Come contestare una multa dopo 90 giorni dalla notifica?

Ad ognuno di noi almeno una volta nella vita è capitato di ricevere una multa che risulta essere chiaramente contestabile, sia nel contenuto che nella forma in cui essa ci viene notificata. Andiamo ad analizzare in quale modo e quando una multa può essere contestata.

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1. Autovelox: caratteristiche tecniche

Gli autovelox devono avere determinate caratteristiche per poter essere considerati regolarmente istituiti, altrimenti le multe che da essi scaturiscono non sono valide. Essi, infatti, devono essere:

  • omologati dal Ministero dei Trasporti;
  • segnalati in modo evidente agli automobilisti mediante cartelli e/o segnali luminosi;
  • segnalati anche se si tratta di autovelox mobili in dotazione a una pattuglia;
  • tarati, collaudati e verificati;
  • riconoscibili anche di notte;
  • utilizzati solo dagli organi che svolgono funzioni polizia stradale.

 

  1. Le segnalazioni devono essere posizionate in modo da permettere all’automobilista di rallentare e devono essere visibili, quindi non nascoste o coperte da oggetti o vegetazione. La segnaletica deve essere sistemata a una distanza adeguata, infatti, i cartelli che segnalano la presenza dell’autovelox possono trovarsi, al massimo, a 4 km di distanza dell’apparecchio. Anche se i limiti minimi sono differenti a seconda del tipo di strada: si parla di 80 metri sulle strade urbane; 250 metri sulle extraurbane e sulle autostrade e 150 metri sulle extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento. Il Ministero dei Trasporti ha da poco ammesso, con il parere n.2071 del 6 maggio 2015, al c.d. Scout Speed: si tratta di un autovelox per il  >controllo dinamico della circolazione che, invece, non ha bisogno di segnalazione. La nota ministeriale specifica che le foto dovranno comunque assicurare la privacy dei passeggeri e del guidatore, soprattutto per quanto riguarda gli scatti frontali. Non solo, ma sul tema della segnalazione degli autovelox è intervenuta anche la direttiva Minniti, con la quale si stabilisce che devono essere eliminati anche quei cartelli che segnalano la possibile presenza di autovelox in strade in cui, invece, i controlli non vengono svolti;
  2. Per quanto riguarda il punto n. 4, la questione della taratura dell’autovelox è stata a lungo discussa dai Tribunali, i quali di prima battuta sembravano sostenere la teoria della non necessità della verifica dei dispositivi, respingendo conseguentemente i ricorsi presentati dagli automobilisti che lamentavano l’assenza di verificazione del corretto funzionamento dell’apparecchio. Fondamentale a questo proposito è stato l’intervento della Corte di Cassazione che, con la sentenza 11 maggio 2016 n. 9645, ha stabilito espressamente che “le apparecchiature di rilevazione automatica della velocità devono tassativamente essere sottoposte a tarature e verifiche del buon funzionamento, con cadenza periodica (deve essere tarato al massimo un anno prima del momento della rilevazione) e senza eccezioni”, per garantire una maggior tutela all’automobilista stesso. Infatti, se si sospetta che siano scaduti i termini per la taratura, è possibile anche presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi e richiedere di visualizzare il verbale rilasciato dalla società che ha svolto l’operazione: è importante ricordare che l’esperimento di tale facoltà non interrompe i termini per poter presentare il ricorso.

2. Le multe da Autovelox

Se è vero che le multe sono più che legittime in tutti i casi in cui si pone in essere un comportamento scorretto alla guida del proprio veicolo, mettendo in pericolo non solo la propria vita ma anche quella degli altri (conducenti e pedoni), altrettanto non può dirsi per chi rispetta le regole del codice della strada. Per gli imprudenti, infatti, la  multa rappresenta solo una blanda sanzione, a cui si aggiunge la sospensione o il  ritiro della patente nonché una condanna penale per i casi più gravi di omicidio stradale.

La multa da autovelox, tuttavia, viene usata spesso come mezzo per incrementare le entrate dei singoli Comuni a dispetto dei poveri automobilisti, rispettosi del codice della strada. Allora questi come possono reagire? Sono costretti a pagare oppure possono opporsi?

