Come si deposita un brevetto?

Il deposito di brevetto che ha ad oggetto un’invenzione industriale è fondamentale perché sia riconosciuto al suo inventore un diritto di sfruttamento esclusivo dell’invenzione stessa.

Come si deposita un brevetto

 

1. Cos'è un brevetto?

Con il termine brevetto si intende un diritto che appartiene al campo della proprietà intellettuale. Esso non protegge le opere artistiche, ma le invenzioni tecniche. Si tratta di un titolo giuridico che attribuisce al suo inventore un diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione, in un territorio determinato (quello dove viene presentata la domanda) e per un periodo prestabilito e, di conseguenza, impedisce ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza l’autorizzazione necessaria da parte del suo inventore.

Possono costituire oggetto di brevetto:

  • le invenzioni industriali: sono quelle creazioni innovative e originali, in grado di risolvere un problema tecnico e contribuire al progresso, ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può essere prorogato;
  • i modelli di utilità: si tratta del d. “brevettino”, che esiste solo in Italia e in pochi altri stati al mondo; realizza la possibilità di richiedere un brevetto al fine di proteggere oggetti (utensili, macchine o strumenti) che sono modifiche di oggetti preesistenti e che grazie ad esse acquistano maggiore facilità d’uso e, quindi, utilità. Il modello di utilità è molto più semplice da ottenere del brevetto ma conferisce un diritto di esclusiva piuttosto circoscritto; ha validità pari a 10 anni.

Il Codice dei Diritti della Proprietà Industriale prevede all’art. 45, comma 1, specifica che non possono essere considerate invenzioni industriali:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
  • le presentazioni di informazioni.

2. Chi può presentare la domanda?

Qualsiasi soggetto maggiorenne, persona fisica o giuridica può presentare domanda di brevetto; può farlo di persona oppure tramite un consulente brevettale abilitato (mandatario) o avvocato che sia munito di apposita procura.

Qualsiasi cittadino italiano che abbia la residenza in Italia e ogni impresa con sede in Italia può depositare un brevetto nazionale per l’Italia, mentre per quanto riguarda i richiedenti stranieri, sia che si tratti di privati sia di imprese, essi possono depositare un brevetto in Italia solo se con domicilio elettivo o una filiale in Italia, altrimenti devono rivolgersi a un agente brevettuale residente in Italia.

3. I requisiti della brevettabilità

La legge individua anche i requisiti da rispettare perché un’invenzione industriale sia brevettabile. Esse sono:

  1. Novità: un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, ossia in tutto ciò che è accessibile al pubblico sia in Italia che all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto;
  2. Attività inventiva: un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
  3. Applicazione industriale: un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
  4. Liceità: l’invenzione deve essere conforme al buon costume e non minare l’ordine pubblico. Questo requisito è tra tutti forse il più difficile da stabilire, anche per i cambiamenti continui in merito a ciò che sia o meno lecito.

4. Come si deposita una domanda di brevetto in Italia?

Una domanda di brevetto per invenzione industriale deve comprendere:

  • Riassunto nel quale si introduce brevemente l'invenzione;
  • Descrizione nella quale deve essere descritto in modo sufficientemente chiaro l'oggetto dell'invenzione, in almeno una sua forma di realizzazione;
  • Rivendicazioni nelle quali devono essere definite le caratteristiche essenziali del trovato che si intendono difendere e tutelare e sulle quali rivendicare il diritto esclusivo di sfruttamento
  • Disegni eventuali tavole di disegno, a supporto della descrizione, nelle quali vengono illustrate la forma di realizzazione principale ed ulteriori varianti.
  • Traduzione in inglese delle rivendicazioni
  • 1 marca da bollo da € 16,00 se si desidera copia autentica del verbale di deposito;
  • Atto di procura o lettera d'incarico in bollo da € 16,00, qualora ci sia un mandatario per la presentazione della domanda;
  • € 43,00 in contanti, per diritti di segreteria, se si desidera copia autentica del verbale di presentazione oppure€ 40,00 se non si desidera copia autentica del verbale.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico si trovano i moduli sia per le invenzioni che per i modelli di utilità. Il deposito della domanda può essere effettuato online o presso una Camera di Commercio. In alternativa è anche possibile spedirla per posta utilizzando un servizio che ne attesti il ricevimento all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che accerta la regolarità della domanda, la liceità e la brevettabilità dell’invenzione ma non l’effettiva titolarità del diritto in capo al richiedente. A tale modulo, inviato in tre copie incluso l’originale, bisogna allegare la descrizione, i disegni tecnici e le descrizioni.

