Come funziona la Cessione Del Credito

Se una persona è titolare di un credito ha la possibilità di cederlo ad una terza persona. La cessione del credito è un accordo tramite cui il cedente, trasferisce a un altro - cessionario - il suo credito verso un debitore.

cessione del credito

1. Cos'è la cessione del credito?

L’articolo 1260 del Codice Civile disciplina la cessione del credito, derubricandolo con il nome di “cedibilità dei crediti”. 

La norma dice: “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”.

La cessione del credito è un mero accordo tra il creditore di un rapporto obbligatorio e un terzo a cui il creditore decide di cedere il proprio credito. Se una persona è titolare di un credito ha la possibilità di cederlo ad una terza persona, inizialmente estranea al rapporto di obbligazione tra due o più parti. In questa sede vedremo in che cosa consiste tale cessione di credito e come si può attuare.

Il terzo, dopo la cessione, sarà legittimato a procedere per la riscossione del credito nei confronti del debitore poiché, dal momento della cessione in avanti, il creditore sarà proprio il terzo cui il credito è stato ceduto.

La cesione del credito prevede l'esistenza di tre soggetti denominati:

  • cedente (il creditore originario),
  • cessionario (il soggetto a cui il credito viene ceduto),
  • ceduto (il debitore).

Se sono presenti questi soggetti, quindi, siamo sicuri di trovarci nell'ambito di una cessione di credito. Si indichi poi che i presupposti per la cessione sono essenzialmente due:

  1. La titolarità della posizione soggettiva di creditore;
  2. La disponibilità di quella posizione da parte del titolare di diritto.

Esistono svariate casistiche relative alla cessione di un credito. Vediamo alcuni esempi pratici:

  • Cessione tra privati: può succedere che una persona abbia un debito di 50 euro verso un secondo soggetto e allo stesso tempo un credito di 50 euro da incassare da una terza persona. In questo caso può cedere il proprio credito al suo debitore liberandosi del suo debito. Così operando sarà il secondo soggetto (ossia il creditore) a dover esigere dalla terza persona la regolazione del debito pendente;
  • Cessione tra aziende: Spesso le aziende che stanno per chiudere la propria attività vantano dei crediti con altre imprese. In questo caso la necessità di chiudere i rapporti attivi e passivi in tempi brevi costringe le aziende creditrici a trasferire il proprio credito ad una seconda società creata per sostituire la prima;
  • Rapporti con le banche: Le aziende che hanno bisogno di liquidità presentano, successivamente all’apertura di affidamenti ad hoc, le fatture che certificano il proprio credito verso un’altra azienda. Dopo una serie di verifiche formali l’istituto bancario concede liquidità all’azienda creditrice (solitamente una liquidità leggermente inferiore all’importo della fattura) e diventa direttamente creditore dell’azienda debitrice;
  • Cessione a scopo di garanzia: si verifica quando il debitore, per garantire la propria situazione debitoria, cede al creditore eventuali crediti vantati da terze parti.

Quanto all’oggetto della cessione, essa può riguardare sia crediti esistenti che futuri, ma non può avvenire per ogni tipo di credito. 

Sono previste, infatti, delle esclusioni per:

  • i crediti strettamente personali, come i crediti alimentari;
  • i crediti il cui trasferimento risulta espressamente vietato dalla legge;
  • i crediti la cui cessione è stata espressamente esclusa dalle parti in un accordo sottoscritto

2. Come funziona la cessione del credito?

La cessione del credito, che è regolamentata dagli art. 1260 e seguenti del c.c., può avvenire sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

  1. Nel caso in cui il credito venga ceduto a titolo oneroso, è previsto il pagamento di una somma di denaro (previa dichiarazione da parte del creditore cedente dell'inesistenza di altri soggetti che possano rivendicare il titolo di credito).Quindi la cessione onerosa, si verifica quando il cessionario finanzia il cedente a fronte della cessione di un credito presso terzi. Nelle fasi preliminari del contratto vengono stabilite le componenti economiche che il cessionario deve conferire al cedente, ossia una parte fissa e una parte variabile, calcolata in relazione all’importo incassato dal cessionario rispetto al credito vantato. Ovviamente in questa tipologia di cessione il creditore cedente è tenuto a dimostrare l’esistenza del credito ceduto al cessionario.
  2. Nel caso in cui invece la cessione avvenga a titolo gratuito, il cedente dovrà solamente dichiarare la validità e l'esistenza del credito. La cessione gratuita si verifica quando il cedente non cede un credito al cessionario ma il diritto a riscuotere un altro credito vantato presso un terzo. Si tratta sostanzialmente di un atto di generosità.

