del fermo, il concessionario della riscossione cancellerà lo stesso in presenza di un atto attestante la cessione con data anteriore all’iscrizione del fermo al PRA

Procedura di risoluzione in caso di fermo amministrativo

Per poter togliere un fermo amministrativo, la prima soluzione è quella più semplice, in pratica pagare il debito all’erario. Una volta pagato, per i provvedimenti di revoca emessi dopo il 1° gennaio 2020 il contribuente non dovrà cancellare il fermo amministrativo, perché vi provvederà d’ufficio il concessionario della riscossione ex D.Lgs n.98/2017. Per i provvedimenti di revoca emessi prima del 1° gennaio 2020, occorrerà presentare richiesta di cancellazione al PRA fornendo della documentazione (originale del provvedimento di revoca rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale si è iscritto il fermo; originale del certificato di proprietà; copia della patente e del codice fiscale; per un veicolo intestato a persona giuridica, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore ecc..

Un’altra alternativa è quella di procedere con la richiesta di rateizzo del debito all’ente riscossone. Con questo sistema non si avrà la cancellazione immediata del fermo, ma la sospensione di esso e dei suoi effetti, per cui in attesa di estinguere l’intero debito il proprietario potrà comunque circolare liberamente, senza incorrere in sanzioni. Un altro modo per contrastare il fermo, meglio se con ricorso già in sede di preavviso di fermo, è quello di dimostrare che il veicolo è strumentale all’esercizio della propria attività lavorativa, e pertanto si presenta come uno strumento essenziale di lavoro. Si pensi ad esempio all’agente di commercio o al tassista per cui l’auto è imprescindibile per poter proseguire l’attività lavorativa. Come pure, per motivi di salute, qualora l’auto sia un mezzo di locomozione per il trasporto di disabili.

Prevenzione: consigli per evitare l'acquisto di veicoli con fermo amministrativo

Come abbiamo già detto in precedenza se vogliamo avere informazioni complete sul fermo amministrativo iscritto su veicoli intestati ad altri soggetti, in particolare quando si vuole acquistare un veicolo usato, lo strumento principale resta quello di richiedere una visura PRA sempre tramite il servizio online, delegazione ACI ovvero agenzia pratiche auto. Prima di tutto è bene farsi rilasciare dal concessionario, in sede di preventivo e prima della stipula dell’atto di vendita e/o procedura di finanziamento, una copia del libretto di circolazione. Se si mostrano reticenti già potrebbe essere un segno che qualcosa non va.

Del resto, dopo aver ascoltato il preventivo di vendita, non siamo obbligati all’acquisto e comunque dobbiamo anche noi fare le nostre valutazioni, per cui si potrebbe dire al venditore, se proprio non vogliamo mostrarci come persone diffidenti, che la copia del libretto è necessaria per valutare il preventivo del premio della polizza assicurativa RCA, furto e incendio e così via. Una volta ottenuta copia del libretto, o in mancanza, avendo cura di segnarci la targa del veicolo che ci interessa, possiamo richiedere una visura PRA nelle modalità suindicate. Tale visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento. La visura può essere ordinaria, ed ha un costo che oscilla tra i 6 ed i 15 euro, oppure storica, se vogliamo visionare tutte le vicende ed i passaggi di proprietà subiti dal veicolo, oltre la presenza di gravami (scelta consigliata nel caso in cui si intenda acquistare un’auto usata)

Conclusioni

Quando abbiamo intenzione di acquistare un’auto, moto o altro veicolo che sia, non bisogna lasciarsi prendere dall’euforia e dalla fretta di chiudere la vendita, soprattutto se ci viene presentata come affare quanto al prezzo basso, che spesso può celare magagne diverse.

Pertanto, prima di concludere la vendita, è importante munirsi di una visura PRA ad un costo irrilevante rispetto all’investimento che si dovrà fare, e ottenere tramite questo documento piena conoscenza dell’esistenza di pesi, ipoteche o altri gravami sul veicolo. Dopodiché, assicuratoci che il veicolo è immacolato, non resta che definire in tutta serenità l’acquisto, sulla scorta del vecchio e saggio principio per cui “prevenire è meglio che curare”. 

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...