Infortunistica stradale: il danno da circolazione

L’infortunistica stradale è l’attività di assistenza legale nei confronti dell’infortunato, al fine di tutelare i suoi diritti a seguito di un sinistro stradale. Per infortunistica, quindi, si intende la disciplina che studia e affronta, sia da un punto di vista giuridico che economico, le cause di un sinistro e le conseguenze dello stesso, ai fini di una più ampia tutela del danneggiato e del proprio diritto ad ottenere un congruo risarcimento. Oggetto dell’infortunistica stradale sono tutti quei sinistri dai quali sorgono lievi o gravi danni a cose o persone.

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1. Il concetto di danno

Quando si parla di danno si intende ogni nocumento subito da un soggetto, derivante dal compimento di un atto illecito dal quale può sorgere una responsabilità di tipo extracontrattuale o aquiliana, oppure dalla violazione di un obbligo giuridico di natura contrattuale. In ambi casi, è possibile trovarsi davanti ad un danno a cose o persone.

1.1 Nozione ontologica e giuridica di danno

La nozione ontologica di danno, identifica quest’ultimo non più come mero depauperamento del patrimonio della vittima dell’illecito, bensì come lesione di un interesse protetto, da cui possono dipendere conseguenze di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in base alla natura del bene tutelato.

La nozione giuridica di danno lo qualifica, invece, in termini di ingiustizia. Il danno ingiusto è, pertanto, elemento costitutivo dell’illecito (la dottrina afferma infatti che non si può configurare l’illecito senza la prova del danno).

Indipendentemente dalla nozione di danno in sé, ciò che appare ancor più significativo ai fini di un’azione risarcitoria è l’imprescindibile nesso causale tra l’evento dannoso verificatosi e il comportamento attivo o passivo del soggetto agente che lo ha prodotto.

2. Responsabilità per danni ai prodotti

L’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private (d. lgs. n. 209/2005) disciplina la procedura di risarcimento per i sinistri con i soli danni alle cose; ma prima di espletare l’azione risarcitoria è necessario soffermarsi su alcune questioni preliminari.

In primis, bisogna individuare il soggetto responsabile del sinistro nonché quantificare il danno e verificare che si tratti di soli danni alle cose o anche alle persone. Solo a quel punto sarà possibile rivolgersi alla compagnia assicurativa competente e richiedere la liquidazione del danno.

Ad esempio, si immagini il caso di un tamponamento tra il veicolo A e il veicolo B, con responsabilità esclusiva del conducente del veicolo B, il quale, non mantenendo una dovuta distanza di sicurezza a seguito di un rallentamento improvviso urtava il primo veicolo, causando importanti danni alla carrozzeria.

Questo è un tipico esempio manualistico di un sinistro stradale tra due veicoli, con responsabilità esclusiva per i danni causati alle sole cose, la cui azione risarcitoria rientra all’interno della procedura prevista dall’art. 148.

Dunque, in caso di sinistro stradale da cui deriva un danno a cose o prodotti, il danneggiato può espletare l’azione risarcitoria rivolgendosi alla propria compagnia assicuratrice mediante la c.d. procedura di risarcimento diretto.

Al riguardo è opportuno soffermarsi, seppur brevemente sulla procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 e la specifica procedura di risarcimento diretto di cui si interessa il successivo articolo 149.

2.1 Disciplina risarcitoria ex art. 148 Codice delle Assicurazioni Private

L’art. 148, comma 1, si interessa dei soli sinistri a cui hanno fatto seguito danni a cose.

Nello specifico, la norma dispone che il danneggiato possa richiedere all’impresa assicuratrice un risarcimento per i danni subiti. Affinché, però, questi possa esercitare il proprio diritto è necessario allegare alla propria pretesa risarcitoria l’opportuna documentazione volta ad accertare il fatto, il danno e gli aventi diritto.

L’assicurazione sarà poi tenuta, nel termine massimo di 60 giorni, ad accertare con perizia l’entità del danno nonché a formulare una motivata offerta per il risarcimento, o comunicare i motivi per i quali non ritiene di doverla formulare e a quel punto il danneggiato potrà accettare o meno la somma offertagli.

In caso di accettazione, l’assicurazione provvederà al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione (art. 148, comma 6). In caso di offerta non congrua alle pretese del danneggiato, questi potrà sempre ricorrere alla via giudiziale per ottenere il risarcimento.