Il ceduto non ha alcun diritto di veto in merito, ma dovrà essere adeguatamente informato della cessione in modo da poter essere messo nelle condizioni di poter pagare il soggetto avente diritto al credito (solo nel momento in cui il debitore sia messo al corrente della cessione questo si perfeziona).

Generalmente, non vede la partecipazione del debitore. Secondo parte della dottrina è, quindi, rappresentata da un negozio giuridico bilaterale che vede la sola partecipazione di cedente e cessionario. Questo perché si ritiene che sia in realtà indifferente, per il debitore, saldare il proprio debito con un creditore o con un altro.
 
Tuttavia, possono esserci casi in cui il debitore abbia un interesse giuridico, rilevante e personale, a non effettuare la prestazione nelle mani di un altro creditore. In tali casi egli deve essere reso partecipe della cessione, la quale consisterà allora in un rapporto trilaterale, ai fini della validità della cessione stessa.
 
In ogni caso, il debitore deve sempre essere messo nelle condizioni di una piena conoscenza dell’avvenuta cessione, in genere mediante notifica della stessa. Questo a pena di inefficacia della cessione. E, se sono avvenute più cessioni dello stesso diritto di credito, sarà valida la cessione la cui notifica è stata per prima conosciuta dal debitore.
 
D’altronde, per poter eseguire correttamente la prestazione, egli deve essere messo a conoscenza della modifica avvenuta. Ove manchi la notifica, pertanto, il Legislatore ha previsto che l’esecuzione della prestazione nei confronti del creditore cedente liberi comunque il debitore, in capo al quale non sorge alcuna responsabilità.

3. La cessione di credito, oltre che a titolo oneroso o gratuito, può essere

  1. Pro-solvendo: Il pro solvendo riguarda quella cessione di credito in cui il cedente non garantisce per il pagamento del terzo debitore. In questo caso, se vi è un mancato pagamento, il cessionario non può rivalersi sul cedente; il creditore deve garantire non solo l'esistenza del credito al terzo, ma anche la capacità economica e di soddisfare tale credito del ceduto. Se quindi il debitore non paga, il terzo cessionario potrà chiedere il pagamento al soggetto cedente;
  2. Pro-soluto: significa che colui che cede il credito (cedente) garantisce per la solvibilità del credito stesso. In caso di mancato pagamento del debitore il cessionario potrebbe esigere il pagamento dal cedente stesso. Nella prassi bancaria, quando il debitore non ottempera al pagamento del credito ceduto la banca si rivale sul cedente, addebitandogli sul conto corrente la somma dovuta; il creditore nulla dichiara sulla solvibilità del ceduto, ma attesta solamente l'esistenza del credito; in questo modo il rischio di insolvibilità del credito grava sul cessionario.

4. L'art. 1260 del Codice civile

L'art. 1260 del Codice civile dispone: «Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».

5. Esempio semplice di cessione del credito

La compravendita rappresenta una cessione a titolo oneroso, dietro corrispettivo; ecco un esempio semplice di contratto: “Il Sig. Cedente vende al Sig. Cessionario che accetta ed acquista il credito vantato dal Sig. Cedente nei confronti del Sig. Debitore ceduto. Il prezzo della cessione è di euro 10.000.……….”

Una particolare forma di cessione è il Factoring.

Il factoring rappresenta una particolare forma di cessione del credito che, di recente, si è diffusa tra le piccole e medie imprese. Esso è disciplinato dalla legge n. 52 del 1991, che si occupa- per l’appunto- di acquisto dei crediti d’impresa e prevede la creazione di un albo delle società che praticano la cessione dei crediti d’impresa.
 
Stando alla normativa richiamata, il factoring può essere definito come il contratto con il quale un’impresa- detta cedente- trasferisce ad una società specializzata- detta factor- i propri crediti esistenti o futuri, in cambio di liquidità immediata e di una serie di servizi accessori, quali la gestione, amministrazione e riscossione dei crediti ceduti.
 