Inoltre occorre allegare la versione in inglese delle rivendicazioni, la ricevuta del pagamento F24 dei diritti all’Agenzia delle Entrate, la lettera di incarico, l’atto di procura nel caso sia stato nominato un mandatario abilitato, l’eventuale documento di priorità e, naturalmente, l’indicazione del nome dell’inventore. I costi possono variare a seconda di diversi fattori, dal numero di pagine del progetto, al numero di rivendicazioni, dalla modalità di deposito della domanda al tipo di brevetto e molto altro.

Al deposito della domanda si riceve un numero di domanda e, a partire dal 2008 l’esame della domanda di brevetto è preceduta dal risultato della ricerca di anteriorità da parte dell’Ufficio Europeo Brevetti. Entro 9 mesi dalla data di deposito il titolare riceverà dall’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti i risultati della ricerca ed a partire da questo momento viene assegnato un ulteriore termine per replicare alle contestazioni.

Per depositare un brevetto occorre predisporre una relazione tecnica molto dettagliata che descriva l’invenzione sia dal punto di vista costruttivo che dal punto di vista del funzionamento. Infatti, La parte più difficile riguarda la stesura delle “Rivendicazioni”, cioè di quella parte della domanda di brevetto nella quale si elencano in modo completo e sintetico le caratteristiche innovative per le quali si richiede l’esclusiva della produzione e del commercio. Normalmente, ma soprattutto se l’oggetto da proteggere è molto complesso, è consigliabile rivolgersi ad un esperto.

Ogni domanda per invenzione deve avere ad oggetto una sola invenzione ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni, assolutamente inderogabili, durante i quali l'autorità militare verifica il proprio interesse sul trovato. Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, trascorsi i primi 90 giorni inderogabili, la domanda diventa visibile.

Gli aventi diritto residenti nel territorio dello Stato non possono depositare direttamente all'estero alcuna domanda di brevetto senza l'autorizzazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che deve acquisire il parere dell'autorità militare, né prima che sia trascorso il periodo di segretezza inderogabile di 90 giorni dal deposito italiano.

Le domande vengono esaminate dall'Ufficio secondo l'ordine cronologico al quale si può derogare solo in caso di vertenza giudiziaria in atto, comprovata dalla relativa iscrizione in ruolo.

L'Ufficio effettua un esame amministrativo ed un esame tecnico non di novità al quale può seguire il rilascio del brevetto o una richiesta interlocutoria, cui l'interessato deve rispondere entro 60 giorni prorogabili fino a sei mesi. Al termine della fase interlocutoria l'Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto. Avverso quest'ultimo provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento.

Nel caso il richiedente riceva delle obiezioni è possibile effettuare delle correzioni e specificare più dettagliatamente i punti controversi, ma è bene ricordare che non è possibile aggiungere nulla al testo originale della domanda, bensì soltanto fornire specificazioni relative alle rivendicazioni, limitare o appunto chiarire quanto scritto inizialmente.

Se l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) decide di concedere il brevetto, al richiedente sarà assegnato un numero e una data di concessione. Durante l’iter di approvazione è comunque possibile produrre l’invenzione e agire contro eventuali contraffazioni.

Per il brevetto di invenzione bisogna pagare ogni anno delle tasse di mantenimento, mentre il brevetto per modello di utilità prevede un rinnovo dopo 5 anni.

La legge italiana prevede poi un periodo di attuazione di 3 anni: chi deposita il brevetto ha tale arco di tempo dalla data di brevettazione (o 4 anni dal deposito) per mettere in commercio il prodotto oggetto del brevetto; qualora non dovesse procedere alla sua attuazione potrà essere costretto a concedere una licenza obbligatoria o in casi estremi vedrà decadere il brevetto.

È bene, infine, considerare che oggi si può ottenere una tutela sia a livello europeo mediante la domanda di brevetto europeo che si ottiene inviando un’apposita richiesta all’Ufficio brevetti europeo (European Patent Office, EPO) ed è valido in tutti gli stati dell’Unione Europea e in alcuni stati limitrofi. I requisiti richiesti sono i medesimi della domanda presentata in Italia; sia a livello internazionale, mediante il brevetto internazionale che è valido in tutti i Paesi che hanno aderito al trattato Patent Cooperation Treaty (PCT) una lista in continua evoluzione che comprende praticamente tutti i Paesi del mondo.

Fonti normative

Codice della Proprietà intellettuale, artt. 45 e ss.

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