Cos’è il diritto di citazione?

Il fair use, com’è chiamato negli Stati Uniti, corrisponde in Italia al diritto di citazione e rappresenta la possibilità di utilizzare liberamente l’opera di altri autori purché nei limiti consentiti dalla normativa sul diritto d’autore.

diritto di citazione

1. Cosa si intende per citazione?

La citazione, generalmente, consiste nel riportare brani o parole appartenenti ad altri autori in un diverso testo o in un discorso. In realtà, una citazione può essere composta da qualunque tipo di espressione e quindi non solo da un testo ma anche da un’opera d’arte o da un film famosi che vengono riprodotti.

Le citazioni possono essere utilizzate per fornire un elemento di paragone, per esprimere una critica, per far capire o rafforzare un concetto o per sostenere una affermazione o un parere.

Il diritto di citazione (fair use), cioè di effettuare una citazione, è riconosciuto dalla legge italiana e si contrappone al diritto d’autore. Infatti, l’autore di un’opera, nonostante detenga i diritti d’autore sulla stessa (diritti morali e di utilizzazione economica), non può sempre opporsi o contestare la citazione di una sua opera o di un suo estratto da parte di altri individui, proprio per l’altrui diritto di citarla.

2. La disciplina del diritto di citazione in Italia

Il diritto di citazione, detto anche diritto di corta citazione, è previsto in Italia dall’art. 70, Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sulla Protezione del diritto d'autore). Tale articolo, al comma 1, dispone che possono essere comunicati al pubblico e utilizzati liberamente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opere purché l’uso sia effettuato per ragioni di critica o di discussione o di insegnamento o di ricerca scientifica. Al comma 1 bis, si consente, a titolo gratuito e sempre per uso didattico o scientifico, anche la libera pubblicazione di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate attraverso la rete internet.

Il D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 ha poi attualizzato la Legge n. 633 del 194 introducendo nell’art. 70 l'espressione “comunicazione al pubblico” e rendendo il diritto di citazione esercitabile su ogni mezzo di comunicazione di massa, incluso il web.

2.1 Quali sono i limiti posti al diritto di citazione?

Per non incorrere in violazioni del diritto d’autore è necessario attenersi ai seguenti limiti:

  • è consentito l’uso parziale e non integrale dell’opera originaria;
  • deve sussistere la finalità di critica, di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica;
  • l’utilizzazione dell’opera non deve essere concorrenziale a quella posta dal titolare dei diritti;
  • la citazione non dove avere finalità di lucro;
  • l’opera in cui si riporta la citazione non deve ricoprire la funzione di sostituto dell’opera originaria;
  • le menzioni d’uso dovranno essere indicate (indicazione del titolo dell’opera, del nome dell’autore, dell’editore, data di pubblicazione dell’articolo, nome del sito internet, pagina internet e url).

Quindi, ai sensi dell’art. 70 legge n. 633/1941, la citazione dell’opera è lecita se contenuta “nella misura giustificata dallo scopo”.

3. Sanzioni

Il diritto di citazione tutela principalmente l’utilizzo privato dell’opera per poterne trarre benefici didattici e sociali. Ma l’appropriazione totale o parziale, di un’opera che appartiene ad altri autori nel campo della letteratura, della musica, dell’arte o delle scienze comporta il plagio.

Quindi, l’utilizzo del diritto di citazione oltre i limiti stabiliti dalla norma comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, di carattere pecuniario, sanzioni penali, quali la privazione della libertà personale e/o l'applicazione di pene pecuniarie (Legge n. 633/1941 - SEZIONE II – Difese e sanzioni penali artt. 171 – 174 quinquies) e anche sanzioni civili, quali il risarcimento dei danni patrimoniali apportati all’autore originale dell’opera.

4. Novità legislative

Il diritto di citazione costituisce un’eccezione al diritto d’autore, previsto dall’art. 70 della Legge n. 633/1941 (c.d. Legge sulla Protezione del diritto d’autore), come riformato dal Decreto-Legge n. 68 del 9 aprile 2003, che ha recepito la Direttiva europea 2001/29. Successivamente nel corpo dell’articolo è stato introdotto un comma 1bis ad opera della Legge n. 2/2008. L’art. 70 della Legge n. 633/1941 stabilisce che sono liberi il riassunto, la citazione e riproduzione parziale di un’opera nonché la sua pubblicazione al pubblico se effettuate a fini di critica e discussione e purché l’utilizzazione non sia in concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera.