La risposta è abbastanza semplice. Si deve, innanzitutto, leggere attentamente quanto è riportato nel verbale, cioè la violazione contestata e, se si è certi della correttezza del proprio comportamento, rivolgersi immediatamente ad un avvocato. L’ausilio dell’avvocato, infatti, è fortemente consigliato giacché indicherà la strada migliore da seguire (ricorso al prefetto o al giudice di pace o, in alternativa, il pagamento della multa).

3. Elementi della multa 

Fondamentale per l’automobilista che vuole contestare una multa a suo carico è procedere ad un’adeguata verifica della stessa, ovvero ad un controllo dettagliato del suo contenuto. Infatti, per essere valido, il verbale deve contenere fornire alcune indicazioni fondamentali, quali, ad esempio:

  • il modello dell’apparecchio utilizzato e la sua omologazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti;
  • la tollerabilità in percentuale dello strumento;
  • la verifica della funzionalità del rilevatore;
  • tipo di postazione utilizzata;
  • modalità di utilizzo di rilevatori (in particolare per i Telelaser).

Ci sono poi degli ulteriori elementi che possono invalidare il verbale, quali la mancata indicazione del giorno, del luogo o della località dell’infrazione, della targa o della norma violata.

È inoltre possibile presentare il ricorso anche se qualora si ritenga che sulla strada non sia stata posizionata la segnaletica necessaria ovvero che i segnali non rispettino le distanze minime e massime previste dalla legge. Non solo, ma anche la scarsa visibilità dell’autovelox è una motivazione a cui appellarsi per non pagare la multa. La direttiva Minniti chiarisce che:

  • Per gli autovelox fissi è necessario che venga riportato il simbolo o l’indicazione dell’organo di polizia che effettua il controllo;
  • Per gli autovelox mobili è necessaria la presenza dell’agente in divisa e, se possibile, dell’auto con colori istituzionali.

4. Entro quando può essere notificata una multa

Per una miglior difesa, è indubbio che l’automobilista debba essere messo nella condizione di venire a conoscenza del compimento di un’infrazione del codice della strada al momento in cui la stessa si verifica. Tale immediatezza, in concreto, non sempre è realizzabile: infatti, la legge fornisce alla polizia municipale un termine, per la notifica della multa, che si estende fino a 90 giorni successivi all'infrazione.

Tale termine può essere visto anche a favore dell’automobilista, il quale se riceve la contestazione oltre i 90 giorni previsti, non è più costretto a pagare la multa che diventa nulla a tutti gli effetti.

Di conseguenza, è molto importante per il destinatario della multa sapere da quando inizia a decorrere il termine dei 90 giorni: il legislatore, in merito, si è preoccupato di stabilire che tale termine comincia a decorrere dal giorno dell'accertamento della violazione, ossia dal giorno in cui la violazione è stata commessa.

La Corte di Cassazione ha cercato, nel tempo, di dare un significato ben preciso al termine “accertamento”: se è vero che l'accertamento coincide con la data della violazione, è altrettanto vero che esistono dei casi in cui sono necessarie indagini più approfondite che spostano la stessa decorrenza del termine. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha pertanto precisato che invece, i 90 giorni decorrono partono dalla violazione stessa, e non valgono solo nel caso in cui sia difficile individuare il proprietario dell’auto. Se questi cioè ha eseguito una tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo; o se non ha comunicato un cambiamento di residenza. In tal caso, infatti, il Comune ha difficoltà a cercare il proprietario del mezzo e necessita di più tempo.

In tale sentenza, con riferimento alle multe per eccesso di velocità accertate con autovelox, la Corte ha ribadito che la notifica del verbale deve avvenire entro 90 giorni dall’infrazione e non dalla data di effettivo accertamento dell’infrazione; tale norma consente così la notifica della multa oltre il termine di 90 giorni proprio nel caso di difficoltà nell’identificazione del conducente

5. Il termine di notifica della multa via Pec

Oggi è obbligatorio notificare il verbale mediante posta elettronica certificata a coloro che sono dotati di un indirizzo PEC, come ad esempio i professionisti iscritti in albi o elenchi professionali. Anche la notifica a mezzo PEC deve avvenire, in generale, nel termine di 90 giorni dalla data dell’infrazione.

Anche per la notifica del verbale attraverso la PEC vale il principio della separazione dei termini per il notificante ed il destinatario: ciò significa che il verbale si considera spedito, per gli accertatori, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre è notificato per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC.

