Differenza tra avvocato antistatario e distrattario

La definizione di “avvocato antistatario” è desumibile dall’art. 93 c.p.c. laddove si prevede che l’avvocato, che abbia ricevuto mandato per la lite e il quale dichiari di aver prestato assistenza al proprio cliente senza, peraltro, aver riscosso a tale titolo gli onorari che gli sarebbero spettati e anticipando, tra l’altro, le spese necessarie ai fini dell’istruzione del giudizio, può chiedere al magistrato che in caso di esito vittorioso per il suo cliente la controparte sia condannata a pagare le spese legali direttamente in suo favore.

Differenza tra avvocato antistatario e distrattario

Con la sentenza conclusiva del giudizio che si è celebrato davanti a lui, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 91 c.p.c. il giudice liquida anche l’ammontare delle spese in uno con gli onorari di causa.

Di regola, peraltro, la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, sicché le spese sono poste a carico della parte che perde la causa. Quest’ultima, quindi, dovrà rifondere alla parte vittoriosa tutte le spese, di ordine legale oltre che processuale, dalla stessa sostenute.

Nel liquidare le spese il giudice terrà in debita considerazione la nota spese depositata da ciascun singolo legale. In assenza di essa dovrà determinare gli onorari dei legali che hanno patrocinato nel corso del giudizio secondo i parametri previsti dai tariffari in vigore.

Chi è l’avvocato antistatario?

L’avvocato antistatario è il procuratore della parte, il quale, in sede di giudizio effettua la dichiarazione di aver assistito il proprio cliente anticipando le spese giudiziali e senza avergli chiesto e, quindi, senza aver riscosso gli onorari spettantigli per l’attività svolta.

Il risvolto applicativo dell’essersi dichiarato antistatario consiste nel fatto che, qualora il suo assistito vinca la causa, egli potrà chiedere al magistrato procedente che condanni controparte al pagamento delle spese direttamente in suo favore, anziché in quello del suo cliente, al fine di poter recuperare, nella sostanza, le spese sostenute per affrontare la causa nonché gli onorari che non ha chiesto in pagamento al suo cliente.

La legge, all’articolo 93 c.p.c. comma secondo, prevede, d’altronde, che la parte assistita, finché il suo difensore non abbia ancora conseguito (cioè incassato) il rimborso riconosciutogli, può in qualsiasi momento domandare al giudice che revochi il provvedimento con il quale liquida le spese, attribuendole all’antistatario, ove sia in grado di provare che abbia, invero, provveduto personalmente a soddisfare il credito professionale del suo difensore. Il pagamento del dovuto in punto di spese e onorari da parte del cliente, d’altronde, fa sì che venga meno la ratio dell’attribuzione da parte del magistrato.

Chi è l’avvocato distrattario?

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 c.p.c. può definirsi l’avvocato distrattario come l’avvocato che abbia ottenuto che, nella sentenza con la quale il giudice provvede a pronunciare la condanna alle spese, il magistrato stesso abbia disposto la distrazione delle spese che dichiari di aver anticipato per il suo assistito nonché gli onorari che non abbia riscosso in suo favore. ​

Che differenza c’è tra Avvocato Antistatario e Distrattario?

La condanna alle spese pronunciata in favore dell’avvocato antistatario comporta che egli debba emettere fattura nei confronti del proprio assistito, limitandosi a rilasciare alla parte soccombente ricevuta per le spese da essa corrisposte.

Tuttavia, l’avvocato antistatario dovrà premurarsi di esplicitare nella fattura emessa al suo cliente che l’effettivo pagamento è avvenuto ad opera del soggetto soccombente in esito al processo.

L’orientamento più recente, ma comunque ormai già consolidato, è indirizzato nel senso di ritenere che tra gli importi che l’avvocato distrattario può richiedere alla controparte soccombente vi siano esclusivamente gli importi dovuti a titolo, come detto, di onorario professionale oltre che di spese legali processuali, non anche dell’IVA che gli sarebbe dovuta per le proprie competenze, restando la stessa a carico del suo cliente – soggetto legittimato a portarla in detrazione.

Tale previsione deriva dal principio vigente in materia fiscale in virtù del quale una spesa possa essere recuperata mediante addebito al debitore solo ed esclusivamente nell’eventualità qualora sussista un costo corrispondente aggiuntivo e non anche allorché detto costo possa essere normalmente recuperato.

Quando si può chiedere la distrazione delle spese?

Ma quando l’avvocato dichiaratosi antistatario può procedere alla richiesta di distrazione delle spese? Di norma la richiesta viene formulata dall’avvocato sin dall’inizio del procedimento. Ci si è chiesti, tuttavia, se non procedendo in detta sede vada incontro ad eventuali preclusioni temporali, stante il divieto di formulare nuove richieste che non siano già state avanzate nell’atto introduttivo del giudizio (specie in quello di legittimità).

La giurisprudenza sul punto è giunta a concludere che l’avvocato possa essere avanzata dall’avvocato anche nelle conclusioni o nella comparsa conclusionale o, ancora, nelle memorie illustrative di cui all’articolo 378 c.p.c. in sede di giudizio di legittimità. Si consideri, infatti, che la domanda de qua è completamente autonoma rispetto a quello che viene a configurarsi come l’oggetto vero e proprio del giudizio, tanto che si opina nel senso che al fine di vagliarla non occorre nemmeno instaurare il contraddittorio.

A tale conclusione si giunge sulla scorta della considerazione che la controparte in giudizio non avrebbe, invero, interesse alcuno a contrastarla, posto che non assume per lei rilievo alcuno, una volta condannata alla rifusione delle spese, il soggetto al quale corrispondere le stesse.

Conclusione

Per concludere, si può affermare che la possibilità per il legale di dichiararsi antistatario o chiedere la distrazione delle spese in suo favore sono possibilità previste dall’ordinamento e che consentono al difensore della parte vittoriosa in giudizio di vedersi corrispondere direttamente gli importi dovuti in ragione delle spese sostenute.

Non sarà, pertanto, necessario attendere che le spese, normalmente liquidate alla parte vittoriose, siano a quest’ultima corrisposta per poter poi recuperare dalla stessa il quantum dovuto per il suo onorario.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...