Cosa Succede se non si Risponde a un Atto Giudiziario

Talvolta la maggior parte delle persone ritiene che ignorare un atto giudiziario, soprattutto non procedendo con il suo ritiro, significhi mettersi al riparo dalle conseguenze che quell’invio comporta. Tale concezione è assolutamente sbagliata, posto che se non si ritira un atto o non si risponde, la notifica si perfezionerà in ogni caso e decorsi i relativi termini non si potrà più né costituirsi né formulare alcuna opposizione. Per atto giudiziario si intende un documento ufficiale relativo ad un processo – sia esso civile, penale o amministrativo – trasmesso da un Giudice, da una cancelleria o da un avvocato, con il quale si trasmette un determinato provvedimento, contenente decisioni, intimazioni o convocazioni alle parti coinvolte. Sono atti che vengono recapiti attraverso una raccomandata a/r (generalmente le buste sono di colore verde).

Tipologie di Atti Giudiziari

Atti di Citazione e Convocazione 

Un atto di citazione è un atto formale in cui l’attore (la parte che dà impulso alla causa) notifica ad un convenuto (la parte che materialmente riceve l’atto) le sue domande giudiziali, chiedendogli di comparire in Tribunale in una data specifica, richiedendo la tutela di una determinata situazione giuridica.

Questo atto è regolamentato e disciplinato dall’art. 163 del Codice di Procedura Civile e deve contenere, per essere valido, tra gli altri elementi analiticamente indicati dalla predetta norma, anche “l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.

Questa parte dell’atto di citazione rappresenta la convocazione della parte convenuta. Qualora la parte che ha ricevuto correttamente l’atto non si costituisca, il processo si terrà in sua assenza – la c.d. contumacia – e la sentenza finale che verrà emessa alla fine del procedimento produrrà tutti i suoi effetti anche se il convenuto ha deciso di non costituirsi.

Decreti Ingiuntivi 

Il Decreto Ingiuntivo è un provvedimento emesso da un Giudice con il quale ordina ad un debitore di pagare una determinata somma di denaro o consegnare una cosa, a favore del creditore, sulla base di una prova scritta del diritto del creditore.

Una volta che il Decreto Ingiuntivo viene notificato si aprono due possibili scenari:

1) Il Decreto Ingiuntivo viene emesso non provvisoriamente esecutivo: il debitore ricevuto l’atto ha 40 giorni di tempo per proporre opposizione. In questo arco temporale il credito non può proporre alcun tipo di azione esecutiva. Qualora il debitore non proponga opposizione, il decreto diventerà definitivamente esecutivo e una volta dichiarato esecutivo da parte del Giudice che lo ha emesso, il quale controllerà la regolarità della notifica, il creditore potrà iniziare l’azione esecutiva.

2) Il Decreto Ingiuntivo viene emesso provvisoriamente esecutivo:  in questo caso, posto che il debitore ha sempre 40 giorni per proporre opposizione, il decreto verrà notificato insieme ad un atto di precetto e decorsi 10 giorni dal perfezionamento della notifica il creditore potrà procedere con la richiesta di pignoramento.

Atti di Pignoramento e Precetto 

L’atto di Precetto è l’intimazione di pagamento del creditore al debitore con il quale si richiede di effettuare il pagamento di quanto dovuto entro il termine dilatorio di 10 giorni, sulla base di un titolo esecutivo (come un decreto ingiuntivo o una sentenza).  Decorso infruttuosamente il predetto termine il creditore – nell’arco di validità temporale del precetto che è di 90 giorni – potrà avviare una procedura di pignoramento, sia esso mobiliare, immobiliare o presso terzi.

Mentre, l’atto di pignoramento è l’atto dell’Ufficiale Giudiziario che segue il precetto e rappresenta il primo passo dell’esecuzione forzata. Consiste nell’atto d’ingiunzione nei confronti del debitore di non sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati. Il pignoramento potrà essere mobiliare (su beni di proprietà del debitore, come ad esempio beni presenti nell’appartamento), immobiliare o presso terzi (con il quale si andranno a pignorare ad esempio conti correnti o stipendi).


Cosa Succede se non si Risponde

In Ambito Civile

Nel processo civile la contumacia si verifica quando la parte convenuta in giudizio non si costituisce entro i termini previsti dalla legge. Il processo contumaciale trova la sua regolamentazione agli articoli 290-294 del Codice di Procedura Civile.

