Il preavviso di fermo amministrativo

Come dobbiamo comportarci se e quando riceviamo un preavviso di fermo amministrativo del nostro veicolo? È il caso di disperarci o c'è ancora qualche speranza di evitare questo provvedimento? Siamo in Italia e ad ogni problema c'è una soluzione, basta agire per tempo...

preavviso fermo amministrativo

Il fermo amministrativo è un procedimento di natura cautelare che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per garantire il suo credito, può attivare nel momento in cui un contribuente moroso, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, non adempie a quanto dovuto. Il contribuente al quale viene notificata una cartella esattoriale, infatti, prima di ricevere il fermo amministrativo, può o predisporre con l’ente impositore un apposito piano di rientro rateale o, ancora, impugnare la cartella esattoriale per richiedere l'annullamento del provvedimento o lamentare un vizio di forma e intentare un ricorso. Trascorso detto termine, senza che il moroso abbia preso alcun tipo di provvedimento, l'Agenzia delle Entrate –Riscossione, può attivare specifiche procedure cautelari ed esecutive di cui dispone, con l'obiettivo di far rispettare la legge e tutelare l'Ente creditore.

Uno strumento cautelare frequentemente utilizzato, nel caso di importi superiori a 800,00€, è Il fermo amministrativo, cd. Ganasce fiscale, cioè un atto con il quale le Amministrazioni o gli Enti competenti quali Comuni, Regioni, INPS e Stato, attraverso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, comunicano che quel determinato bene mobile intestato al debitore, nella maggior parte dei casi veicoli a motore, è bloccato fino a quando non si sia risolta, in qualche modo, la contesa. Il fermo amministrativo, deve essere SEMPRE preceduto dal cosiddetto "Preavviso di fermo amministrativo" col quale sono concessi ulteriori 30 giorni di tempo al debitore per saldare la propria pendenza o impostare un adeguato piano di dilazione (nel caso di debiti sotto i 1.000 € saranno inviati due solleciti di pagamento, il primo dopo almeno 120 giorni dalla comunicazione di preavviso)

Il suddetto fermo su un veicolo impedisce, al proprietario, sia di circolare con quell'auto, sia di rottamarla. Non è previsto il divieto di vendita dell'auto ma è alquanto difficile trovare un compratore che voglia acquistare un bene su cui gravi una misura cautelare di quel genere. Nella maggior parte delle regioni italiane, il fermo amministrativo implica la contemporanea esenzione dal pagamento del bollo auto ed è una misura che non cade mai in prescrizione, il che vuol dire che una vettura potrà restare "bloccata a vita" se non si estingue il debito che ha generato il fermo. Per quanto attiene al pagamento dell’assicurazione del veicolo oggetto di fermo amministrativo, lo stesso potrà non essere assicurato, fermo restando che in caso di sinistro stradale, l’assicurazione non sarà tenuta al risarcimento del danno (ad esempio l’auto parcheggiata sulle strisce blu subisce un danno a causa di un sinistro stradale).

È possibile ottenere la rimozione del fermo attraverso il pagamento di quanto intimato entro 30 giorni dalla notifica oppure ottenere la sospensione dello stesso attraverso la richiesta di un apposito piano di dilazione con l'Agente di Riscossione. Trascorsi i 30 giorni scatterà il fermo amministrativo vero e proprio con tutte le sue conseguenze.

- Richiesta di rateizzazione

Il proprietario del veicolo oggetto di fermo amministrativo che non intende procedere con l’impugnazione del provvedimento di fermo, può richiedere la dilazione del pagamento del proprio debito. L’accoglimento ti tale richiesta e il contestuale pagamento della prima rata, comporta la possibilità per il debitore di richiedere all’ente intimante la sospensione del fermo e la conseguente facoltà di circolare con il proprio veicolo. Nel caso di accoglimento della suddetta richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, il debitore dovrà depositare presso Il PRA (Pubblico- Registro – Automobilistico) l’atto rilasciato dall’Agenzia, attestante l’accettazione della richiesta di rateizzazione.

2. Cosa fare in caso di preavviso di fermo amministrativo?

Quando si trova nella cassetta della posta un preavviso di fermo amministrativo è necessario armarsi di santa pazienza e muoversi per tempo in quanto, si hanno soltanto 30 giorni di tempo per trovare una soluzione.

