Cane che abbaia a casa, cosa dice la legge

Vediamo di seguito cosa accade quando il nostro miglior amico decide di abbaiare senza sosta.

Il cane è il miglior amico dell'uomo. Quante volte abbiamo sentito questa definizione di rapporto tra essere umano e cani? Un rapporto che ha origine remote, fin dai tempi antichi questo animale ha affiancato l’uomo in molte situazioni, come per la caccia e come aiuto nell’allevamento del bestiame, diventando sempre più un fedele “compagno” di vita, spesso considerato quale vero e proprio membro di famiglia.

Tuttavia, per quanto siano animali amorevoli, anche la loro condotta è passibile di entrare nella lente di ingrandimento della legge, allorquando si viene ad incidere nella sfera altrui privata. Dall’aggressione ad un malcapitato di turno, ai continui rumori e suoni emessi dal suo abbaiare, possono creare non pochi problemi ai loro padroni. Vediamo di seguito cosa accade quando il nostro miglior amico decide di abbaiare senza sosta.

Cane che abbaia: cosa dice il Codice civile

Se da un lato diventa impossibile impedire ad un cane di abbaiare, essendo un aspetto della sua natura, il padrone è pur sempre responsabile per i comportamenti del proprio cane, venendosi a creare in capo allo stesso una molteplicità di obblighi e doveri collegati al fatto di possedere un animale. Un primo dovere che la legge onera al proprietario di un cane è la sua registrazione.

Difatti, il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare dal veterinario l’animale entro il secondo mese di vita tramite l'inoculazione del microchip e contestualmente richiedere il rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, che costituisce il documento di identità e che deve accompagnare il cane in tutti i suoi trasferimenti di proprietà (Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione).

È obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani nell’Anagrafe canina di residenza o della ASL competente, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Quanto alle conseguenze derivanti dal comportamento del proprio cane che abbaia senza soluzione di continuità, c’è da dire che il proprietario può incorrere in responsabilità tanto di rilievo civile quanto di tipo penale.

Sul piano civile la prima norma di riferimento a carattere generale è l’art. 2052 c.c. (Danno cagionato da animali), in base alla quale "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito". Secondo la tesi prevalente questa norma rientra nell’alveo della c.d. responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in quanto, così come per quest’ultima disposizione, nella previsione di cui all’art. 2052 viene in rilievo il rapporto di custodia alla base (nella fattispecie, padrone/cane), sia pure collegato ad una cosa inanimata nel primo caso, animata (il cane, o in generale l’animale) nel secondo.

Il principio ispiratore alla base della previsione del rapporto di custodia è quello della giustizia redistributiva, in base alla quale è sentito come giusto e doveroso che, colui (il padrone) che abbia un rapporto di vigilanza e custodia di un animale, debba subire le conseguenze per i fatti dannosi prodotti dall’animale, che non devono ricadere sul terzo incolpevole che ha subito il danno stesso.

Ed ancora. Posto il principio del rapporto di custodia, la norma di cui all’art. 2052 c.c. va letta in combinazione con un’altra disposizione del nostro Codice civile, ovverosia con l’articolo 844 c.c, che regola le ipotesi di rumori provenienti dal fondo vicino. Infatti, stabilisce la disposizione, in via generale che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.”

Come si può facilmente intuire dal tenore della norma, la legge non indica uno specifico limite per i rumori che si producono, bensì si attiene ad un criterio variabile, ossia il criterio della tollerabilità. Un criterio che devi ispirare entrambe le parti, da un lato il padrone del cane che deve assicurarsi che il suo cane non dia troppo fastidio alla quiete pubblica; dall’altro lato i vicini di casa e/o gli inquilini devono comunque tollerare i rumori e suoni entro certi limiti, ben sapendo che è nella natura dell’animale abbaiare. In sostanza ci dice che i rumori sono consentiti, ma entro dei limiti di tollerabilità che, evidentemente, andranno valutati in base ad una serie di circostanze.

Pertanto, un conto è se il proprio cane abbaia di tanto in tanto durante il pomeriggio, supponiamo in connessione agli orari di lavoro e in un luogo già di per sé rumoroso (es. centro cittadino), per cui si presume, in linea di principio, una maggiore tollerabilità. Cosa diversa se il cane si ostina ad abbaiare ininterrottamente nel cuore della notte durante il riposo dei vicini, senza che il padrone si adoperi per indurre il cane a non abbaiare. È chiaro che in quest’ultimo caso si viene a superare il limite di tollerabilità.

Se il cane abbaia troppo i vicini hanno diritto al risarcimento?

Per rispondere alla domanda, mancando un’espressa previsione legislativa, ancora una volta dobbiamo attenerci ai precedenti giurisprudenziali, ossia alle sentenze dei giudici che si sono imbattuti in casi simili a quello oggetto del tema in discussione.

La Cassazione, diciamo subito, intervenuta più volte sull’argomento ha riconosciuto la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni al proprietario del cane troppo rumoroso. Tra le pronunce più recenti, va menzionata l’ordinanza n.23408/2022, con la quale si è confermata la possibilità di richiedere il risarcimento, e dunque la possibilità stessa del padrone di essere condannato al risarcimento del danno nei confronti del vicino a causa dei continui “ululati e guaiti” emessi dal proprio cane.

Con questa ordinanza, dunque, non si è fatto altro che confermare un orientamento già ampiamente espresso in giurisprudenza, secondo il quale l’atto di abbaiate di uno o più cani, che superi quel criterio di tollerabilità consentito generalmente, e pertanto diventi fonte di disturbo della quiete dei vicini rappresenta una condotta illecita da cui deriva il diritto dei danneggiati di richiedere il corrispondente risarcimento.