Quando la parte, dopo aver ricevuto un atto di citazione o un ricorso, non si costituisce in giudizio, il Giudice – controllata come detto la regolarità della notifica - può dichiararne la contumacia e ordinare che il procedimento continui in sua assenza.

Orbene è importante ricordare che anche se una parte è stata dichiarata contumace potrà sempre costituirsi in un secondo momento del procedimento, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Salvo casi particolari – nei quali si dimostri la nullità della notifica e di non aver ricevuto l’atto per causa non imputabile al convenuto – saranno precluse una serie di attività processuali, che possono essere proposte solo attraverso la costituzione tempestiva.

Infatti, ricordiamo che la costituzione c.d. tardiva del convenuto – ribadiamo sempre che non si dimostri la nullità della notifica – fa decadere quest’ultimo da una serie di attività processuali e di merito. E nello specifico il convenuto che si costituisca tardivamente, in base a quanto previsto e disciplinato dall’art. 167 secondo e terzo comma del Codice di Procedura Civile  non potrà proporre domande riconvenzionali né eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili in via autonoma dal Giudice, né chiamare in causa terze parti.

Qualora la parte, ricevuta la notifica, decida di non costituirsi, il processo continuerà in sua assenza e potrebbe anche concludersi con una sentenza che accolga la domanda formulata da parte attrice e condanni la parte convenuta contumace ad esempio come nella maggior parte dei casi, al pagamento di somme.

La sentenza che conclude un procedimento è un titolo immediatamente esecutivo, con il quale la parte vittoriosa del processo può recuperare le somme dovute. Nello specifico successivamente all’emanazione di una sentenza si procederà con la notifica di un atto di precetto e decorso il termine di 10 giorni senza che il debitore abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto, la parte potrà:

- azionare la procedura esecutiva, attraverso la proposizione di un pignoramento, che potrà essere di tre tipi:

1) pignoramento mobiliare: con questa procedura si potrà cercare di ottenere il soddisfacimento del proprio credito aggredendo beni mobili di proprietà del debitore, come ad esempio arredi, oggetti di valore o veicoli, che verranno rinvenuti presso la sua abitazione o nei luoghi di sua pertinenza;

2) pignoramento immobiliare: con questa procedura si cerca di ottenere il soddisfacimento del proprio credito aggredendo un bene immobile del debitore con l’obiettivo di farlo vendere all'asta. Questa procedura è lunga, complessa ed estremamente dispendiosa. È consigliata solamente per crediti di grande entità o in casi in cui gli unici beni da aggredire siano degli immobili;

3) pignoramento presso terzi: infine, con questa procedura, si cerca di ottenere il soddisfacimento del proprio credito aggredendo dei beni che si trovano nella disponibilità di un terzo, come ad esempio saldi presenti in conti correnti e stipendi.

Infine ricordiamo che un titolo esecutivo può essere anche utilizzato per procedere con una iscrizione ipotecaria. L’iscrizione ipotecaria è un atto formale di registrazione di un’ipoteca su di un immobile nei pubblici registri tenuti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, atta a garantire un determinato debito. Il suo scopo è quello di permettere ad un creditore di espropriare i beni e di soddisfare il credito vantato con una priorità sul ricavato rispetto ad altri creditori.

In Ambito Penale

La contumacia nel processo penale è stata abolita attraverso la promulgazione della Legge n. 67/2014 con la quale la precedente normativa riguardante la disciplina della contumacia è stata sostituita dalla disciplina del procedimento “in assenza” dell’imputato. In caso di assenza l’imputato viene rappresentato dal difensore qualora non sia possibile la notifica personale della citazione e non sia presente un legittimo motivo di assenza.

In questi casi il procedimento penale non si sospende, ma procede e viene portato avanti attraverso la rappresentanza del difensore se l’imputato è a conoscenza del procedimento e se la notifica è stata eseguita correttamente.

Per i Decreti Ingiuntivi 

Il Decreto Ingiuntivo, come abbiamo spiegato precedentemente, è un provvedimento emesso da un Giudice, su richiesta di una parte. Con questo provvedimento, il Giudice ordinerà ad un debitore di pagare una determinata somma di denaro o consegnare una cosa, a favore del creditore. È un atto che viene emesso, senza sentire immediatamente la parte debitrice (c.d. inaudita altera parte) sulla base di una prova scritta del diritto fornita dal creditore (come ad esempio, una scrittura privata, un contratto o delle fatture non pagate).

