Come comportarsi se un autovelox non è segnalato?

Le norme del codice della strada impongono il rispetto di determinati limiti di velocità, ma nel caso in cui un agente voglia effettuare il controllo elettronico della velocità, è necessario che l’autovelox venga preliminarmente segnalato.

autovelox non segnalato

Vediamo come ci dobbiamo comportare nel caso in cui riceviamo una multa a causa di un autovelox non segnalato.

1. Autovelox per le postazioni fisse (da remoto)

I sistemi di rilevamento della velocità si distinguono in due categorie: le postazioni fisse o da remoto e quelle mobili. Iniziamo con l’analizzare le postazioni da remoto. La legge prevede che la presenza di un autovelox debba sempre essere adeguatamente segnalata con l’apposita segnaletica.

Affinché la segnaletica risulti conforme alle norme di legge, è necessario che rispetti determinati requisiti:

In primo luogo, la segnalazione deve essere posizionata con un adeguato anticipo rispetto al luogo in cui è posto l’autovelox, per evitare che gli automobilisti lo vedano all’ultimo momento e inchiodino all’improvviso, causando problemi al resto della circolazione.

La legge non stabilisce con sufficiente precisione le distanze minime tra segnaletica ed autovelox, ma si basa, in linea di massima, su di un criterio di adeguatezza, ossia una ragionevole distanza, tenuto conto del tipo di strada nel quale l’autovelox deve essere posizionato.

La legge non stabilisce una distanza minima tra segnaletica ed autovelox, ma la distanza deve essere valutata tenuto conto del tipo di strada nel quale l’autovelox deve essere posizionato.

Questo limite è di 80 metri sulle strade urbane, 250 metri sulle strade extraurbane e sulle autostrade, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento.

Un sicuro riferimento legislativo, invece, è dato dall’art. 25, comma 2, della legge 120/2010, il quale ci dice che, con riferimento esclusivo alle postazioni fisse, i dispositivi di rilevamento della velocità fuori dei centri abitati non possono, comunque, essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocita.

Esiste invece una distanza massima, confermata da una circolare ministeriale (c.d. Circolare Minniti) entro la quale deve essere posizionato l’autovelox: si tratta di una distanza di 4 Km dal cartello che ne segnala la presenza.
Pertanto, l’autovelox non potrà essere messo oltre 4 chilometri dal punto dove si trova quella segnalazione, e dovrà essere, eventualmente, nuovamente segnalato con un ulteriore cartello. Anche la Giurisprudenza è intervenuta sul tema, confermando a più riprese tale limite, e dunque che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità.
Ciò, proprio in relazione al criterio della adeguatezza, allo scopo di garantire un opportuno tempo di “avvistamento” in relazione alla velocità media locale.

Il cartello non va invece ripetuto nel caso in cui ci sia un’intersezione tra strada principale e strada secondaria e l’autovelox sia stato già segnalato sulla strada principale.

In pratica basta che l’automobilista abbia avuto, con certezza, la possibilità materiale di essere a conoscenza della presenza dell’autovelox.

Inoltre, per gli autovelox fissi è fatto obbligo di riportare anche il simbolo o l’indicazione dell’organo di polizia adibito al controllo (es. il casco per i vigili urbani e la sagoma di un agente per la polizia stradale).

2. Autovelox per le postazioni mobili

Accanto agli autovelox fissi, esistono anche gli autovelox mobili. Con essi si intende l’utilizzo di strumenti ed apparecchiature di rilevamento della velocità utilizzati da agenti in loco, cioè con la presenza “fisica” sul posto di veicoli ed agenti di polizia stradale. Dunque, in questi casi, basta invece la sola presenza dell’agente in divisa e dell’auto con i colori istituzionali, purché le fotografie scattate ai trasgressori garantiscano il rispetto della privacy del guidatore e dei passeggeri.

