Volo cancellato: quando si ha diritto ad avere un rimborso

La situazione di ritrovarsi in aeroporto a causa di un volo cancellato è sempre molto spiacevole, soprattutto per le conseguenze che, a causa dell’inconveniente, il passeggero si trova a dover sopportare. Vediamo dunque quando è possibile ottenere un rimborso per i danni patiti a causa del volo cancellato.

rimborso volo cancellato

1. Volo cancellato

Si parla di volo cancellato quando non viene effettuato il viaggio relativo ad una tratta, dopo che sia stata effettuata la prenotazione da parte dei passeggeri. Un volo potrebbe essere cancellato per vari motivi e in ciascuno di essi i viaggiatori potrebbero subirne le conseguenze (es. qualcuno aveva programmato una vacanza, qualcun altro doveva prendere il volo per recarsi al lavoro, altri, ad esempio, per effettuare un concorso o una visita specialistica).

In ogni caso è necessario innanzitutto considerare il momento in cui il volo è stato cancellato:

  • volo cancellato da due settimane: La compagnia aerea che avverte il passeggero (tramite sms, e-mail o telefonata), almeno due settimane prima che un determinato volo non verrà effettuato, ha l’obbligo di rimborsare il biglietto o di pagare il prezzo per la parte di viaggio non effettuata (nel caso in cui il viaggio preveda più voli). Al contrario, non avrà l’obbligo di risarcire il danno perché il passeggero ha avuto tutto il tempo per trovare una soluzione alternativa;
  • volo cancellato all’ultimo momento: nel caso in cui invece la compagnia aerea cancelli il volo all’ultimo momento, sono predisposte in favore del passeggero diverse forme di tutela:
  1. risarcimento per i danni patiti a causa del volo cancellato: il risarcimento è commisurato in base al tipo di tratta (se comunitaria o extracomunitaria) e della distanza. Il risarcimento dovuto dalla compagnia aerea è ridotto del 50% quando il passeggero si imbarca su un altro volo e riesce ad arrivare in un tempo non superiore di molte ore (2, 3 o 4 a seconda della distanza) a quello precedentemente previsto. Il risarcimento non è previsto quando il volo viene cancellato per eventi eccezionali, estranei quindi alla volontà della compagnia aerea (es. attentato, maltempo, sciopero, chiusura dello spazio aereo).
  2. assistenza: la compagnia aerea ha l’obbligo di fornire assistenza al passeggero che accetti di usufruire di un viaggio alternativo al volo cancellato. In questo caso la compagnia aerea si deve preoccupare ad esempio, di predisporre una idonea sistemazione del passeggero in albergo, di effettuare il relativo trasporto fino all’albergo, di somministrare pasti e bevande per il tempo di attesa, di concedere due telefonate o messaggi al passeggero. Nel caso in cui non sia in grado di assicurare tutti questi servizi, il passeggero ha diritto al rimborso per le spese aggiuntive sostenute a causa del disguido. Le spese dovranno essere provate attraverso scontrini, ricevute o fatture.

Le stesse regole valgono anche per il caso di cancellazione di un volo low cost.

2. Risarcimento danni

Quindi, è chiaro che un volo cancellato comporta necessariamente degli scompensi nella vita di un passeggero, che, sebbene la compagnia aerea provi a risolvere (es. proposta di ritorno al punto di partenza o imbarco su un volo alternativo), ci potrebbero essere delle situazioni che non sono in ogni caso risarcibili (es. perdita di un’occasione di lavoro, utilizzo di ferie per il mancato volo effettuato). Dunque, anche se la compagnia aerea ha adottato tutti i rimedi possibili, è nella scelta del passeggero effettuare comunque un reclamo.

3. Come chiedere il risarcimento danni

Il reclamo va inoltrato innanzitutto alla compagnia aerea che dovrebbe rispondere entro 6 settimane. Se la compagnia aerea non risponde entro 6 settimane o risponde in modo non soddisfacente, si deve provvedere ad inviare un reclamo all’ENAC attraverso un modulo di richiesta del rimborso online o tramite fax o posta elettronica. Il passeggero avrà dunque diritto al rimborso totale del biglietto se il volo è unico, o al rimborso parziale solo per la tratta non effettuata.

Il rimborso deve essere effettuato entro 7 giorni.

Fonti normative

Regolamento CE 261/2004

Regolamento CE 889/2002

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