In questo modo, per il calcolo del termine di 90 giorni si deve necessariamente fare riferimento alla data in cui è stata generata la ricevuta di accettazione.

I termini successivi per il pagamento in misura ridotta del verbale e per l’eventuale proposizione del ricorso inizieranno, invece, a decorrere dalla data di generazione della ricevuta avvenuta consegna del messaggio PEC.

È proprio la generazione della ricevuta di avvenuta consegna che prova l’avvenuta notificazione del verbale indipendentemente dalla effettiva lettura del suo contenuto da parte del destinatario.

6. Da quale momento inizia a decorrere il termine per la notifica della multa?

In concreto, la data a cui fare riferimento non è quella in cui si riceve materialmente l’atto, ma quella in cui la multa è stata affidata alle poste per la notifica.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il termine è rispettato se l’organo che ha accertato l’infrazione ha affidato il plico al servizio postale entro i 90 giorni successivi all’accertamento stesso.

Questo giorno è indicato nel verbale generalmente con una di queste espressioni:

Consegnato in data XX/XX/XXX all’ufficio postale di ….

oppure

Il presente atto conforme all’originale viene notificato al destinatario a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. consegnata in data XX/XX/XXXX all’ufficio postale di…..

Altrimenti, la data può essere ricavata dai timbri presenti sulla busta contenente l’atto, oppure mediante verifica tramite il servizio cerca spedizione di poste italiane.

Per quel che riguarda, invece, il termine per la proposizione del ricorso, esso decorrono dal momento in cui si realizza la conoscibilità’ dell’atto, ovvero dal momento in cui si riceve materialmente lo stesso. Tale regola si spiega per il fatto che non si possono far ricadere le conseguenze negative derivanti da eventuali ritardi del servizio postale in capo all’organo accertatore che ha correttamente provveduto a consegnare il plico entro i termini previsti.

7. Com'è possibile difendersi e in quali casi si può fare ricorso

Qualora multa venga notificata oltre il termine consentito dalla legge, ciascuno può impugnarla nel proprio interesse mediante la proposizione di un ricorso che potrà essere rivolto a:

  • al Prefetto competente, se presentato entro 60 giorni dalla notifica; tale ricorso è gratuito. Nel caso in cui lo stesso venisse rigettato, la legge fornisce un ulteriore termine di 60 giorni per fare ricorso al Giudice di Pace, tenendo conto che, in questo caso, il Prefetto potrà emettere un'ingiunzione di pagamento pari al doppio della misura;
  • direttamente al Giudice di Pace territorialmente competente, competente entro 30 giorni dalla notifica della multa. In questo caso, si dovrà sostenere un costo pari al versamento di un contributo unificato rapportato al valore del ricorso (ovvero in relazione al valore in denaro della multa da pagare). In questo caso, è consentito al soggetto procedente di stare in giudizio senza l'ausilio di un legale se la multa non supera € 1.100,00.

8. Differenza tra ricorso al prefetto e ricorso al giudice di pace

Tali diverse modalità di proposizione si differenziano anche e soprattutto per i costi che l’automobilista dovrà sostenere: 

  1. nel caso si proponga ricorso al giudice di pace è previsto un contributo unificato pari ad € 43,00 per tutte le multe d’importo pari o inferiore ad € 1.033,00. Se, invece, l’importo della multa sale fino ad € 1.100,00 oltre al contributo unificato è richiesto il pagamento di un bollo pari ad € 27,00. Qualora il ricorso sia poi accolto, le somme versate saranno restituite.
  2. Nel caso, invece, di ricorso al prefetto, i costi saranno minimi in quanto non sono previsti contributi e marche da bollo, ma la conseguenza gravosa per l’automobilista consiste nel fatto che se il ricorso sarà respinto, l’importo da pagare indicato nella multa ricevuta verrà raddoppiato.

È bene, inoltre, che il conducente abbia chiaro che non è possibile proporre contemporaneamente sia il ricorso al giudice di pace sia al prefetto, infatti, i due mezzi sono alternativi. 

Il consiglio migliore è quello di rivolgersi ad un avvocato, l’unico in grado di scegliere consapevolmente la strada più adeguata da percorrere.