Se effettuate, invece, per fini di insegnamento o ricerca scientifica e l’uso deve avvenire con scopo prettamente illustrativo e non lucrativo. In ogni caso il riassunto, la citazione e la riproduzione parziale devono essere accompagnati sempre dall’indicazione del nome dell’autore dell’opera, se disponibile dell’editore, del titolo dell’opera e, se si tratta di traduzione di un’opera di origine straniera, del traduttore (cfr. comma 3), “qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta”. Come premesso, nel 2008 è stato introdotto il comma 1bis, il quale prevede la possibilità di utilizzare su una piattaforma internet, pubblicandole, immagini e musiche di bassa, scarsa qualità o degradate. La finalità deve, in ogni caso essere quella dell’uso didattico o scientifico e solo allorché tali utilizzazioni non siano dirette a soddisfare fini di lucro.

Dopodiché il comma prosegue demandando ad un Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a definire quelli che sono considerati i limiti dello scopo didattico e scientifico. Il comma in questione, tuttavia, non è mai stato applicato, in primis, perché il decreto cui fa richiamo in concreto non è mai stato emanato e, in secondo luogo, è apparso impraticabile fornire in concreto una definizione di musica e di immagini qualificabili come a bassa qualità o a qualità degradata. Quanto al contenuto del primo comma dell’articolo 70, oggetto della presente analisi, esso consente il riassunto, la citazione e le riproduzioni parziali a scopi di critica e discussione, insegnamento o ricerca scientifica.

Tale disposizione è interpretata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza in maniera particolarmente restrittiva. Si precisa, inoltre, che le ipotesi disciplinate dal comma sono considerate tassative, sicché non si considerano ammissibili ulteriori forme di utilizzazione dell’opera oltre a quelle indicate. Tuttavia, nulla vieta che la disposizione possa essere interpretata in maniera estensiva. Onde comprendere il senso di tale affermazione appare opportuno rievocare i limiti individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In primo luogo, si richiama la sussistenza della finalità di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica. In secondo luogo, si osserva che la critica deve essere supportata da fini del tutto autonomi e completamente distinti rispetto a quelli propri dell’opera citata e non deve essere succedanea di tale opera. Invero, lo scopo di critica non viene ad essere pregiudicato dal fatto che la citazione sia fatta nell’ambito di un’opera che poi è destinata ad essere immessa in un mercato a pagamento.

Si pensi a tutta la produzione libraria per la scuola (in specie, quella universitaria, colma di citazioni idonee a supportare e sollecitare lo spirito critico e la discussione). Terzo limite imposto dalla legge consiste nella previsione che la riproduzione deve essere parziale e in nessun caso integrale e deve, comunque, avvenire tassativamente per le finalità che poco sopra si è già avuto modo di esplicitare nonché nella misura giustificata dalle finalità perseguite. Infine, l’utilizzazione non deve essere concorrenziale con quella dell’opera citata e, pertanto, non deve e non può avere un rilievo economico tale da pregiudicare gli interessi economici del titolare dei diritti sull’opera citata. Ipotesi tipizzata dall’art. 70 della Legge 633/1941 è, infine, quella delle antologie scolastiche (comma 2).

L’utilizzazione in esse delle opere deve avvenire nella misura consentita dal Regolamento di attuazione della Legge sul diritto d’autore, previsto dal Regio Decreto n. 1369 del 18 maggio 1942. In quest’ultimo all’art. 22 è fissata la misura della riproduzione di brani, opere letterarie, musiche in antologie ad uso scolastico. Esso così, infatti, dispone che “Per ciascuna antologia e nei confronti dell’opera dalla quale i brani sono riprodotti, se si tratta di prosa dodicimila lettere, se si tratta di poesia, centottanta versi, con un ulteriore margine di trenta versi ove ciò si renda necessario per assicurare al brano riprodotto un senso compiuto. La misura della riproduzione in antologie, qualora si tratti di opera musicale, non può superare venti battute. Trattandosi di antologie cinematografiche costituite da parti di opere cinematografiche diverse, la misura della riproduzione non può superare cinquanta metri di pellicola.”