In un primo momento si è ritenuto che la sola presenza fisica degli agenti e dei veicoli istituzionali bastasse da sola a segnalare ai conducenti, per l’appunto, la loro presenza, senza alcuna necessità di preavvisi. Tuttavia, in seguito, con la circolare Minniti del 7 agosto 2017 del Ministero dell’Interno, si è definitivamente statuito che gli autovelox mobili devono essere segnalati per ben due volte, sia dai cartelli di avviso della polizia, che dalle indicazioni fisse già presenti sulla strada.
La segnalazione può essere fatta con cartelli fissi o temporanei, in base alla continuità della presenza degli agenti su di un determinato punto stradale.
In caso contrario, la multa comminata all’automobilista potrà essere annullata. Un’altra questione era la distanza minima tra il cartello di segnalazione ed il dispositivo di rilevamento mobile, dato che la previsione normativa della distanza di almeno 1 chilometro, dal segnale che impone il limite di velocità (art. 25 c. 2 legge 120/2010), si riferisce ai soli apparecchi di controllo remoto (postazioni fisse).

Anche in questo caso la giurisprudenza ha dato le giuste indicazione, stabilendo che, vista l’assenza di un dato normativo specifico, occorre affidarsi al criterio della adeguatezza, ossia valutare una ragionevole distanza tra il cartello di presegnalazione ed il dispositivo di rilevamento, tenuto conto dello stato dei luoghi.

In realtà non manca una parte della giurisprudenza che impone, anche per gli autovelox mobili, la presenza preliminare della segnaletica mobile a pena di nullità del verbale redatto.

In secondo luogo, i cartelli stradali e/o i segnali luminosi che precedono l’autovelox, devono essere posizionati in maniera tale da essere visibili agli automobilisti (es. un segnale posizionato dietro ad un albero sarà difficilmente visibile).

I cartelli devono inoltre essere riconoscibili anche di notte.

Infine, alla segnalazione fissa deve essere aggiunta la segnalazione mobile nel caso in cui, per un certo periodo di tempo, in quel punto non venga effettuato il controllo della velocità.

3. La taratura degli Autovelox

Gli autovelox, per poter essere utilizzati, devono possedere il certificato di collaudo e il certificato di taratura annuale.
La taratura annuale attesta il controllo periodico sul corretto funzionamento degli strumenti di rilevamento, ed è obbligatorio sia per gli autovelox fissi che per quelli mobili.
La Cassazione, intervenuta sulla questione relativa su chi gravasse l’onere di documentarsi sulla taratura annuale, in un primo momento ha precisato che spetta agli organi di polizia specificare nei verbali il corretto e regolare controllo periodico, indicando, in specie, la data di ultima verifica non inferiore ad un anno.
Ciò in quanto, tale controllo non può essere onere del cittadino al quale è stata elevata la multa, e pertanto rappresenta un valido motivo per presentare ricorso in assenza di detta indicazione. Di recente, intervenuta nuovamente sull’argomento, la Cassazione ha chiarito ulteriormente che, rispetto all’obbligo di “taratura” periodica, la presenza sul verbale della indicazione che l’apparecchiatura è "debitamente omologata e revisionata" non basta a garantire le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura stessa.
Pertanto, il cittadino, in sede di ricorso contro la multa ben potrà esigere che venga prodotto il certificato di taratura in originale o in copia conforme, non essendo più sufficiente la sola dichiarazione dell’agente accertatore.

4. Multa da autovelox

Una volta effettuato il controllo elettronico della velocità, tutti i trasgressori riceveranno una multa. Questa sarà valida soltanto se rispetterà determinati requisiti previsti dalla legge.

Infatti, nel verbale redatto dagli agenti devono essere inseriti, oltre a tutti i dati previsti per qualunque tipo di verbale, anche se l’autovelox sia stato adeguatamente segnalato, la distanza tra la segnaletica e l’autovelox e perfino l’ultima data di taratura dell’autovelox (che non deve essere superiore a 1 anno) a pena di nullità del verbale.

