Cosa fare se il coniuge non restituisce le chiavi di casa

Quando una coppia decide di separarsi o di divorziare e arriva davanti al giudice, una delle questioni che questi è chiamato a risolvere è quella di decidere a chi verrà affidata la casa coniugale.

Il giudice, tenendo conto di una serie di circostanze, nell’interesse dei figli, deciderà a chi assegnare la casa familiare, estromettendo di conseguenza l’altro coniuge. Soltanto la decisione del giudice, che gli ormai ex coniugi potranno leggere in quella che viene chiamata ordinanza presidenziale, consente al coniuge assegnatario di apportare delle modifiche, come quella di cambiare la serratura della casa, senza che poi sia chiamato a risponderne a livello penale o civile.

Purtroppo, non tutto quello viene stabilito dal giudice viene poi in realtà rispettato. Il coniuge allontanato dalla casa coniugale, ad esempio, potrebbe rifiutarsi di abbandonare la casa o di riconsegnare le chiavi, garantendosi così sempre un accesso libero e sicuro nell’abitazione, come avveniva in costanza di matrimonio e, quindi, come se nulla fosse cambiato.

1. Cosa succede prima della separazione?

Prima della separazione con assegnazione della casa familiare, nessuno dei due coniugi è autorizzato ad ostacolare in qualche modo l’accesso all’altro.

Nonostante sia infatti evidente la rottura del legame, nessuno dei coniugi può decidere, in modo del tutto arbitrario, di apportare modifiche come quella, ad esempio, di cambiare la serratura dell’immobile.

In questi casi risponderebbe di reati come quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), punito con la multa fino a 516 euro o ancora, come il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) che prevede la pena della reclusione fino a quattro anni.

La legge vieta quanto appena detto anche nel caso in cui il coniuge, al quale sia vietato il diritto al libero accesso nella casa, abbia ormai abbandonato il tetto coniugale.

Nel caso in cui uno dei coniugi apporti una simile modifica incorre, oltre alle conseguenze a livello penale, in quelle previste dal nostro codice civile. Infatti, il coniuge allontanato in assenza di un qualche provvedimento del giudice, ma solo per volontà unilaterale dell’altro coniuge, potrà chiedere al Tribunale competente di essere autorizzato a rientrare in casa propria, chiedendo altresì contestualmente il risarcimento dei danni, dal momento che ha subito una lesione del suo diritto di abitazione nella casa familiare.

Questo è quanto affermato anche dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 4137/14 ha condannato l’imputato, che aveva cambiato la serratura della porta della casa coniugale, prima della separazione, lasciandovi fuori la moglie.

2. L’importanza dell’ordinanza presidenziale

Una volta intervenuta l’ordinanza presidenziale, cioè il provvedimento del giudice preso dopo la prima udienza della causa di separazione che autorizza i coniugi a vivere separati, invece, le cose cambiano.

Soltanto con la separazione il coniuge assegnatario della casa coniugale acquista un diritto personale di abitazione che ne legittima l’uso esclusivo. Ciò significa che tra i diritti riconosciuti a seguito della separazione, al coniuge che resta nella casa coniugale, vi è quello di cambiare la serratura della casa così da impedire l’ingresso dell’altro coniuge.

È come se quindi il provvedimento del giudice rendesse lecito quello che senza di esso costituirebbe un reato.

Fonti normative

Art. 392 c.p.

Art 610 c.p.

Art. 708 c.p.c.

Cass. Pen. sentenza n. 4137 del 22 gennaio 2014

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