Quali sono le differenze tra annullamento di matrimonio e divorzio

Ci sono casi in cui il matrimonio può essere estinto sin dall’inizio e far scomparire dalla data di celebrazione ogni effetto personale o patrimoniale derivante da esso.

annullamento del matrimonio

1. Differenza tra annullamento di matrimonio e divorzio

Con l’annullamento il matrimonio si considera come mai esistito, mai celebrato, mai posto in essere, in quanto presuppone il venir meno del vincolo coniugale, quindi vengono meno le relative obbligazioni di mantenimento.

Con il divorzio invece, il matrimonio è esistito e continua ad esistere, esso presuppone il venir meno degli effetti civili del matrimonio, quindi permangono le relative obbligazioni di mantenimento, patrimoniali e successorie.

2. Annullamento del matrimonio civile

Il matrimonio civile è quello celebrato al Comune, il quale produce solo effetti civili ed il suo annullamento si può avere solo:

  • entro un anno dal giorno della celebrazione;
  • o dalla scoperta della grave causa per la quale si chiede l’annullamento.

2.1 Procedura

La domanda, ovvero la citazione, per ottenere l’annullamento del matrimonio civile viene presentata al giudice ordinario del Tribunale del luogo dove il coniuge citato ha la residenza o il domicilio.

Se i coniugi sono d’accordo, possono presentare la domanda congiuntamente, il giudice verifica la sussistenza delle cause di invalidità e ratifica l‘annullamento.

2.2 Cause

Il matrimonio civile è annullabile quando si prospettano le cause previste dal codice civile:

  • impedimento;
  • violenza;
  • errore;
  • simulazione.

2.3 Tempi

I tempi possono essere relativamente lunghi, da un minimo di 6 mesi fino a più di un anno, perché sono necessarie perizie ed accertamenti, inoltre, se i coniugi sono in disaccordo i tempi si possono allungare a dismisura.

2.4 Costi

Le spese per ottenere l’annullamento del matrimonio civile sono molto variabili e spesso considerate alte, possono oscillare tra i 1000 e 5000 mila euro e comprendono le spese relative al Tribunale, al deposito atti e ovviamente all’onorario dell’avvocato.

2.5 Effetti

Con l’annullamento del matrimonio civile le nozze e le relative obbligazioni tra i coniugi cessano di esistere sin dalla data di celebrazione del matrimonio. Il matrimonio si considera come mai avvenuto, pertanto, anche l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento all’altro coniuge viene meno, tranne che in due casi:

  • la buona fede dei coniugi, se entrambi non potevano conoscere la condizione di nullità delle nozze. Il giudice, in questo caso può disporre il mantenimento per il coniuge più debole economicamente, che tuttavia non può superare i tre anni;
  • la mala fede di uno dei coniugi, se uno dei coniugi era al corrente di una causa di nullità ma l’ha tenuta nascosta all’altro coniuge, in questo caso il coniuge ignaro ha diritto al mantenimento per tre anni. Questa somma può essere versata periodicamente o tutta in una volta.

3. Annullamento del matrimonio religioso-canonico

Il matrimonio religioso è quel matrimonio celebrato in Chiesa solo con il rito religioso, pertanto, non ha effetti civili ma solo canonico–religiosi, quindi, per annullare tale matrimonio è necessario adire alle sole autorità ecclesiastiche così come previsto dal diritto canonico.

3.1 Procedura

La domanda o libello di annullamento dovrà essere presentata davanti alla Sacra Rota che è il Tribunale Ecclesiastico competente per territorio, poi il Vicario Giudiziale indicherà il Collegio giudicante che provvederà a visionare tutti i mezzi di prova e se vi sono i presupposti, procedere con l’annullamento.

3.2 Cause

Il matrimonio religioso, può essere annullato se vi sono determinati presupposti:

  • non c’è il consenso da parte di uno dei coniugi;
  • uno dei coniugi non rispetta i principi cardini dell’unione religiosa, ossia: fedeltà, procreazione, indissolubilità ed unicità del matrimonio;
  • matrimonio non consumato;
  • impotenza sessuale di uno dei coniugi;
  • voto di castità;
  • precedente matrimonio non annullato;
  • ratto (rapimento a scopo di matrimonio);
  • crimine;
  • consanguineità, affinità o parentela;
  • mammismo, cioè quando uno dei coniugi non riesce a staccarsi dai propri genitori.