9. Aggiornamento 2020: le ultime pronunce della Corte di Cassazione sugli autovelox

Nell’anno 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata con alcune interessanti sentenze, in tema di multe derivanti da apparecchi elettronici di rilevamento della velocità, che forniscono delle precisazioni utili per valutare la possibilità di contestare una multa.
Come abbiamo già esposto al precedente punto 1 perché una multa sia comminata validamente è necessario che gli autovelox, sia fissi che mobili, siano verificati e tarati periodicamente. In particolare, il collaudo dell’apparecchio deve essere rilasciato una sola volta, al primo utilizzo, mentre invece la taratura deve avvenire ogni anno al fine di garantire che sia stato verificato il corretto funzionamento dell’apparecchio. Il verbale, quindi, deve contenere la data dell’ultima taratura. Se questa data è anteriore di oltre un anno il verbale può essere impugnato.

Tuttavia, cosa bisogna fare se la data di taratura, apposta dai verbalizzanti, risulta formalmente corretta? In altri termini: è sufficiente l’attestazione circa la taratura dell’apparecchio che viene apposta nel verbale dagli accertatori?
La Cassazione recentemente, con la sentenza n. 11776/2020, è intervenuta proprio su questo punto, precisando che la dicitura contenuta nei verbali “debitamente omologata e revisionata non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura”. In altre parole, questa generica indicazione apposta dai verbalizzanti nel verbale, non può essere considerata prova certa che le verifiche periodiche siano state realmente effettuate.

Cosa significa questo? Significa che il cittadino ha il diritto di richiedere, nel ricorso ovvero con l’accesso agli atti, che venga documentata e provata l’avvenuta verifica della funzionalità dell’autovelox. A fronte di questa richiesta, secondo la giurisprudenza recente, sarà obbligo dell’autorità, che ha elevato la multa, produrre la certificazione che attesti e accerti l’affidabilità dell’apparecchio. Ancora, la Corte di Cassazione con la pronuncia n.10464/2020, ha ulteriormente precisato che, per i suddetti accertamenti, non è sufficiente fare riferimento alle sole certificazioni di messa in opera e di controllo, ma qualora venga contestata l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o meno sottoposto alle periodiche verifiche di funzionalità e taratura. Queste precisazioni ovviamente possono rivelarsi degli utili motivi di ricorso per contestare la multa. Inoltre, come abbiamo già esposto nei precedenti punti, gli autovelox devono essere presegnalati all’automobilista con appositi cartelli e/o segnaletiche chiare e ben visibili. Anche su questo punto la Corte di Cassazione si è pronunciata nel 2020, con la sentenza n. 11792/2020, ed ha chiarito alcuni aspetti che è bene considerare al fine di non vedersi rigettato il proprio ricorso. Il caso riguardava un automobilista che ha impugnato una multa per eccesso di velocità, ritenendo che l’attestazione, contenuta nel verbale, circa l’adeguata presegnalazione dell’autovelox, fosse insufficiente.

A parere del ricorrente questa dicitura rappresentava una clausola di mero stile, mentre il verbale doveva indicare in modo puntuale, specifico e determinato che in quella data ora ed a quella certa distanza, dal punto di rilevazione, era presente un dato segnale, in modo da attestarne l’adeguatezza. La Corte di Cassazione dà torto al ricorrente, ritenendo valido il verbale anche in assenza di quelle specifiche puntualizzazioni, in quanto ciò che conta è «l’effettiva esistenza ed idoneità della segnalazione stessa».
Questo in ragione del fatto che la menzione dell’esistenza della segnalazione, contenuta nel verbale, costituisce attestazione di un dato che è stato direttamente rilevato dagli accertatori senza alcun margine di apprezzamento. Ne deriva che il conducente se vuole contestare la veridicità di tale attestazione può farlo solo e soltanto proponendo la querela di falso, mentre invece se intende fondare un ricorso solo su questa contestazione, alla luce degli ultimi orientamenti, verrà deve considerare che verrà facilmente rigettato.

Fonti Normative

Cass. Sent. n. 22837/14 del 28.10.2014, artt. n. 196, 201 e 231 C.d.S.

Cass. Sent. n. 7760/2017

Cass. civ. 3/10/2019, n. 24757

Cass. civ. 03/06/2020, n. 10464

Cass. civ. 18/06/2020, n. 11792

Redatto da: Alice Gottani

Aggiornato da: Roberta Iannettone

 

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