Una volta che il Decreto Ingiuntivo viene notificato - perché la notifica sia regolare il decreto deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla sua emissione - si aprono due possibili scenari:

1) Il Decreto Ingiuntivo viene emesso non provvisoriamente esecutivo. In questo caso, come detto, il debitore ricevuto l’atto ha 40 giorni di tempo per proporre opposizione. In questo arco temporale il creditore non può proporre alcun tipo di azione esecutiva. Qualora il debitore non proponga opposizione, il decreto diventerà definitivamente esecutivo – attraverso la proposizione di un’istanza al Giudice nella quale si dovrà dimostrare la correttezza e la validità della notifica effettuata al debitore -  e una volta dichiarato esecutivo il creditore potrà iniziare l’azione esecutiva.

2) Il Decreto Ingiuntivo viene emesso provvisoriamente esecutivo:  in questo caso, posto che il debitore ha sempre 40 giorni per proporre opposizione, il decreto verrà notificato insieme ad un atto di precetto e decorsi 10 giorni dal perfezionamento della notifica, senza che il debitore abbia corrisposto quanto richiesto, il creditore potrà procedere con la richiesta di pignoramento.


Come Comportarsi Quando si Riceve un Atto Giudiziario

Quando si riceve un atto giudiziario, è consigliabile porre in essere i seguenti comportamenti, atti ad assicurare una maggior tutela per il soggetto che lo riceve. Nello specifico possiamo fissare i seguenti punti:

1) Ritirare sempre l’atto. L’atto deve sempre essere ritirato, rifiutare una notifica o non ritirare l’atto in giacenza presso un ufficio postale, fa perfezionare la notifica. Una volta ritirato è importante effettuare una prima lettura per comprendere contenuto, mittente e natura della notifica.

2) Consulta un Avvocato. Un legale potrà fornire un parere e formulare una strategia difensiva adeguata. È importante ricordare che quando viene notificato un atto giudiziario significa che si è coinvolti in una causa giudiziaria, nella quale è quasi sempre obbligatoria la difesa tecnica da parte di un avvocato. Ricordiamo che qualora non si avessero disponibilità economiche è ammesso il patrocinio a spese dello Stato.

3) Rispondi nei termini richiesti. È importante rispettare i termini previsti dall’atto posto che, come abbiamo avuto modo di leggere nel corso dell’articolo, non rispettarli può precludere la proposizione di alcune domande.

4) Raccogli documentazione utile per la difesa. Raccogli tutta la documentazione (come, ad esempio email, contratti, messaggi) che possa supportare la tua linea difensiva. Qualsiasi documento ti sembri rilevante portalo in visione all’avvocato prescelto, in modo che possa valutare se e come utilizzarlo.

5) Valuta la possibilità di trovare un accordo. Prima di superare i termini concessi per la costituzione, è sempre consigliabile valutare insieme all’avvocato la possibilità di trovare un accordo transattivo per evitare la causa. Spesso trovare un accordo è la soluzione più veloce e meno dispendiosa.

6) Preparati per il processo. Qualora non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario, preparati per il procedimento, fornendo all’avvocato tutto il supporto per redigere la comparsa di risposta.


Giurisprudenza e Casi Concreti

Decreto Ingiuntivo Non Opposto

Come esempio per far comprendere cosa accade se non si propone opposizione ad un decreto ingiuntivo, possiamo esaminare una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (n. 8937/2024) la quale ribadisce il principio secondo il quale un decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.

Il giudizio di primo grado prendeva in esame una richiesta di risarcimento formulata da un’impresa tedesca nei confronti di un’altra società italiana per una fornitura di carne avariata. Il danno che l’impresa tedesca richiedeva non si limitava alla merce stessa, ma si estendeva anche alla contaminazione di altri prodotti presenti nei locali dell’impresa. La società italiana che aveva fornito la merce, essendo risultata soccombente sia in primo che in secondo grado, decideva di proporre ricorso per cassazione.

L’argomentazione utilizzata dalla difesa della società italiana era che i giudici di merito avrebbero, in modo erroneo, escluso l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo emesso prima dell’avviso del processo di primo grado e mai opposto dalla società tedesca. Secondo la società italiana la mancata opposizione del decreto da parte della società tedesca confermava l’assenza di vizi della merce consegnata.

La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dall’impresa italiana, ha stabilito che “in presenza di due giudizi tra le medesime parti riguardanti il medesimo rapporto giuridico, l’accertamento definitivo contenuto in una decisione passata in giudicato preclude il riesame di questioni decisive comuni ad entrambi i giudizi”.

