Cosa succede se acquisto in buona fede un oggetto rubato?

Acquistare l’oggetto di un reato può comportare una serie di conseguenze negative per l’acquirente, a meno che non sussista la buona fede. Scopriamo i dettagli.

1. L’acquisto in buona fede è regolare in caso di reato?

Una tematica particolare ed estremamente complessa è l’acquisto in buona fede di un oggetto rubato o derivato da un reato. Come bisogna comportarsi se dopo aver comprato un prodotto si scopre che questo è stato oggetto di un furto? La questione principale verte dunque sull’obbligo di restituire la “refurtiva” oppure sull’operatività della buona fede che agisce come scriminante e fa decadere qualsiasi accusa sull’acquirente.

Si tratta di una questione spinosa che non ha una chiara soluzione: ciò deriva dal fatto che sul piano teorico le disposizioni di legge indicano una soluzione, che nella pratica non viene mai realizzata. La legge infatti prevede che si debba restituire la merce rubata o di illecita provenienza, anche se acquistata in buona fede e da rivenditori professionali. Tuttavia una soluzione di questo tipo potrebbe frenare completamente l’economia: le persone inizierebbero a domandare la provenienza degli oggetti, non fidarsi dei prezzi “super scontati”, arrivando fino a rinunciare all’acquisto.

I tecnici del diritto sono perfettamente a conoscenza di queste possibili (e penalizzanti) conseguenze economiche e per questa ragione hanno istituito una regola che interviene e risponde a tale esigenza: possesso vale titolo. Si tratta di un semplice principio per cui al possesso dell’oggetto ne consegue direttamente un titolo giuridico, che si concretizza in un diritto di proprietà. Un principio chiaro che tuttavia è soggetto ad una serie di requisiti, in mancanza dei quali non si concretizza la proprietà sul bene in questione.

2. Quando si può parlare di acquisto in buona fede?

L’acquisto in buona fede di una cosa, oggetto di furto, o di un bene che viene alienato da persona diversa dal reale titolare, è tutelato dal principio “possesso vale titolo”; il funzionamento di questa regola è estremamente semplice, sebbene soggetto ad una serie di requisiti:

- l’acquisto a non domino (ovvero dove il venditore non è il reale proprietario della cosa) è garantito e lecito semplicemente grazie al concreto possesso dell’oggetto;

- l’acquisto deve essere avvenuto in buona fede da parte dell’acquirente;

- deve sussistere un titolo adeguato, come ad esempio il contratto di vendita (non importa che sia scritto o orale).

Questa soluzione offre quindi una risposta efficiente all’annoso problema sopracitato. Perciò, nel caso in cui acquistiate un prodotto, che deriva da reato, a patto che siate in buona fede e che ne entriate in possesso sulla base di un titolo idoneo, non dovrete in alcun modo restituire la cosa. Vi sono degli articoli dedicati che disciplinano tale tematica, ovvero gli articoli 1147, 1153 e seguenti. La legge quindi tutela prevalentemente il compratore, che, in caso di sussistenza dei requisiti sopra indicati, acquisisce la proprietà del bene; al contrario, il proprietario reale si può rivalere sul venditore, senza intaccare in alcun modo la compravendita perfezionata.

Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza con innumerevoli sentenze e provvedimenti, che hanno ribadito in maniera continuata e rigorosa le disposizioni di legge: ad esempio la sentenza n. 13424/2003 della Corte di Cassazione stabilisce che la presunzione di buona fede viene a mancare qualora sia fornita prova della consapevolezza da parte del possessore di ledere l'altrui diritto di proprietà e di godimento del bene comune. Inoltre è la stessa giurisprudenza a stabilire che tale presunzione inizia a decorrere dall’effettivo acquisto del possesso, nonostante la successiva conoscenza della lesione del diritto di proprietà altrui: tale orientamento è stato disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.12362/1992, la quale individua la presunzione valida ed efficace sino al momento della proposizione di domanda giudiziale della parte lesa. Questo viene considerato il momento finale della buona fede, poiché il possessore viene effettivamente a conoscenza delle irregolarità e difformità.