Nel merito dei fatti della questione, oggetto dell’ordinanza, addirittura il vicino, soggetto danneggiato, aveva dimostrato che i rumori eccessivi provenienti dall’abitazione in cui si trovavano i cani, gli avevano causato una perdita di capacità lavorativa tale da condurlo alla perdita del proprio posto di lavoro. I giudici ermellini hanno così colto l’occasione per ribadire che, ai fini dell’accertamento del fatto, e della conseguente possibilità di richiedere un risarcimento, ancora una volta il criterio guida resta il limite di tollerabilità. Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo.

Un conto se i rumori, i guaiti e ululati avvengono nel silenzio di una campagna, altro se in un centro cittadino già di per sé ricco di frastuoni dovuti al traffico pendolare e veicolare, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi, nonché dagli orari in cui si manifestano. In quest’ultimo caso è chiaro che ci si baserà su di un limite di tollerabilità maggiore.

Quando si può denunciare il proprietario di un cane che abbaia?

Abbiamo visto che il criterio guida per configurare una responsabilità del padrone di animali, in specie di cani, è il superamento dei limiti di tollerabilità dei rumori emessi dall’animale stesso. In tali casi sarà possibile citare in un giudizio civile il proprietario del cane per violazione del rapporto di custodia di cui all’art. 2051 e 2052 c.c. e in tal caso potremo richiedere il ristoro dei danni subiti in conseguenza dei rumori emessi dal cane, una volta provato il c.d. nesso di causalità tra danno ed evento.

Ma i rumori ed i versi molesti di un cane possono anche travalicare l’ambito delle dispute in sede civile per entrare nella sfera delle condotte criminose oggetto del diritto penale. Poiché consistono in ipotesi procedibili d’ufficio, basterà una semplice segnalazione o una denuncia da parte di un vicino.

Tra le disposizioni degne di nota, l’art. 659 del codice penale prevede testualmente che: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309” Le condanne per questi reati non sono infrequenti, e per la sua configurabilità la giurisprudenza penale richiede la sola “potenzialità diffusiva” della fonte dei rumori, che sia “oggettivamente idonea a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero della generalità dei soggetti che fossero attinti dai rumori.” (Cass. penale 36241/2004).

Ed ancora: “ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista nell’art. 659 cod. pen. è necessario che i lamentati rumori abbiano la attitudine a propagarsi ed a costituire fonte di disturbo – per la loro intensità e per la ubicazione spaziale della loro fonte – per una potenziale pluralità indeterminata di persone, sebbene non sia poi necessaria la dimostrazione che poi tutte costoro siano state effettivamente disturbate” (Cass. penale n. 1394/2000). Il reato di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen. Deve considerarsi reato solo eventualmente in via permanente, in quanto si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo, ove la stessa sia oggettivamente tale da recare, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (Cass. penale, n 8351/2015).

Cosa fare quando i vicini si lamentano che il cane abbaia?

I cani hanno un vero e proprio diritto di abbaiare, un diritto ritenuto “essenziale” secondo alcune pronunce di giudici di merito: i cani hanno tutto il diritto di abbaiare, specie se qualcuno o qualcosa si avvicina al loro territorio di riferimento e purché non si superi la soglia di tollerabilità stabilita nel codice. Trattandosi una sua connotazione naturale, non si può impedire ai cani quello che è un proprio istinto naturale.

Ovviamente, in applicazione di un principio di diritto, anche naturale, i propri diritti incontrano un limite nel pari diritto altrui. Per cui se il proprio cane per sue necessità abbisogna di abbaiare, non si potrà non tener conto del pari diritto altrui a non vedersi molestata la propria quiete. La prima cosa da fare, dunque, per evitare conseguenze legali, è quella di avere delle attenzioni verso il proprio cane, assicurandoci che non vi siano rumori notturni o prolungati, evitando quei comportamenti, spesso fastidiosi agli occhi altrui, di totale disinteresse lasciando, cioè, il cane libero di abbaiare senza alcun freno.

Pertanto, è opportuno che non sia di fatto lasciato solo perennemente e disturbi la quiete pubblica. È chiaro che, trattandosi di orari mattutini e/o pomeridiani, o il passaggio di persone, ovvero un campanello che suoni, siano circostanze, socialmente accettate, che inducono il cane ad abbaiare. Ma se il cane abbaia soprattutto di notte, durante il riposo notturno dei vicini, non si potrà lasciarlo libero di abbaiare senza limiti, in caso contrario i vicini potranno anche effettuare una segnalazione alle forze dell’ordine per disturbi di quiete pubblica, con tutte le spiacevoli conseguenze del caso. Del resto se il cane abbaia in continuazione potrebbe anche essere sintomo di un malessere e che richiede, per l’appunto, di dare maggiori attenzioni e cure al nostro simpatico amico a 4 zampe.

Conclusioni

Quanto detto sopra, ci porta alla conclusione che, anche con riguardo al possesso di animali occorrerà sempre assumere un atteggiamento di rispetto dei rapporti di buon vicinato, per cui reciprocamente si dovrà tenere una condotta che tenga conto di una buona dose di tolleranza e di buon senso. I cani hanno un loro diritto ad estrinsecare le loro caratteristiche naturali, i padroni dovranno averne cura e attenzione al fine di evitare che il proprio animale possa recare fastidio ai vicini.

Questi ultimi dovranno avere il buon senso di tollerare, fin dove possibile, i suoni ed i rumori provenienti dal cane del vicino, essendo intrinseco alla sua natura animale.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...