Come chiedere il risarcimento danni da buche stradali?

Il danno a persone o cose causato da buche o dissesti stradali si verifica molto frequentemente. Vediamo a chi dobbiamo rivolgerci e in che modo possiamo ottenere un risarcimento.

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1. Risarcimento danni da buche stradali

Se mentre camminiamo per strada, su un marciapiedi o viaggiamo in macchina, finiamo in una buca e riportiamo lesioni alla nostra persona o danni al nostro veicolo, è possibile ottenere un risarcimento danni.

1.1 Cosa fare al momento del danno?

È necessario innanzitutto procurarsi delle prove che tendano a dimostrare il danno sofferto. La prova più convincente sarebbe quella fornita da un verbale di un agente della polizia municipale o della polizia stradale, al quale dovremmo immediatamente telefonare, ma nulla ci garantisce che un agente sia disponibile nell'immediato.

Potremmo, quindi, ricorrere ad un testimone: ad esempio una persona che sta in macchina con noi, una persona che abita davanti al luogo in cui è successo il fatto, un passante che sia disposto a testimoniare a nostro favore.

Infine, potremmo utilizzare una fotografia (meglio se la stessa comprendesse, oltre alla buca e ai danni, anche il luogo circostante). Quest'ultima prova però sarebbe meglio utilizzarla il meno possibile e come ultimo rimedio, in quanto si tratterebbe di una prova facilmente contestabile.

1.2 Cosa fare dopo il danno?

Dopo aver provveduto a reperire le prove, è necessario dimostrare il danno subìto dalla nostra automobile (danno materiale) o da noi stessi (danno fisico). Ad esempio il preventivo del gommista, dell'elettrauto o del carrozziere o la fattura nel caso in cui la riparazione sia urgente e non è possibile attendere l'eventuale risarcimento, o il certificato del pronto soccorso e le ricevute delle spese mediche affrontate.

Dopodiché si può inviare una raccomandata a/r con diffida al proprietario o gestore della strada (es. Autostrade per l'Italia, Anas, Provincia o Comune) entro cinque anni dal fatto. La stessa deve contenere:

  • Le generalità del danneggiato o del soggetto che chiede il risarcimento;
  • Le circostanze nelle quali è avvenuto il fatto (es. a causa della strada poco illuminata);
  • La dinamica del fatto (es. la gomma si è bucata dopo essere finita nella buca);
  • La tipologia e l'entità dei danni subiti o le conseguenze dell'incidente;
  • L’indicazione del luogo e della data;
  • L’ammontare della richiesta di risarcimento;
  • Gli eventuali allegati disponibili (prove, preventivi, fatture, certificati).

La richiesta potrebbe essere inviata sia da noi stessi sia, per una maggiore certezza di accoglimento, da un avvocato.

Potrebbe anche accadere, come in effetti accade nella maggior parte dei casi, che l'amministrazione competente non risponda, e quindi sarà necessario intraprendere un'azione giudiziaria. La causa dovrà fondarsi su alcuni presupposti:

  • Il fatto storico: è necessario dimostrare il verificarsi del fatto e i danni riportati dal veicolo o dalla persona;
  • Il nesso causale: la necessaria correlazione tra l'evento e la condotta responsabile dell'Amministrazione competente (provare che l'incidente era imprevedibile e inevitabile);
  • L’ammontare dei costi: oltre al danno subito (riparazione della vettura o entità delle lesioni) si dovranno risarcire anche le spese accessorie (es. noleggio di un'altra automobile nel caso in cui ci serva urgentemente o le spese per cure riabilitative, a seguito di una frattura). I costi riguarderanno anche le spese per l'avvio dell'azione (le spese di notifica, il contributo unificato e la marca da bollo) e il compenso per l'avvocato.

La responsabilità dell'amministrazione si presume sempre (a prescindere da un'eventuale colpa o malafede), salvo il caso fortuito (cioè un fatto imprevedibile o inevitabile). Esempi di caso fortuito possono essere gli eventi climatici, quali ad esempio la pioggia o una nevicata: si deve però trattare di eventi eccezionali, perché quelli naturali non esimono l'amministrazione da una buona manutenzione delle strade.

Per tutti gli altri casi la giurisprudenza chiarisce che solo le insidie e i trabocchetti possono essere oggetto di risarcimento. Si tratta di tutte le situazioni di pericolo non facilmente percepibili o evitabili, utilizzando l'ordinaria diligenza (es. la buca è molto profonda o è piena di acqua o il tratto di strada è sprovvisto di illuminazione).

Ma a chi spetta la prova dei fatti? La giurisprudenza è contrastante: un orientamento ritiene che l'amministrazione è responsabile di tutto ciò che riguarda la normale cura e manutenzione delle strade e quindi al cittadino spetta semplicemente provare il danno subito a causa della mancata manutenzione.

Un altro orientamento ritiene che, pur essendo l'amministrazione responsabile dell'incuria nella gestione delle strade, la stessa vada commisurata al grado di diligenza e cautela mostrate dall'automobilista nel percorrere la strada.

Quindi la responsabilità dell'amministrazione è esclusa in caso di comportamento scorretto del conducente (ad es. velocità troppo elevata in rapporto alle condizioni della strada o rispetto ai limiti di velocità) o comportamento distratto del conducente o del pedone (ad es. invio di sms). In nessun caso è previsto il risarcimento del danno se la persona sia certamente a conoscenza del dissesto stradale (es. una persona risiede lungo la strada dissestata) o non usi la cautela necessaria (es. la strada è molto trafficata ma solo un'automobile riporta danni).

Il risarcimento del danno verrà quindi liquidato soltanto nel caso in cui il cittadino riesca a dimostrare di aver proceduto con la massima cautela e non essere riuscito ad evitarlo. A questo punto l'Amministrazione competente sarà esentata da responsabilità soltanto se dimostri di aver affidato i lavori a ditte appaltatrici private, responsabili della inadeguata sistemazione dopo la fine dei lavori: allora il risarcimento spetterà ad esse.

Fonti normative

Art. 2051 c.c.

Art. 14 c.d.s. (D. Lgs. n. 285/1992)

Tribunale di Napoli, sent. n. 144 del 08.01.2016

Cass. sent. n. 18865 del 24.09.2015

Cass. sent. n. 4661 del 09.03.2015

Cass. ord. n. 2298/18 del 30.01.2018

Cass. ord. n. 4661/15 del 09.03.2015

Cass. sent. n. 23919 del 22.10.2013

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