Fatture non pagate: come recuperare il credito

La fattura permette, all’emittente, di richiede il pagamento del prezzo di un bene o di un servizio, e consente di richiedere, al giudice, l’emissione di un decreto ingiuntivo.

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1. Cos’è una fattura

La fattura è un documento fiscale obbligatorio, che viene redatto dal venditore, titolare di partita Iva, per dimostrare la cessione del bene o l’erogazione di un servizio, e il diritto a richiederne il pagamento.

La fattura deve contenere:

  • la data di emissione;
  • il numero progressivo;
  • i dati identificativi del venditore e dell’acquirente
  • la descrizione del servizio o del prodotto offerto;
  • l’indicazione della quantità del prodotto fornito;
  • l’indicazione del valore del servizio offerto;
  • l’imponibile e l’Iva.

Di regola il saldo deve avvenire entro 30 gg dalla ricezione del documento, dalla consegna della merce o dal termine della prestazione.

1.1 Fattura non pagata

Il debitore che non salda il debito nei termini, vede addebitarsi gli interessi di mora secondo il tasso semestrale che viene determinato dalla Banca Centrale Europea. Gli interessi decorrono automaticamente, dal giorno seguente alla data di scadenza della fattura. Voi sapere di piu? Leggi cosa prevede l'istituto della cessione del credito.

2. Lettera di sollecito

Il pagamento può essere richiesto mediante la trasmissione della lettera di sollecito. Di regola il creditore trasmette sino a 3 lettere di sollecito, quando il debitore non adempie alla richiesta di pagamento nei termini prestabiliti.

Il primo sollecito di pagamento deve assumere carattere informativo e indicare gli estremi della fattura, il termine entro cui sarebbe dovuto essere effettuato il pagamento, e gli estremi del conto su cui effettuare il versamento.

Il secondo sollecito di pagamento deve informare il debitore del mancato pagamento, deve contenere gli estremi della fattura, il termine entro cui saldare il debito, gli estremi del conto su cui effettuare il versamento, e l’invito al saldo del debito nel più breve tempo possibile.

Il terzo sollecito di pagamento deve ricordare al debitore il mancato pagamento, deve contenere gli estremi della fattura, il termine entro cui saldare il debito, gli estremi del conto su cui effettuare il versamento, la costituzione in mora, e deve essere necessariamente spedita con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, o tramite fax.

3. Decreto ingiuntivo

Quando il debitore non adempie alla richiesta di pagamento, il creditore può ricorrere al giudice e richiedere l’avvio di un procedimento speciale sommario, per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, che è un titolo che consente di richiedere il pagamento coattivo del debito.

Il giudice dopo aver accertato che il credito è dovuto emetterà un decreto ingiuntivo e, a tal fine, i registri delle fatture possono costituire dei documenti utili a dimostrare l’esigibilità del credito.

L’emissione di un provvedimento di ingiunzione non impedisce al debitore di presentare, tramite il proprio avvocato, un atto di opposizione al decreto ingiuntivo, che deve indicare i motivi per cui si ritiene che la richiesta di pagamento non sia dovuta.

Il provvedimento di ingiunzione può essere notificato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica certificata. L’atto di opposizione deve essere presentato nel termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione, o nel diverso termine che ha stabilito dal giudice, e deve essere notificato nel luogo dove il ricorrente ha eletto il domicilio speciale.

L’atto di opposizione avvierà un procedimento a cognizione piena, che consentirà al giudice di valutare, in maniera approfondita, la fondatezza della pretesa creditoria e confermare il provvedimento di ingiunzione, dichiarare che la somma è eccessiva rispetto a risultati dell’istruttoria o dichiarare che l’opposizione è fondata. Di regola, poi, le fatture si prescrivono nel termine di 5 anni dall’emissione.

Fonti normative

D.p.r. 633/1972

D.lgs. 231/2002

Artt. 1219, 2948 c.c.

Art. 633 c.p.c. e s.s.

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