Quindi, se l’autovelox è stato revisionato (c.d. taratura) da oltre un anno, se nel verbale manca completamente la data dell’ultima revisione, oppure non è indicata la presenza della segnaletica, oppure l’automobilista riesce a dimostrare la mancanza totale della segnaletica necessaria, l’automobilista potrà contestare la contravvenzione.

5. Ricorso per multa da autovelox

È possibile proporre ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni (il ricorso ha un costo crescente, in relazione all’importo della multa) o al Prefetto entro 60 giorni (il ricorso non ha costi).

Per proporre ricorso, l’automobilista non deve pagare la multa, e il ricorso ad un organo esclude il ricorso all’altro.

È sempre consigliabile, in questi casi, l’assistenza di un avvocato per valutare la presenza di validi motivi e l’opportunità o meno di proporre ricorso.

6. Modalità di presentazione

Il ricorso in originale, insieme a 4 copie dello stesso, può essere inviato a mezzo raccomandata a/r o depositato direttamente presso la cancelleria del giudice di pace territorialmente competente (ossia del luogo in cui è stata commessa la violazione, che di regola viene indicato nel verbale stesso), solitamente indicato come “ufficio iscrizioni a ruolo”.

È prevista anche una modalità di presentazione online attraverso il sito Ministero di Giustizia, che richiede però il successivo deposito cartaceo. Insieme al ricorso in originale, vanno depositate anche altre quattro copie dello stesso.

Allo stesso dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di cancelleria (o marca da bollo da euro 27,00) qualora il valore della controversia sia superiore ad €. 1.033,00 e il contributo unificato che varia in base al valore della controversia medesima (es. fino ad €. 1.100,00 il c. u. sarà pari ad €. 43,00). Dinanzi al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio senza il patrocinio di un difensore per controversie fino ad €. 1.100,00.

È chiaro, tuttavia, che il tecnicismo della materia, la conoscenza degli orientamenti dei giudici e la praticità nella presentazione del ricorso suggeriscono di affidarsi ad un avvocato. 7. Modello di ricorso Vediamo di seguito uno schema di ricorso contro multa da Autovelox, proposto attraverso l’incarico affidato ad un avvocato, per chiarire in linea generale come lo stesso va strutturato.

GIUDICE DI PACE DI

________________________ (luogo di competenza)

RICORSO PER MULTA AUTOVELOX

EX ART. 204 CODICE DELLA STRADA

Per il/La Sig/Sig.ra. __________ nato/a a _________ (__) il __________, (C.F. _____________), residente in ________ alla via ________ n._, domiciliata c/o lo Studio dell’Avv.______________, il quale lo/la rappresenta e difende in virtù di procura a margine (o in calce) del presente ricorso. Il difensore medesimo dichiara di volere ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo mail_______, pec________o fax__________, in qualità di proprietario del veicolo ____________targato___________

RICORRENTE CONTRO

Il Comando di Polizia Municipale di_______ (ovvero a seconda dell’organo accertatore, Comune di________ Comando dei Carabinieri, oppure contro la Provincia di ______, Polizia stradale di___________ ecc.)

RESISTENTE

per l’annullamento, previa sospensione, del verbale n.___________, notificato dal (Comune, Provincia, Comando di Polizia ecc.) a mezzo del servizio postale, in data ___________, e che si allega in originale

PER I SEGUENTI MOTIVI IN FATTO (descrivere i fatti)

Che, alla data suindicata, il Comando di Polizia di_________ notificava al sottoscritto ricorrente il verbale di contestazione n. _________, e con il quale veniva irrogata la sanzione per l’importo complessivo di €.__________, oltre decurtazione punti 6 dalla patente di guida, inerente la violazione degli artt. _______________ del Codice della Strada. Che tale documento asserisce che in data___________ alle ore_______ il conducente dell’autoveicolo ____________ tg. ____________ di proprietà del sig. _______________, sul tratto stradale _____________in direzione verso_________ avrebbe violato i limiti di velocità consentiti ex art. 142 CdS, il tutto accertato mediante sistema di rilevamento automatico della velocità (autovelox).