Si tratta, in sostanza, di un contratto atipico che trova applicazione solo in presenza dei seguenti elementi:
  • Il cedente deve essere un imprenditore;
  • Il factor deve essere una società o ente iscritto al relativo albo;
  • crediti ceduti devono riguardare contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa;
Il factoring si differenzia dalle tradizionali cessioni del credito, proprio per il fatto che ad essere trasferito non è un credito unico, ma un insieme di crediti ceduti ad una banca (o altro ente) affinché li gestisca e ne tenga la contabilità. 
 
La regolare tenuta della contabilità risulta fondamentale, in quanto i crediti ceduti devono essere iscritti in bilancio solo se ceduti pro solvendo, al contrario, se ceduti pro soluti, possono essere cancellati dal bilancio. La normativa in materia è piuttosto severa e prevede, se violata, il reato di falso in bilancio.

6. Comunicazione al debitore ceduto

Riguardo alla necessità di comunicare al debitore, la legge parla di una “notifica” che cessionario o cedente devono inviare al debitore

In realtà, è un meccanismo che non necessita del consenso del debitore ceduto. La prassi comune spesso comporta però che il debitore venga a conoscenza della cessione solo tramite una comunicazione verbale. 

Sarebbe meglio in ogni caso, provvedere ad una comunicazione scritta, tramite raccomandata, posta elettronica o posta elettronica certificata. Nella notifica non è necessario riportare esattamente l’intero atto di cessione, ma solamente gli estremi fondamentali per poter concludere il rapporto di pagamento.

In caso di mancato pagamento il cessionario, ovvero colui che “acquista il credito” può mettere in atto tutte le azioni necessarie per la riscossione del credito: esecuzione forzata, iscrizione di ipoteca sui beni, pignoramento, risarcimento del danno e presentazione di un’istanza di fallimento.

7. Cessione di credito garantito da ipoteca

Secondo quanto dispone l’articolo 2843 del codice civile, laddove il credito ceduto sia garantito da un’ipoteca, la cessione dovrà essere annotata a margine dell’iscrizione ipotecaria. In questo caso, la cessione produrrà i suoi effetti, mentre la trasmissione della garanzia non avrà effetto fintantoché non si sia proceduto alla relativa annotazione.

8. Cosa succede se il debitore ceduto non paga?

Cosa succede se il debitore non adempie la prestazione oggetto del contratto di cessione e il creditore cessionario resta insoddisfatto? Bisogna distinguere a seconda che la cessione avvenuta sia “pro solvendo“ oppure “pro soluto“. Nel primo caso, poiché il cedente garantisce non solo l’esistenza del credito, ma anche la capacità di adempiere all’obbligazione del debitore, il creditore originario sarà liberato dalla propria obbligazione solo dopo che il debitore ceduto abbia adempiuto la propria prestazione nei confronti del terzo cessionario. Nel secondo caso, il cedente è liberato in ogni caso, anche nell’eventualità in cui il debitore non paghi (il rischio dell’inadempimento del debitore ricade, quindi, sul cessionario).

9. Cosa succede se il debitore ceduto paga al vecchio creditore?

In base all’art. 1264 del codice civile, il debitore ceduto, che paghi al creditore cedente invece che al cessionario, non è liberato se il nuovo creditore prova che il debitore era a conoscenza della cessione. Tale norma, quindi, disciplina l’ipotesi in cui al debitore ceduto non venga notificata la cessione ma quest’ultimo ne viene a conoscenza in altri modi e, nonostante ciò, paga al creditore originario. In tal caso il cessionario, che agisca nei confronti del debitore per ottenere il pagamento del credito ceduto, deve provare che quest’ultimo era venuto a conoscenza della cessione in altri modi.

10. Limiti alla cessione del credito

Come accennato nei precedenti paragrafi vi sono dei limiti alla cessione di crediti. Di seguito si indicano alcune ipotesi:

(a) non sono cedibili i crediti che hanno carattere strettamente personale

I crediti strettamente personali sono quelli che non possono essere trasferiti in quanto riguardano prestazioni rispetto alle quali è fondamentale la persona del creditore. Rientrano in questo caso, ad esempio:

  • i crediti alimentari
  • i crediti per assegni familiari
  • le indennità di licenziamento
  • il credito verso il fideiussore, che può essere ceduto soltanto con il diritto principale cui è collegato.