2.2 Il caso di risarcimento diretto

Alla procedura suddetta, segue, ai sensi dell’art. 149, comma 2, l’ipotesi di un risarcimento diretto, riguardante i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente.

Con l’entrata in vigore della Legge Bersani nel 2007, infatti, si è prevista la procedura di indennizzo diretto, la quale prevede la liquidazione dei danni subiti, direttamente dalla propria compagnia assicuratrice, garantendo così un risarcimento in tempi più stretti.

La norma stabilisce che il danneggiato possa rivolgersi direttamente alla propria compagnia, seguendo una procedura prevista dagli artt. 148 e 149, per ottenere un equo risarcimento del danno subito da un sinistro stradale con responsabilità esclusiva del conducente dell’altro veicolo coinvolto.

Sarà quindi la propria compagnia assicurativa a liquidare il danno subito a seguito di un’accertata responsabilità esclusiva dell’altra parte.

3. Il concorso di colpa

Il concorso di colpa sussiste in tutte i casi in cui il verificarsi di un sinistro stradale non è imputabile esclusivamente a uno dei due conducenti.

In caso di concorso di colpa in un sinistro che ha coinvolto due veicoli, in linea di principio, il nostro ordinamento prevede un concorso paritario, ossia prevede una responsabilità del 50% per ciascun conducente, variabile in favore di uno o dell’altro con la dovuta documentazione probatoria a sostegno.

Quindi, da un punto di vista pratico, se ad esempio il conducente del veicolo A dovesse riportare danni dal valore di 1000€ a seguito dell’urto con il veicolo B, senza responsabilità esclusiva del conducente del veicolo B bensì, nello specifico in concorso paritario, il conducente del veicolo A potrà pretendere dalla compagnia assicuratrice dell’altro soggetto una somma pari al 50%, ossia 500€, mentre i restanti 500€ resteranno a proprio carico.

Ciò trova conferma nell’art. 2054, comma 2 c.c., il quale prevede che in caso di sinistro tra più veicoli, fino a prova contraria, ciascun conducente ha concorso, con egual responsabilità alla produzione dei danni subiti dai singoli veicoli.

Sarà dunque l’accertamento dell’esclusiva responsabilità di uno dei due conducenti a far venir meno il concorso di colpa.

4. Causa di forza maggiore, caso fortuito e circostanze che possono escludere la responsabilità

Quanto fin qui esposto ha chiarito il principio base sul quale si incardina il nostro ordinamento, ovverosia che chiunque cagiona un danno è tenuto a risarcirlo.

Ciò nonostante, la giurisprudenza è ricca di casi in cui la responsabilità del soggetto agente possa essere esclusa per cause a questi non imputabili, rientranti nei concetti di caso fortuito e in quello di causa di forza maggiore.

Quando si parla di caso fortuito si intende un avvenimento imprevedibile ed eccezionale, assolutamente inevitabile, che si inserisce nell’azione di un soggetto (ad esempio la presenza su strada di una macchia d’olio fresca che causa la perdita di controllo del veicolo A e il successivo urto del veicolo B, nonostante la velocità adeguata e il rispetto delle dovute distanze di sicurezza).

Con il concetto di causa di forza maggiore si intende, invece, il particolare caso in cui un soggetto, spinto da una forza esterna alla quale non è possibile opporsi, compie un’azione imprevista e imprevedibile (ad esempio un sinistro stradale causato da una tromba d’aria che scaraventa il conducente del veicolo A contro il veicolo B).

Al riguardo, sul tema dell’infortunistica stradale, nonostante gli eventi in questione rientrino tra gli esimenti della responsabilità, non esistono delle linee guida o tabelle in grado di distinguere i casi in cui, obbligatoriamente, viene meno la responsabilità del soggetto agente, dai casi in cui invece la responsabilità resta viva.

Per tale motivo è necessaria un’attenta e corretta valutazione da parte dell’organo giudicante, della dinamica e delle cause che hanno determinato il verificarsi di un sinistro stradale, nonché l’eventuale responsabilità o meno del conducente.

Fonti normative

Articolo 148 Codice Assicurazioni Private

Articolo 149 Codice Assicurazioni Private

Articolo 2054 Codice Civile

Cass. n. 7285/1990

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