Tanto premesso in fatto si espongono i seguenti motivi

IN DIRITTO

La multa, così come elevata, è del tutto illegittima in quanto:

1. Vizi di notifica e di forma del verbale, dal raffronto tra la data di infrazione e dal timbro postale di spedizione del verbale si evince che la notifica è avvenuta oltre i termini consentiti (90 giorni dall’accertamento o dalla data dell’infrazione, come chiarito in base alle recenti pronunce giurisprudenziali, vedi Cass. civ. sent. n°7066/2018). Ulteriori vizi di forma: non viene individuato il tipo di infrazione commessa, le modalità in cui è avvenuta l’infrazione, l’organo accertatore, il limite di velocità superato, la data, il luogo, la targa del veicolo, le generalità errate del ricorrente ecc. L’assenza di elementi formali non consente l’esatta individuazione del tipo di infrazione commessa e, dunque, non chiarisce l’effettiva responsabilità in capo al trasgressore;

2. Assenza di indicazioni delle caratteristiche tecniche, omologazione e taratura degli autovelox, come previsto dalla normativa, la quale richiede la verifica periodica (taratura annuale) delle apparecchiature in questione, per cui si richiede la prova da parte dell’amministrazione delle prescritte verifiche;

3. Assenza di segnaletica stradale e del decreto prefettizio di autorizzazione per la installazione di postazioni da remoto, ovvero segnaletica presente oltre i limiti di distanza di legge previsti, carenza di visibilità per le postazioni mobili;

4. Vizi sulle immagini fotografiche, in quanto la rappresentazione riprodotta non è ad ampio raggio, bensì si limita ad inquadrare solo la targa del veicolo, oppure in quanto al momento del rilevamento si evince il transito contestuale di altri veicoli, il che non consente l’esatta individuazione dell’effettivo trasgressore;

5. Stante le ragioni di cui sopra, si richiede la sospensione degli effetti dell’atto impugnato, in attesa dell’esito del ricorso, onde evitare ulteriori pregiudizi al ricorrente, quali il pagamento di una multa nulla, che potrebbe comportare ulteriori oneri e decorso di termini per procedere al recupero della somma ingiustamente versata.

Tali gravi omissioni ed irregolarità, pertanto, devono necessariamente comportare la nullità e/o inefficacia del verbale impugnato. Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rapp.to e difeso

CHIEDE

All’Ill.mo Giudice di Pace adito, preliminarmente disporsi la sospensione del verbale n°______________ del ___________, nonché fissare l’udienza di comparizione delle parti per la emissione del provvedimento di nullità/annullamento del predetto opposto verbale sia per quanto attiene la sanzione principale che quella accessoria della decurtazione dei punti sulla patente.

Nel caso di rigetto, l’applicazione del minimo edittale Con ampia riserva di integrare la documentazione probatoria, di proporre ulteriori deduzioni difensive e motivi di opposizione in merito alla infondatezza, inammissibilità ed illegittimità del verbale impugnato non appena l’amministrazione opposta avrà depositato i documenti relativi alla sanzione per cui è causa.

Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio. Si esibisce e si deposita: Originale verbale n°_____________ del ____________ Documento ricorrente Procura Documentazione probatoria Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è pari ad €. __________ e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad €__________ Luogo e data

Redatto da: Luisa Panici

Aggiornato da: Marco Mosca

7. Fonti normative

Cass. sent. n. 9645 del 11.05.2016

Cass. sent. n. 10199 del 30.04.2013

Cass. sent. 32104/2019; Cass. ord. n. 11776/2020; Cass. ord. n. 11792/2020. d.l. 121/2002

Parere 2071 del 06.05.2015 Ministero dei Trasporti

Direttiva Minniti del 07.08.2017

Cass. sent. n. 7949/2017

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Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...