Bisogna tuttavia compiere una piccola precisazione: questo principio è valido esclusivamente per i beni mobili non registrati; qualora l’oggetto fosse un immobile o un bene mobile registrato tale problema non sussiste poiché è facile risalire al reale proprietario.

3. I rischi e le conseguenze di un acquisto in buona fede

Questo approfondimento sull’acquisto in buona fede risulta opportuno poiché tale fattispecie può comportare delle conseguenze penali. Conseguenze che derivano unicamente dalla presenza di mala fede e dal dolo dell’acquirente, essendo consapevole del danno altrui. È chiaro che nella maggior parte dei casi l’acquirente non ha idea di aver acquistato l’oggetto di un furto, o di essere in qualche modo destinatario di una truffa: in queste ipotesi infatti l’unica tutela è proprio la buona fede.

Qualora questa mancasse, l’acquirente potrebbe incorrere in gravi conseguenze penali: ad esempio nel caso in cui venga acquistato un oggetto da un venditore di dubbia professionalità (ad esempio un privato) e qualora non venga in alcun modo accertata la legittima provenienza del bene, si può configurare il reato di incauto acquisto, disciplinato dall’art.712 del codice penale. Un reato che si configura ogni volta in cui i sospetti e le perplessità dell’acquirente non sono verificati, per negligenza o imperizia.

Nel caso in cui sussista invece il dolo, ovvero l’intenzione di acquistare, occultare o ricevere denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, comportando un profitto per sé o per altri, si configura il reato di ricettazione. Una conseguenza penale particolarmente gravosa, disciplina dall’art. 648 del codice penale, che viene punita con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da € 516 a € 10.329.

4. Differenza tra ricettazione e incauto acquisto

Assume rilievo penale l’acquisto o la ricezione di beni di provenienza illecita laddove la condotta del soggetto agente sia sorretta da colpa o dolo, rispettivamente, nelle ipotesi diverse di incauto acquisto e ricettazione.

Ai sensi dell’art. 712 c.p. (“acquisto di cose di sospetta provenienza”) è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 10 chiunque acquisti o riceva a qualsiasi titolo cose di cui si abbia motivo di sospettare l’origine illecita senza averne accertata la legittima provenienza. La fattispecie in questione, nota più comunemente come “incauto acquisto”, configura un reato comune in quanto realizzabile da chiunque ed è punito a titolo di colpa colui che abbia agito senza adoperare la diligenza di verificare la legittima provenienza della res.

Laddove, invece, il soggetto agisca col dolo della coscienza e volontà di acquistare o ricevere beni di illecita provenienza al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (o si intrometta a tale scopo), sarà configurabile la più grave fattispecie di ricettazione ex art. 648 c.p. che prevede la pena della reclusione da 2 a 8 anni e la multa da € 516 a € 10.329. La norma dispone un aumento di pena nel caso in cui il bene acquistato o ricevuto provenga da rapina aggravata ex art. 628, co. 3, estorsione aggravata ex art. 629, co. 2 e furto aggravato ex art. 625, co. 7 bis).

Al co. 2 è prevista l’attenuante della particolare tenuità del fatto che presuppone una valutazione che tenga conto degli elementi oggettivi e soggettivi, con conseguente riduzione della pena. La fattispecie in questione sussiste anche in presenza nel reato presupposto di cause soggettive di esclusione della pena, di cause di esclusione della punibilità e di causa di giustificazione come si ricava dalla lettura del co. 3 dell’art. 648 c.p..

Redatto da: Paola Testa

Aggiornato da: Marina Di Dio

 

5. Fonti normative

Art. 1147 codice civile: possesso in buona fede

Art. 1153 codice civile: effetti dell’acquisto del possesso

Sentenza n. 13424/2003 Corte di Cassazione

Sentenza n. 12362/1992 Corte di Cassazione

Art. 712 codice penale: incauto acquisto

Art. 648 codice penale: ricettazione

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Avvocato Piper Cole

Piper Cole

Sono la dott.ssa Paola Testa. Ho conseguito la laurea in Gurisprudenza, vecchio ordinamento, presso l'Università degli Studi di Torino nel 2006, con indirizzo processuale civilistico. Nel giugno 2007, ho conseguito l'attestato di part ...