Come separarsi in Comune?

La separazione davanti al Sindaco, è una procedura semplificata per poter addivenire alla separazione dei coniugi, alternativa al ricorso giudiziario, consentita in presenza di determinate condizioni. Vediamo come funziona.

​ separazione in Comune

1. La separazione dei coniugi davanti al Sindaco

L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del diritto di famiglia, e più precisamente la possibilità accordata ai coniugi, di procedere alla loro separazione rendendo un'apposita dichiarazione dinanzi al Sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile.  La separazione coniugale, è l'istituto a cui i due coniugi possono ricorrere, solitamente in presenza di una crisi matrimoniale, che impedisce la loro convivenza comune, al fine di sospendere temporaneamente gli effetti del matrimonio ed essere autorizzati a vivere separatamente.  

La separazione coniugale, attraverso una dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile, è prevista dall'art. 12 della Legge 162 del 2014. Tale norma prevede che la possibilità di addivenire alla separazione dei coniugi davanti sindaco, è preclusa, qualora essi abbiano:

  1. figli minori;
  2. figli maggiorenni portatori di handicap;
  3. figli maggiorenni che non abbiano raggiunto l'indipendenza economica.   

Successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 162, una circolare ministeriale, ha chiarito che, l'esistenza di figli minori ovvero maggiorenni disabili o non autosufficienti economicamente, deve essere intesa come condizione comune ad entrambi i coniugi.  Pertanto, ove solo uno di essi abbia, ad esempio un figlio minorenne, avuto da altra relazione, si potrà ugualmente procedere alla separazione coniugale davanti al sindaco.

L'art.12 della Legge 162/2014, prevede inoltre che l'accordo raggiunto dai coniugi dinanzi all’ufficiale di stato civile, non possa contenere patti di trasferimento patrimoniale, relativamente ai diritti o beni di natura reale. Ciò significa, ad esempio, che i coniugi, nell'ipotesi di proprietà comune dell'abitazione adibita fino a quel momento, quale casa coniugale, non potranno pattuire con tale procedura, la sua destinazione finale. In tal caso, essi dovranno procedere con un patto esterno all'accordo raggiunto dinanzi al Sindaco oppure in caso di disaccordo, rivolgersi all'autorità giudiziaria.   

La circolare del ministero, ha chiarito che l'accordo può invece, contenere l'onere per una delle parti di versare periodicamente all'altra una somma di denaro per il suo mantenimento.  ​

2. Come si fa a chiedere la separazione? 

La separazione dei coniugi, con dichiarazione resa davanti al Sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile, può essere richiesta:

  • al comune ove venne iscritto o trascritto l'atto di matrimonio;
  • al comune di residenza di uno dei coniugi.  

La procedura, è articolata in tre diverse fasi:

  1. Nella prima fase, i coniugi devono inviare al comune interessato, la modulistica (predisposta ad hoc, da ogni comune, e scaricabile online) necessaria ad effettuare i controlli sulle condizioni per dare avvio alla procedura.
     
  2. La seconda fase, prende avvio, a seguito del positivo riscontro da parte del comune interessato, e consiste nella comparizione personale di entrambi i coniugi, dinanzi al Sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile, nel giorno prestabilito, al fine di esprimere la volontà di procedere alla loro separazione coniugale.  L'art. 12, non ha previsto l'obbligatorietà per i coniugi di farsi assistere da un avvocato. Tuttavia, ciò non esclude, l'assistenza facoltativa di un avvocato, su richiesta di una o entrambe le parti, a tutela dei propri diritti. Il sindaco riceve le dichiarazioni rese dai due coniugi, compilando l'accordo consensuale di separazione, che deve essere poi sottoscritto da entrambi i coniugi.
     
  3. Infine, la terza fase, è rappresentata dalla successiva comparizione dei coniugi dinanzi al Sindaco, dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

L'accordo raggiunto, infatti, non è immediatamente efficace, in quanto la legge 162, ha previsto il termine di 30 giorni per riconfermare la volontà comune dei coniugi di procedere alla loro separazione, al fine di evitare eventuali ripensamenti oppure condizioni diverse per addivenire alla separazione coniugale.   Ove uno dei coniugi non si ripresenti dinanzi al Sindaco, l'accordo raggiunto in precedenza, non avrà alcun effetto.

I coniugi, quindi, in occasione del secondo appuntamento, dovranno nuovamente dichiarare la loro volontà comune di separarsi, al fine di rendere effettivo l'accordo.  In tal caso, l'accordo inizierà a produrre i propri effetti, a partire dalla data del primo appuntamento.  Esso avrà lo stesso valore giuridico del decreto di omologazione della separazione consensuale, emesso dall'autorità giudiziaria.  ​

3. Quanto costa una separazione consensuale in comune? 

La separazione consensuale dei coniugi in comune, davanti al Sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile, prevede soltanto il pagamento dei diritti di bollo nella misura di 16 euro. 
Il pagamento deve essere effettuato, entro la data della prima convocazione dei coniugi in comune, attraverso bonifico bancario o bollettino postale. I comuni, possono predisporre anche il pagamento nel giorno dell'appuntamento attraverso l'utilizzo della carta di credito.   

A tale costo, va aggiunto, il pagamento dell'onorario spettante all'avvocato, qualora una o entrambe le parti, si siano avvalse della sua assistenza per la redazione dell'accordo. ​

4. Quanto tempo ci vuole per separarsi in comune?

La Separazione in comune, davanti al Sindaco, è stata introdotta nell'ordinamento, al fine di semplificare la procedura di separazione consensuale e sgravare del carico giudiziario, i tribunali italiani.  A tal fine, la tempistica per concludere la separazione coniugale, rendendo un'apposita dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, è molto breve.

Difatti, a seguito dell'inoltro della modulistica necessaria, i coniugi compariranno davanti al sindaco, e dopo un mese, riconfermeranno la loro volontà comune di separarsi.  In tal modo, nell'arco di due mesi circa (i tempi possono variare da comune a comune, a seconda del numero di richieste pervenute). potranno concludere la loro separazione coniugale.  ​

5. Cosa non fare prima di una separazione?

I coniugi, finché non venga pronunciata la loro separazione, devono sempre rispettare i doveri, su di loro incombenti ai sensi dell'art 143 del codice civile.  Essi infatti, sono tenuti all'assistenza morale e materiale verso l'altro coniuge, alla collaborazione nell'interesse familiare, alla coabitazione ed infine all'obbligo di fedeltà. 

Essi, sono tenuti pertanto, ad evitare comportamenti che potranno essere ritenuti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, e di conseguenza valutati come motivi per l'addebito della separazione.  Un caso che si verifica solitamente, è rappresentato dell'abbandono del tetto coniugale, prima che sia stato avviato l'iter della separazione personale ed i coniugi autorizzati a vivere separatamente. 

In tal caso, un simile comportamento, potrà dar luogo alla richiesta di addebito da parte dell'altro coniuge. Tuttavia, la giurisprudenza, ha chiarito che l'abbandono della casa coniugale, non è motivo di addebito della separazione, qualora sia avvenuto in presenza di una crisi matrimoniale già in atto e persistente nel tempo. ​

Fonti Normative

Legge 10 Novembre 2014, n. 162: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 12 Settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

Codice civile: articolo 143.

 

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Avvocato Roberto Ruocco

Roberto Ruocco

Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...