Anche il diritto canonico prevede quelle cause di annullamento presenti nel diritto civile:

  • violenza fisica o minaccia;
  • errore sulla persona;
  • simulazione;
  • incapacità psichica.

3.4 Tempi

Con la riforma attuata da Papa Francesco I nel 2015 i tempi per ottenere questo tipo di annullamento sono stati ridotti della metà (circa un anno se non vi è opposizione tra i coniugi) perché è stata abolita la doppia sentenza che confermava l’annullamento del matrimonio. Con l’introduzione del processo breve, dal 2015, l’annullamento del matrimonio religioso può essere dichiarato direttamente dal Vescovo Diocesano, entro trenta giorni, se sono ravvisabili determinati casi:

  • simulazione in caso di mancanza di fede da parte di uno dei coniugi;
  • aborto procurato;
  • convivenza breve o inesistente;
  • presenza di una relazione extraconiugale;
  • occultamento: di sterilità, di figli nati da una precedente relazione e di una carcerazione.

3.5 Costi

La tassa che il coniuge proponente deve versare al Tribunale Ecclesiastico per affrontare l’annullamento del matrimonio religioso è di 525 euro, la quale può essere ridotta se il coniuge dimostra di non avere adeguate risorse economiche; mentre la spesa a carico dell’altro coniuge è di 263 euro.

La parcella di un avvocato rotale o “patrono” cioè l’avvocato specializzato in diritto canonico, solo il quale può presenziare le cause davanti ai Tribunali Ecclesiastici, può variare tra i 1500 ed i 3000 euro.

3.6 Effetti

Il matrimonio dichiarato nullo da parte della Sacra Rota è un matrimonio mai esistito ed in quanto tale i coniugi possono considerarsi liberi, riacquisendo lo status di celibe o nubile e possono contrarre nuove nozze celebrate in chiesa.

4. Annullamento del matrimonio concordatario

Il matrimonio concordatario, comunemente chiamato matrimonio religioso, è sicuramente quello più diffuso, è il connubio delle due procedure sopra esposte, è il classico matrimonio celebrato in chiesa durante il quale il sacerdote provvede a leggere anche gli articoli del codice civile riguardanti le obbligazioni coniugali, e provvede alla trascrizione non solo nei registri ecclesiastici ma anche nei registri comunali, procedendo così a far produrre gli effetti civili del matrimonio.

4.1 Procedura

Per ottenere l’annullamento del matrimonio concordatario, i coniugi possono scegliere se procedere col chiedere l’annullamento tramite:

  • la Sacra Rota, in questo caso la sentenza di annullamento deve essere ratificata tramite il procedimento della delibazione dalla Corte di Appello del luogo dove è stato trascritto il matrimonio e dare così effetti civili alla sentenza di annullamento della Sacra Rota;
  • o presso il Tribunale Civile, in questo caso sarà la sentenza civile che dovrà essere ratificata dal Tribunale Ecclesiastico.

Per quanto riguarda le cause, tempi e costi sono, pressapoco, gli stessi di quelli sopra esposti.

5. Annullamento del matrimonio: possibile dopo il divorzio?

L’annullamento del matrimonio si può chiedere anche dopo la sentenza di divorzio, a patto che siano ravvisabili determinati presupposti, previsti dall’ordinamento ed accertati sia dal Giudice Civile che dal Giudice Ecclesiastico. Può essere richiesto:

  • da uno solo degli ex coniugi;
  • da entrambi congiuntamente se sono d’accordo.

6. Figli

Gli effetti dell’annullamento del matrimonio sia esso civile, religioso o concordatario si producono solo nei confronti dei coniugi. Se durante il matrimonio poi annullato, sono nati figli, i coniugi devono provvedere al loro mantenimento, cura, benessere, educazione ed istruzione secondo le disposizioni decise dal Giudice.

7. Novità legislative

In materia di annullamento di matrimonio e “divorzio” (rectius cessazione degli effetti civili del matrimonio) negli ultimi anni si sono registrate alcune novità normative degne di rilievo. Innanzitutto, a far data dalla Legge n. 55 del 6 maggio 2015, è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di divorzio breve, la quale ha comportato la riduzione dei tempi necessari al fine di portare a termine la procedura (ridotta oggi a pochi mesi o al massimo a un anno) e, pertanto, a comportare anche una netta riduzione dei costi da sostenere.

