Atti osceni in condominio: cosa si rischia?

Quello noto come atti osceni è un reato perseguibile a norma dell’art. 527 c.p., il quale deve essere commesso in un luogo pubblico, o aperto oppure comunque esposto al pubblico. La scalinata del condominio, permettendo il passaggio sia dei condomini sia di persone terze, che potrebbero andare a trovare il proprietario di un appartamento, è stata considerata luogo aperto al pubblico.

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1. Che cosa si intende per atto osceno

La definizione di atto osceno non deve limitarsi, come potrebbe pensarsi, all’atto sessuale compiuto. È considerato atto osceno, infatti, anche quella condotta che possa richiamare a tale atto. Commette un atto osceno, ad esempio, chi abbassa la chiusura lampo dei pantaloni ad un’altra persona, per toccarne le parti intime. O ancora, un’altra ipotesi di atti osceni è rappresentata dalla condotta di chi si apparta nella sua macchina parcheggiata in una piazza centrale di un paese senza alcuna cautela anche se durante la notte, in modo tale che chi passi di lì, occasionalmente, possa facilmente percepire quanto stia accadendo all’interno dell’autovettura.

Quello che la legge vuole tutelare è la moralità sessuale di chi assista all’evento tipico del reato, dal momento che la condotta illecita suscita in quest’ultima sensazioni di disprezzo e repulsione.

2. Quali sono le pene previste per atto osceno?

Il reato di atti osceni è stato, in parte, depenalizzato. Chiunque commetta atti osceni in luogo pubblico – aperto o esposto al pubblico – può essere condannato “solo” a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000 a 30.000 euro. Se il fatto avviene per colpa, la sanzione si riduce in una fascia compresa tra 51 euro e 309 euro.
Quando il fatto è commesso in luoghi, o nelle vicinanze di luoghi, abitualmente frequentati da minori e, c’è pericolo che questi possano assistervi, la pena prevede una reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.

3. La definizione di luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico

A definire tale concetto, ha provveduto in varie occasioni la Corte di Cassazione che ha stabilito che debba intendersi per luogo abitualmente frequentato da minori, qualsiasi luogo che, sulla base di una valutazione statistica, sia frequentato in maniera sistematica da soggetti minori.

In un’altra occasione è stata considerata luogo aperto al pubblico anche l’area di servizi igienici, pur sé riservata ad una sola categoria di utenti. È necessaria, quindi, la pubblicità del luogo in cui viene commesso il fatto. Per pubblicità si deve intendere quella percepibilità, da parte di un numero indeterminato di persone che possa, per così dire, rappresentare la comune sensibilità in materia sessuale. Non costituisce dunque reato, quella situazione in cui l’atto considerato osceno possa essere percepito soltanto persone adulte che ne facciano richiesta.

4. La scalinata condominiale

Lo spazio condominiale viene fatto rientrare nel concetto di luogo aperto al pubblico. Il motivo è stato ravvisato dal fatto che, quando si parla di scala condominiale, si tratta di un luogo di passaggio adibito sia ai singoli condomini sia a eventuali persone terze. Si pensi al caso in cui un amico ci venga a trovare nel nostro appartamento, che si trova in un complesso condominiale. In questa ipotesi, nel caso vengano commessi atti osceni, lo spazio condominiale assume il carattere di “pubblicità” richiesto dalla legge.

Fonti normative

Art. 527 c.p.

D.lgs. n. 7 e 8 del 2016

Cass. Pen. Sent. n. 46636 del 9 novembre 2011

Cass. Pen. Sent. n. 30342 del 14 luglio 2011

Cass. Pen. Sent. n. 19178 del 13 gennaio 2015

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