La dieta non funziona: è possibile ottenere un risarcimento?

Le diete devono essere scelte con grande attenzione, non sempre possono migliorare la salute del paziente se non sono prescritte dal medico in modo corretto.

dieta non funziona come ottenere risarcimento

 

Tanti sono attratti dalla possibilità di perdere peso velocemente e non valutano concretamente i rischi connessi. Importante è riuscire a non farsi prendere la mano da tutte le novità che ci circondando, ed individuare la dieta corretta da seguire: non tutte le diete vanno bene per chiunque, proprio perchè ogni organismo reagisce in modo diverso.

Fare di testa propria non è mai la soluzione migliore: ma è opportuno e seguire il consiglio di un esperto, purché sia un medico. Infatti, è stata proprio un’ordinanza dal Tribunale di Roma, firmata nel 2011, e confermata due anni dopo dalla Cassazione, a stabilire espressamente che chi non è medico non può prescrivere una dieta. Essa infatti, sottolineano i giudici, costituisce un vero e proprio percorso di cura destinato ad una persona “malata”.

1. Se la dieta non funziona?

Un percorso di dieta comporta tanti sacrifici per il paziente, eppure talvolta capita che non si riescano a perdere i chili indesiderati. Cosa succede a questo punto? Il medico-dietologo ne è responsabile? È tenuto a restituire il compenso preso?

La risposta, purtroppo, è e rimane negativa. Il dietologo infatti, non può essere responsabile per il mancato conseguimento dell’obiettivo “dimagrimento”, proprio perché il mancato dimagrimento potrebbe dipendere da altri fattori.

Il professionista abilitato nell’esercizio della propria attività, è tenuto al rispetto del generale principio di buona fede, che presiede i contatti precedenti alla stipula del contratto. Tale principio, consiste nel non far sperare al paziente risultati impossibili da realizzare, tenendo sempre conto dell’anamnesi e delle particolarità del caso. Infatti, il risarcimento dei soldi spesi inutilmente, qualora non venga raggiunto il risultato sperato, possono essere restituiti solo qualora venga a mancare la buona fede nell’operato del medico: in questo caso l’azione può essere proposta entro cinque anni dalla conclusione del contratto che lega paziente e specialista, che può consistere anche in un semplice mandato verbale.

2. Ma se il medico sbaglia, si può chiedere e ottenere un risarcimento?

Diverso il caso in cui sia il medico a commettere un errore che comprometta la salute del paziente. Oggi infatti, esistono diversi sistemi per dimagrire e ciascuno di esse ha il proprio rischio: spesso le persone obese per perdere peso velocemente ricorrono a delle soluzioni estreme, come quelle del bendaggio o del bypass gastrico. Si tratta di tecniche che richiedono un intervento chirurgico, i cui rischi connessi sono numerosi e diversi tra di loro, e fanno sorgere una domanda spontanea: chi possono essere i responsabili di questi danni? Il chirurgo, l’anestesista e lo staff medico. Il paziente che ha avuto questi problemi in seguito a questo genere di interventi, potrà chiamare in causa i soggetti indicati, solo dopo aver accertato che il danno è stato provocato da negligenza medica. Pertanto, è possibile chiedere il risarcimento dei danni fisici e psichici e anche della perdita di salario, se fosse il caso.

Lo ha stabilito in più occasioni la Corte di Cassazione che ha inoltre sancito che, in caso di ritardo nel risarcimento del danno morale, va riconosciuto pure il c.d. lucro cessante, cioè il mancato guadagno provocato dal ritardo nel risarcimento. Problemi che possono mettere in pericolo la vita del paziente e che, in molte occasioni, sono causati da un ritardo nell’identificare e diagnosticare le possibili conseguenze dell’intervento.

3. Responsabilità del medico e risarcimento

In conclusione, si può affermare che i danni provocati dalle diete sbagliate sono sia di tipo fisico che di tipo morale, e se dipendono da una prescrizione errata o da un’operazione fatta male, appurato che solo un medico può mettere la firma su una dieta o su un intervento chirurgico, ci si trova di fronte ad ad un caso di malasanità, per il quale esiste la possibilità di richiedere un risarcimento.

Per quanto riguarda la responsabilità del medico, è opportuno distinguere:

  • Il caso in cui il medico abbia stipulato con il paziente un contratto d’opera professionale (come la prescrizione di una dieta), distinto dal c.d. contratto di ospedalità, per cui sia il medico ad arrecare un danno al paziente. Quest’ultimo dovrà provare l’inadempimento o inesatto adempimento del medico presentando in Tribunale tutta la documentazione necessaria, tra cui non gli accertamenti clinici fatti prima e dopo l’inizio della dieta, oltre alla dieta stessa, e gli esami che attestano la presenza di complicazioni derivate dalla prescrizione del medico. Il paziente avrà dieci anni di tempo per agire;
  • Dal caso in cui invece, il medico non abbia stipulato alcun contratto e l’unico legame con il paziente sia dato dalla struttura sanitariain cui il paziente è ospitato e il secondo opera. In questo caso, la responsabilità si baserebbe sul c.d. contatto sociale che si instaura tra i due, cioè su quel legame che il medico ha instaurato con il paziente, nell’ambito della struttura sanitaria alla quale si è rivolto per l’intervento.

Alice Gottani

Fonti normative

Cass. Civ. sent. n. 15006/2013

Cass. Civ. sez. III, sent. n. 16047/2012

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