Esistono, comunque, diversi modi per opporsi al fermo amministrativo ma sconsiglio vivamente di chiedere l'annullamento della cartella esattoriale che lo ha generato perché, se l'Agente di Riscossione ha agito coi tempi e nel modo corretto e a norma di Legge, sarebbe stato necessario chiedere l'annullamento del ruolo nei 60 giorni successivi alla sua notifica.

Come detto, visto che il preavviso di fermo amministrativo non può arrivare prima di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (ed è inverosimile che questo accada), è consigliabile non intraprendere nemmeno questa strada.

L'unica eccezione può esserci quando la cartella esattoriale non viene notificata, infatti, non è inusuale il caso di contribuenti che vengano a conoscenza di avere un debito iscritto a ruolo solo dopo il ricevimento di un preavviso di fermo amministrativo del loro veicolo.

In questo caso, è doveroso impugnare tale provvedimento evidenziando che nessuna richiesta di pagamento è mai stata notificata dall'Agente della Riscossione al contribuente. Nel caso in cui l'Agente non riesca a dimostrare di aver notificato correttamente la cartella esattoriale con il debito, almeno 60 giorni prima del preavviso di fermo amministrativo, l'auto viene sbloccata immediatamente.

È consigliabile, tuttavia, prima di intraprendere questa strada, verificare presso l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, attraverso una richiesta di accesso agli atti amministrativi, se davvero la cartella non sia stata mai notificata.

Capita, anche con una certa frequenza, che l'Agente della Riscossione salti il passaggio del preavviso di fermo amministrativo, notificando al contribuente il fermo per direttissima. Chi non riceve il preavviso di fermo può impugnare il provvedimento.

3. Chi è il giudice competente per l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo

Per quanto trattasi di una comunicazione preventiva che non produce alcun effetto fino a che non siano trascorsi almeno 30 giorni dal suo ricevimento, è possibile opporsi al preavviso di fermo amministrativo.

Il giudice competente varia a seconda del tipo di debito che ha generato il provvedimento. Nel dettaglio:

  • Giudice di pace:se si tratta del mancato pagamento di sanzioni stradali e indipendentemente dall'importo;
  • Commissioni tributarie provinciali: se il fermo è dovuto a mancato pagamento di oneri fiscali (tasse, sanzioni per il mancato pagamento di imposte e tributi);
  • Al tribunale ordinario: se il fermo deriva dal mancato pagamento di contributi INPS o INAIL.

4. Sanzioni in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Partiamo dal presupposto che un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non possa, in alcun modo, essere guidato e circolare. Addirittura, tale veicolo dovrebbe essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio come un garage o un'autorimessa.

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta una sanzione che va dai 777 euro e i 3.114 euro e la confisca del mezzo!

5. Come evitare il fermo amministrativo senza pagare il debito che lo ha generato

Non è una fantasia, è tutto vero! In Italia esiste anche il modo per evitare il fermo amministrativo senza onorare il debito che lo ha generato e esistono addirittura due casistiche specifiche che consentono questo.

La prima possibilità è quella di cointestare il veicolo ad una seconda persona che può essere un parente o un conoscente. Per l'amministrazione, sarebbe a quel punto illegittimo imporre un fermo amministrativo su un veicolo di proprietà di un intestatario che non ha pendenze. Esso, infatti, si vedrebbe privato del legittimo diritto di guidare la propria vettura senza aver alcun debito o pendenza in sospeso.

Un'altra possibilità è quella di dimostrare che l'automezzo viene utilizzato dal contribuente come bene strumentale alla propria attività lavorativa. Una volta ricevuto il preavviso di fermo, il debitore ha un mese di tempo per dimostrare che la vettura gli è utile per lavorare e quindi per vivere e, di conseguenza, per poter pagare il debito iscritto a ruolo.

Questa possibilità è prevista, ad esempio, per gli agenti di commercio, per i trasportatori e per qualsiasi altro professionista che vedrebbe pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività senza quel mezzo.