(b) non sono cedibili i crediti che sono esclusi per accordo tra le parti

Le parti possono stabilire per iscritto che alcuni crediti non posso essere ceduti a terzi. In questo caso l'accordo può essere contestato al cessionario del credito che non poteva essere ceduto, se era a conoscenza di questo patto.

(c) non sono cedibili i crediti per cui la legge ne dispone un espresso divieto

Esistono dei casi specifici in cui la cessione di credito è vietata da disposizioni di legge oppure è sottoposta a requisiti particolari per la sua validità.

  • crediti dei minori

Questi crediti non possono essere ceduti ai genitori che esercitano la patria potestà (art. 323 comma 3 cod. civ.), né tanto meno al tutore o al protutore (art. 370 comma 4 cod. civ.). Il principio di questo divieto è quello di evitare un danno economico a carico del figlio.

  • crediti vantati verso lo Stato o altre Pubbliche Amministrazioni per i contratti di somministrazioni, forniture o appalti in corso.

Alle cessione di credito verso la P.A. si applica una disciplina speciale. L’art. 9 della Legge 20/03/1865, n. 2248, All. E, stabilisce che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.

Questo significa che la cessione in questi casi è possibile solo allorquando vi sia l’adesione espressa della pubblica amministrazione debitrice. Peraltro l’orientamento giurisprudenziale ha precisato che il divieto riguarda crediti relativi ai contratti suindicati che siano ancora in corso, e cioè che non sia stati ancora completamente eseguiti.

Inoltre la cessione del credito verso la P.A. richiede una forma peculiare come stabilita dagli artt. 69 e 70 del R.D. 18/011/1923 n. 2440, infatti (i) la cessione deve essere notificata all’amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento; (ii) la cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e deve indicare il titolo e l’oggetto del credito verso lo Stato e (iv) con un solo atto di cessione non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.

  • crediti cosiddetti litigiosi ai sensi dell’art. 1261 cod. civ.

La norma codicistica stabilisce la nullità della cessione di diritti in favore di magistrati dell’ordine giudiziario, funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ufficiali giudiziari, avvocati, procuratori, patrocinatori e notai, anche se avvenuta per interposta persona, sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui i predetti soggetti fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni.

Secondo la giurisprudenza, l’art. 1261 è suscettibile di applicazione analogica, prevedendo ad esempio l’estensione del divieto anche ai consulenti tecnici di parte. Il principio cardine, secondo parte della dottrina, è quello di garantire l’imparzialità dei soggetti che esercitano delle particolari professioni.

Si ritiene, infatti, che questa imparzialità potrebbe venire meno se questi professionisti si rendessero cessionari di un credito relativo a una vertenza che pende davanti il loro ufficio o per cui esercitano attività di difesa.

Greta Umanità, Daria De Luca, Roberta Iannettone

La cessione del credito: novità introdotte nel 2022

La Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha introdotto molteplici novità in tema di imprenditoria, finanziamenti, bonus edilizi e, per quanto più direttamente ci riguarda, in materia di cessione del credito.

L’art. 1, comma 29, della citata legge, infatti, proroga le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito, riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (che è stato abrogato) e conferma, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura di tecnici abilitati.

La legge di bilancio 2022 esclude da tali obblighi soltanto gli interventi in edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.

Il successivo art. 1, comma 30, della legge n. 234/2021 consente che l’Agenzia delle Entrate sospenda, per un periodo non superiore a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio, mentre i commi da 31 a 36 chiariscono i poteri di controllo della stessa Agenzia anche riguardo le operazioni di cessione del credito.

Fonti normative

  • Art. 1260 e segg. Codice Civile o Art. 1264 Codice Civile
  • Legge 20 marzo 1865 n. 2248 - Legge sul contenzioso amministrativo (All. E)
  • Cass. Civ. 11/01/2006 n. 268
  • Cass. Civ. 6/02/2007 n. 2541
  • Cass. Civ. 8/05/2008 n. 11475
  • Tribunale Roma 07/01/2015
  • Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato
  • Cass. civ. 21/12/2017 n. 30658

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Avvocato Ruben Cartwright

Ruben Cartwright

L'Avv. Roberta Iannettone è iscritta all'Albo dell'Ordine di Roma dal 27 gennaio 2011. Nata in Sardegna ma cresciuta a Roma, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Ivi ha conseg ...