Art. 2120 c.c.

L’art. 2120 del codice civile disciplina il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), un istituto previsto dalla legge italiana che prevede una sorta di "riserva" economica accumulata durante il corso del rapporto di lavoro e che viene erogata al lavoratore, privato o pubblico, al momento della cessazione del rapporto stesso (quindi al termine dell'occupazione o all'età pensionabile). Vediamo di seguito una panoramica generale di questo istituto

L’art. 2120 del codice civile

Il TFR, acronimo di “Trattamento di Fine Rapporto”, rappresenta un fondamentale istituto previdenziale italiano. Si tratta di una somma di denaro che il datore di lavoro mette da parte durante il corso del rapporto di lavoro e che viene erogata al dipendente al momento della cessazione del rapporto stesso. L’art. 2120 del codice civile disciplina questo istituto giuridico, di seguito si riporta il testo letterale dei primi 5 comma per opportuna conoscenza:

”In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto.

Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero” Come si evince chiaramente, la determinazione dell'importo annuo del Trattamento di Fine Rapporto è un processo semplice. Basta dividere la retribuzione annuale, che include tredicesima e quattordicesima, per 13,5.

Successivamente, l'ammontare accumulato viene rivalutato. Questo avviene attraverso l'applicazione di un tasso fisso dell'1,5%, proporzionato ai mesi effettivamente lavorati durante l'anno, oltre a una componente legata all'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Per una comprensione più dettagliata, il calcolo del TFR avviene attrav

  • Per ciascun anno di servizio, si determina un importo equivalente alla retribuzione annuale totale, diviso per 13,5;
  • Le quote annuali calcolate precedentemente vengono sommate;
  • Una percentuale dello 0,5% di questa somma viene destinata all'INPS come contributo pensionistico;
  • Le somme versate al 31 dicembre di ogni anno vengono indicizzate a un tasso fisso dell'1,5%, al quale si aggiunge il 75% dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo definito dall'Istat.

Il comma sei dell’art. 2120 c.c. si occupa invece delle ipotesi di “anticipazione” del TFR. Come abbiamo avuto modo di precisare, in linea generale il TFR consiste in una sorta di "riserva" economica accumulata durante il corso del rapporto di lavoro e che verrà erogata al lavoratore, privato o pubblico, al momento della cessazione del rapporto stesso.

Tuttavia l’art. 2120 disciplina anche un’altra ipotesi, ossia la possibilità di richiedere l’anticipazione del TFR medesimo. Infatti, recita il comma 6, testualmente: ”Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile(1). L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione”.

Pertanto, si evince chiaramente dal tenore della norma che le ipotesi di anticipazione TFR sono limitate dalla presenza di vari requisiti che possiamo di seguito riepilogare schematicamente:

Requisiti per l'Anticipazione del TFR:

  • Motivazioni Specifiche: l'anticipazione del TFR è consentita solo per particolari motivazioni, come l'acquisto della prima casa, le spese mediche, la nascita di un figlio, il pagamento di spese relative all'istruzione, o altre necessità considerate valide dalla normativa;
  • Dipendenti Privati: L'anticipazione del TFR si applica principalmente ai lavoratori dipendenti del settore privato. Contrariamente ai lavoratori del settore privato, i dipendenti pubblici non hanno la facoltà di richiedere l'anticipo del TFR (o meglio TFS trattamento di fine servizio) mentre sono ancora in servizio. Il trattamento di fine rapporto, infatti, può essere erogato solamente al momento della cessazione del servizio. L'anticipo del TFR riguarda, in particolare, un accordo stipulato con l'istituto bancario al fine di accelerare il pagamento della liquidazione del trattamento di fine servizio rispetto alla data standard stabilita dall'INPS, a fronte di un tasso di interesse corrispondente.
  • Ultim’ora: In base alle specifiche disposizioni previste da una circolare INPS, alcune categorie di lavoratori hanno la possibilità di ottenere un anticipo del TFR e del TFS, ossia del Trattamento di Fine Rapporto e del Trattamento di Fine Servizio. Questa opportunità è dettagliatamente spiegata nella circolare INPS numero 79 del 7 settembre 2023, che illustra il funzionamento di questa misura sperimentale introdotta per una durata di tre anni. Coloro che sono iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali possono accedere a questa forma di anticipo, purché soddisfino determinati requisiti che esamineremo a breve.

La misura sperimentale è stata istituita per gli anni dal 2023 al 2025, principalmente coinvolgendo i dipendenti del settore pubblico. Gli importi anticipati possono essere erogati a un tasso di interesse agevolato del 1%, con una detrazione dello 0,50% per le relative spese amministrative.

L'interessato ha la facoltà di richiedere l'anticipo dell'intera somma o di una parte derivante da un lavoro concluso. La possibilità di accedere a questa prestazione è riservata esclusivamente ai pensionati e a coloro che hanno cessato il servizio, purché siano iscritti alla Gestione e abbiano diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora completamente erogata; L'anticipazione del TFR è disponibile ESCLUSIVAMENTE per coloro che, al momento dell'adesione al Fondo o in alternativa, abbiano optato dal TFS al TFR e risultino iscritti al Fondo Credito dell'INPS;

  • Anzianità di Lavoro: Il lavoratore deve avere almeno 8 anni di anzianità di lavoro presso il datore di lavoro da cui richiede l'anticipazione del TFR;
  • Resto del TFR Garantito: Non è possibile anticipare l'intero TFR accumulato. Una parte rimane comunque garantita al lavoratore e verrà erogata al termine del rapporto di lavoro;
  • Procedure formali: Per ottenere l'anticipazione del TFR, è necessario presentare una richiesta formale al datore di lavoro, specificando la motivazione e l'importo richiesto;
  • Documentazione: a seconda della motivazione, potrebbe essere richiesta la presentazione di documentazione comprovante la spesa (ad esempio, per l'acquisto della prima casa o spese mediche).

Considerazioni Finali

Il TFR rappresenta una risorsa preziosa per i lavoratori italiani, offrendo un supporto finanziario al termine del rapporto di lavoro. La sua flessibilità e le diverse opzioni di utilizzo lo rendono uno strumento importante per la pianificazione finanziaria individuale. È importante che i lavoratori siano consapevoli dei dettagli relativi al loro TFR e delle opzioni disponibili, al fine di poter prendere decisioni informate riguardo al proprio futuro finanziario.