Come già si è avuto modo di accennare all’inizio del presente articolo gli effetti tipici del divorzio sono quelli di far cessare gli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi a far data dal giorno in cui viene dichiarato dal giudice. Prima dell’entrata in vigore della suddetta legge le tempistiche necessarie al fine della dichiarazione di divorzio erano fissate in tre anni, posto che quello era il periodo di separazione giudiziale o consensuale che doveva trascorrere prima che potesse essere presentata richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In seguito all’inizio dell’operatività della legge 55/2015, invece, i termini si riducono rispettivamente da tre anni ad uno in caso di separazione giudiziale e da tre anni a sei mesi in ipotesi di separazione consensuale, termini decorrenti dalla data della prima udienza di presentazione dinnanzi al Tribunale per l’omologazione della separazione. Ai tipi classici di divorzio (consensuale e giudiziale) con la nuova normativa, peraltro, sono state introdotte altre due forme economicamente più vantaggiose rispetto a quelle già conosciute e individuate nella separazione mediante negoziazione assistita dei rispettivi legali nonché nella separazione che si conclude direttamente dinnanzi all’ufficiale di stato civile (di norma nella figura del sindaco) del Comune per quei coniugi che non abbiano avuto figli o i cui figli siano ormai divenuti autosufficienti.

In tale ultimo caso è possibile chiedere direttamente il divorzio senza necessità di passare attraverso il periodo di separazione e si può mettere in conto anche un notevole vantaggio economico, dal momento che il costo non supera i 50 euro si spesa. I coniugi, inoltre, debbono provvedere ad inoltrare al sindaco una lettera nella quale dichiarano di essere in accordo per la separazione consensuale. Nella negoziazione assistita, invece, i coniugi, ciascuno assistito dal proprio avvocato, fissano un incontro durante il quale cercano di dirimere e chiarire tutte le questioni attinenti alla separazione. Se si raggiunge l’accordo i legali redigono il verbale che, una volta sottoscritto dai coniugi, deve essere trasmesso all’Ufficiale di Stato Civile del Comune presso il quale il matrimonio è stato registrato e alla Procura della Repubblica del Tribunale.

L’altra novità di rilievo in materia è costituita dall’istituzione, in seguito all’entrata in vigore della riforma del processo civile, del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale accentrerebbe la competenza di tutte le cause che erano ripartite tra giudice ordinario, giudice tutelare e tribunale per i minorenni. Il suddetto organo avrebbe, pertanto, il compito di assolvere, a funzioni giurisdizionali di primo e di secondo grado in materia civile nei provvedimenti che riguardano lo stato, la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze e i minori, funzioni giurisdizionali di primo grado in materia penale e in materia di sorveglianza, materia tutelare, le altre funzioni deferite dalla legge. All’unicità del Tribunale cui fare riferimento si affianca, peraltro, la previsione, altresì, dell’unicità del rito applicabile, improntato a criteri di rapidità e di efficacia, celebrato a seguito della presentazione di un ricorso caratterizzato da chiarezza e sinteticità.

Si prevede, inoltre, che il rito unico si applichi, tra gli altri, anche alle ipotesi di separazione e di divorzio che siano avviati su domanda congiunta e alle casistiche di affidamento di minori nati fuori dal matrimonio. Si introduce, pertanto, un ulteriore istituto volto ad agevolare ed accelerare le tempistiche inerenti alla fase di scioglimento del matrimonio.

Elisa Di Giambattista, Chiara Biscella

Fonti normative

Codice Civile: articoli 84 - 89 – 122, 123 e seguenti;

Codice Canonico articoli 1073-1094, 1142, 1697-1706, 1095, 1103, 1097;

Legge 219/12;

Art. 8 n. 2 dell’Accordo tra Santa Sede e Repubblica Italiana per la Modifica del Patto Lateranense del 18 febbraio 1984 e del relativo Protocollo Addizionale, ratificato con la L.121/1985;

Motu proprio di Papa Francesco I del 2015.

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Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...