Come è agevole constatare la disposizione impone dei limiti ben precisi ed individuati alla possibilità di fare ricorso alla citazione e riproduzione di opere. In ogni caso, è previsto che a fronte del tipo di riproduzione da ultimo evocata è dovuto un equo indennizzo, la cui determinazione è demandata a decreti del Consiglio dei Ministri. Gli ultimi decreti emessi sono del 1988. Il primo decreto risale al 22 febbraio 1988 introduce la previsione di un compenso (indennizzo) per la riproduzione in antologie scolastiche di brani o, comunque, parti di opere tutelate dal diritto d’autore oltre che di opere fotografiche nelle misure che di seguito si indicano:

  • per quanto concerne le opere in prosa lire 12.000 a pagina (circa 2000 lettere);
     
  • per le opere in poesia lire 12.000 a pagina;
     
  • in riferimento alle opere musicali lore 3.000 a battuta;
     
  • per le opere fotografiche, siano esse in bianco e nero ovvero, indistintamente, a colori, lire 8.000.

I compensi suindicati sono corrisposti “a stralcio” per un periodo di durata di cinque anni solari, salvo che per le opere musicali per le quali detto periodo si riduce a tre anni, a decorrere dall’anno della pubblicazione e che deve essere indispensabilmente indicato nell’antologia. Anche in tale ipotesi ogni riproduzione deve essere accompagnata dalla menzione di titolo, autore, editore e traduttore. Il secondo decreto, sempre risalente al febbraio del 1922, indica una tariffa ad hoc per la riproduzione di fotografie nel contesto delle antologie scolastiche e dispone espressamente che “Per le fotografie in bianco e nero di opere di arte figurativa” sono dovute a titolo di indennizzo per la citazione:

  • lire 1.200 per ogni fotografia riprodotta in bianco e nero;
     
  • lire 4.500 per ogni fotografia riprodotta a colori.

Per le fotografie avente oggetto diverso, sono dovute, invece:

  • lire 2.400 per ogni fotografia, per un massimo utilizzo di sei fotografie che siano tratte dallo stesso servizio fotografico o serie fotografica;
     
  • lire 2.400 per ogni fotografia (senza previsione di un numero massimo di immagini utilizzabili) per quanto concerne le fotografie pubblicate su giornali o altri periodici aventi ad oggetto persone o fatti di attualità o, comunque, eventi a carattere di pubblico interesse.

I compensi così fissati sono applicabili qualora non vi sia, in deroga ad essi, un accordo specifico concluso tra le parti. Su quanto sin qui brevemente riepilogato in materia di diritto di citazione è intervenuto di recente il Decreto legislativo n. 181 dell’8 novembre 2021, entrato in vigore in data 7 giugno 2022, il quale ha dato attuazione alla direttiva unionale del Parlamento europeo e del Consiglio, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e di modifica alle direttive 69/9/CE e 2001/29/CE (più comunemente nota come Direttiva Copyright).

Tra le innovazioni più importanti introdotte vi sono quelle contenute nell’articolo 110quater, laddove pone in capo ai soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e ai loro aventi causa un obbligo specifico di fornire agli autori e artisti interpreti o agli esecutori delle opere citate (o riprodotte), con una cedenza almeno semestrale una serie di informazioni (dettagliatamente enucleate) “aggiornate, pertinenti e complete” sullo sfruttamento delle stesse, ivi compresi i dettagli inerenti la remunerazione dovuta.

L’obbligo informativo, nello specifico, investe: l’identità di tutti i soggetti interessati da cessioni o licenze di utilizzo, ivi compresi gli utilizzatori secondari che abbiano concluso accordi diretti con i “contraenti diretti” degli autori o artisti interpreti o esecutori; le modalità attraverso le quali si intende procedere allo sfruttamento di opere e prestazioni artistiche; i ricavi generati da tali sfruttamenti (compresi quelli svolti a titolo pubblicitario) e la remunerazione contrattualmente stabilita e dovuta; per i fornitori di servizi e di media audiovisivi “non lineari” il numero di acquisti, quello delle visualizzazioni oltre che quello degli abbonati. L’adempimento di tale obbligo informativo deve, inoltre, avvenire in misura “proporzionata ed effettiva” allo scopo di garantire un livello di trasparenza elevato, fermo l’obbligo dei destinatari delle informazioni di osservare il rispetto del carattere riservato di esse. La legge entrata in vigore nel giugno 2022 prevede, peraltro, che sull’osservanza degli obblighi di informazione di cui si è detto vigili l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Fonti normative

Legge n. 633 del 22 aprile del 1941

Decreto Legge n. 68 del 9 aprile 2003

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Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...