6. Come funziona il fermo amministrativo?

In caso di morosità il contribuente riceve una casella esattoriale con l’obbligo di saldare la propria posizione entro 60 giorni. Se la posizione non viene sanata (o rateizzata) l’ente creditore procede con le operazioni per la riscossione del credito. Tra queste vi è appunto il fermo amministrativo dell’autovettura. Inizialmente vi è solamente un preavviso di fermo amministrativo, una sorta di ulteriore invito al creditore a sistemare la propria posizione debitoria. Dopo 30 giorni dal preavviso, in caso di regolarizzazione non avvenuta, scatta il fermo sul veicolo. Oltre al fermo del veicolo viene comminata anche una sanzione che va dai 714,00 ai 2.859,00 euro. Il fermo amministrativo comporta:

  • Divieto di circolazione per un determinato periodo;
  • Divieto di demolizione, esportazione o radiazione del veicolo;
  • Divieto di circolazione e radiazione, anche in caso di vendita del veicolo;
  • Eventuale vendita forzata del veicolo da parte di Equitalia.

Nonostante, come sopra elencato, il fermo amministrativo comporti il divieto assoluto di demolizione o radiazione del veicolo la circolare ACI numero 11454 del 16 settembre 2009 ha previsto l’eventualità di demolizione del veicolo in stato di fermo amministrativo. Chiaramente per poter procedere è necessario rispettare determinate condizioni e seguire una procedura ben chiara. Vediamo nel dettaglio.

7. Come demolire un veicolo in stato di fermo amministrativo

Una volta ricevuto il fermo amministrativo potrebbe essere intenzione del cliente demolire la propria autovettura. Le strade per poter raggiungere questo obiettivo sono due.

  • La prima è saldare completamente la propria posizione debitoria. In questo caso il debitore, una volta ricevuta la notifica di avvenuto fermo amministrativo, deve cercare di pagare le competenze arretrate in modo da ottenere nel minor tempo possibile la cancellazione del fermo. Successivamente, nel giro di una ventina di giorni, il contribuente otterrà dall’ente accreditato tutta la documentazione attestante sia l’avvenuto pagamento, sia la notifica a poter procedere con la demolizione.
  • La seconda casistica invece non prevede nessun procedimento sanatorio della propria posizione ma si basa sullo stato d’uso del veicolo, come certificato dalla circolare ACI nr 11454 del 16/09/2009. Infatti, può manifestarsi la circostanza per cui un veicolo in stato di fermo sia in condizioni fatiscenti o del tutto inadatte all’utilizzo. Per esempio, quando un’automobile è stata completamente distrutta da un incidente o abbia subito altri danni ingenti. Il concetto di fondo che alimenta questa eventualità è legato al fatto che un’automobile fortemente incidentata, o comunque impossibilitata a circolare, non costituisce nessuna garanzia per l’Agenzia di riscossione esecutrice del fermo. Pertanto, trovandosi dinanzi ad un bene dal quale risulta impossibile riscuotere il credito, si può procedere alla sua demolizione. Chiaramente questa possibilità ha un suo iter ben preciso. Il debitore e possessore del veicolo ha l’obbligo di presentare all’Autorità competente una richiesta scritta in cui vengono elencati le seguenti annotazioni:
  • Dichiarazione di proprietà del veicolo;
  • Luogo di detenzione del veicolo;
  • Dichiarazione di impossibilità di utilizzare il veicolo (spiegandone la motivazione tecnica);
  • Dichiarazione del fermo amministrativo presente sul veicolo;
  • Dichiarazione della ditta che si occuperà della demolizione.

A questo punto la decisione sulla possibile demolizione spetterà all’Autorità competente verso il quale verrà inviata la richiesta.

8. Come sapere se un veicolo è sottoposto a fermo amministrativo?

Spesso capita che le notifiche e gli avvisi inerenti ad un fermo amministrativo non giungano all’interessato. È bene sapere che è possibile verificare se il proprio veicolo è sottoposto a fermo amministrativo. Queste sono le strade perseguibili:

  • Richiesta presso PRA (Pubblico Registro Automobilistico) territoriale competente;
  • Richiesta presso ACI;
  • Richiesta di visura della targa Online.

 

Fonti normative

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo

Tribunale Provinciale Reggio Emilia sentenza 80/2017: illegittimità fermo amministrativo auto indispensabile per lo svolgimento anche di lavoro dipendente

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Avvocato Angelica Prodomo

Angelica Prodomo