Pertanto, la società tedesca per far valere le proprie doglianze avrebbe dovuto proporre opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo.  

Contumacia in Processo Civile

Per quanto attiene alla contumacia all’interno di un procedimento civile possiamo prendere in esame una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 484/2025 con la quale la Suprema Corte stabilisce le regole per le spese legali in caso di contumacia affermando che “la parte soccombente è tenuta a pagare le spese legali anche se la controparte non si è presentata in giudizio, riaffermando il principio della soccombenza”.

Il caso: un cittadino vince una causa contro un Comune e proponeva appello alla sentenza per l’importo liquidato a titolo di spese legali, ritenuto troppo basso. Il Tribunale accoglieva l’appello ma non liquidava le spese per questo secondo grado di giudizio, posto che il Comune rimaneva contumace. Come abbiamo letto la Cassazione intervenuta a seguito della proposizione del ricorso da parte del cittadino stabilisce che in tema di spese legali e contumacia, il principio di causalità prevale: chi perde deve pagare le spese legali anche se rimane contumace. Qualora il Giudice di merito omette la pronuncia, incorre in errore.


Conclusioni

In conclusione possiamo sicuramente sottolineare che ignorare la ricezione di un atto giudiziario significa rinunciare al diritto di difendersi e rischiare importanti condanne anche al pagamento delle spese legali per la controparte. Come abbiamo visto è assolutamente consigliabile ritirare un atto giudiziario, analizzarne il contenuto e prendere immediatamente appuntamento con un avvocato per ottenere un parere e una linea difensiva.

Ricordiamo che in tutti i casi di ricezione di un atto giudiziario, la parte che lo riceve è stata citata in giudizio, pertanto nella maggior parte dei casi avrà necessità di essere seguita da un avvocato, posto che la difesa tecnica è obbligatoria.


FAQ - Domande Frequenti su Atti Giudiziari

  • Cosa succede se non viene ritirato un atto giudiziario?

Talvolta la maggior parte delle persone ritiene che ignorare un atto giudiziario, soprattutto non procedendo con il suo ritiro, significhi mettersi al riparo dalle conseguenze che quell’invio comporta. Tale concezione è assolutamente sbagliata, posto che se non si ritira un atto o non si risponde, la notifica si perfezionerà in ogni caso e decorsi i relativi termini non si potrà più costituirsi né formulare alcuna opposizione.

  • Quanto tempo ho per rispondere a un atto di citazione?

Nei procedimenti ordinari la parte che viene convenuta in giudizio deve costituirsi, per non incorrere nelle decadenze previste dall’art. 167 secondo e terzo comma del codice di procedura civile, 70 giorni prima dell’udienza indicata in citazione.

  •  Cosa comporta non opporsi a un decreto ingiuntivo?

Non opporsi ad un decreto ingiuntivo comporta la definitività del provvedimento e l’impossibilità di proporre qualsiasi tipo di eccezione nel merito in qualsiasi attività esecutiva che il creditore potrà porre in essere.

  • Se non mi presento in tribunale cosa accade?

Il procedimento si terrà in contumacia. Pertanto l’intera causa si terrà in assenza della parte che non si è costituita. La parte non costituita potrà in ogni caso essere condannata alla rifusione delle spese legali nei confronti della parte vittoriosa.

  • Posso recuperare il diritto di difesa se non ho risposto?

Se una parte è stata dichiarata contumace potrà sempre costituirsi in un secondo momento del procedimento, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Salvo casi particolari – nei quali si dimostri la nullità della notifica e di non aver ricevuto l’atto per causa non imputabile al convenuto – saranno precluse una serie di attività processuali, che possono essere proposte solo attraverso la costituzione tempestiva.

Infatti, ricordiamo che la costituzione c.d. tardiva del convenuto – ribadiamo sempre che non si dimostri la nullità della notifica – fa decadere quest’ultimo da una serie di attività processuali e di merito. E nello specifico il convenuto che si costituisca tardivamente, in base a quanto previsto e disciplinato dall’art. 167 secondo e terzo comma del Codice di Procedura Civile  non potrà proporre domande riconvenzionali né eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili in via autonoma dal Giudice, né chiamare in causa terze parti.

 

Avvocato Ylenia Mori

Ylenia Mori

Sono l'Avv. Ylenia Mori, ho 10 anni di esperienza in Diritto di Famiglia e Diritto Minorile. Nel corso della mia carriera mi sono occupata di molteplici procedimenti per regolamentare la separazione o il divorzio, ponendo sempre una pa ...