Velo islamico: tra libertà di culto e ordine pubblico

Quella del velo islamico non è una questione di poco conto. Portarlo è vietato o no? Negli ultimi anni abbiamo assistito a un susseguirsi pressoché interminabile di casi in cui sono dovuti intervenire i giudici di tutti i tribunali, da quelli ordinari salendo fino alle più alte sedi di giudizio dell’Unione Europea.

Proprio dalla Corte europea dei diritti dell’uomo giunge l’ultima sentenza in merito, tramite la quale è stato stabilito che non può essere vietato dalla legge indossare il velo durante un’udienza in tribunale.

Se per molti questa decisione merita un applauso, la Corte tiene a precisare che non è tutto oro quello che luccica. La libertà di culto religioso individuale non può mai venire prima del rispetto del principio di neutralità in luoghi pubblici.

Il caso

Il caso è quello di Lachiri, donna di religione islamica che si era vista negare, con un provvedimento ad hoc, l’ingresso nelle aule di giustizia in quanto indossare il velo costituiva comportamento irrispettoso dell’autorità giudiziaria.
La donna fece subito ricorso in quanto riteneva che il giudice avesse violato l’art. 9 della Convenzione europea, ovvero la tutela della libertà di religione.

Esaminando il caso, la Corte di Strasburgo ha enunciato quanto segue: la norma europea, pur tutelandone la libertà, ammette alcune restrizioni al diritto fondamentale, sempre se previste dalla legge perché necessarie in una società democratica. Il fulcro della questione è la protezione dell’ordine pubblico, anche come prevenzione di comportamenti che possono risultare offensivi nei confronti del sistema giudiziario. In questo senso, si precisa, la normativa belga non ha nulla che non funzioni.

Tuttavia, il comportamento della donna non era stato tale da compromettere lo svolgimento dell’udienza in corso; senza contare il fatto che il velo indossato non copriva tutto il volto e che, aspetto fondamentale, la donna compariva come cittadino privato e non come pubblico ufficiale, per il quale viene previsto il divieto di mostrare in pubblico il proprio credo. Vero è che l’aula di un tribunale è assimilabile a luogo pubblico, ma è anche vero che il comportamento della donna non aveva rappresentato alcuna minaccia all’ordine pubblico.

La decisione della Corte

La decisione della Corte, esaminate le motivazioni, non entra quindi in contrasto con quanto affermato in passato.

Risale al 2015 – sentenza n. 64846/11 – il caso del licenziamento deciso da un ospedale pubblico nei confronti di un’assistente sociale che si era opposta al divieto di indossare il velo islamico. Qui Strasburgo decise che il fatto non costituiva una limitazione della libertà di manifestazione della propria religione, in quanto tale manifestazione entrava in contrasto con l’esigenza di neutralità che deve contraddistinguere i pubblici ufficiali durante l’esercizio delle proprie funzioni.

In questo senso si esprime anche l’art. 2 della Costituzione francese in termini di laicità dello Stato. Motivazione per cui la libertà di manifestazione del culto del singolo cade in secondo piano rispetto alla necessità di tutelare i diritti e le libertà di tutti.

Diverso, invece, un caso tutto italiano risalente ad aprile 2017, quando il Tribunale di Milano ha fatto cadere il ricorso presentato contro il divieto di indossare il velo islamico in uffici e ospedali deliberato dalla Regione Lombardia. Tale norma, affermarono i giudici, non è discriminatoria perché giustificata dall’esigenza di mantenere la pubblica sicurezza, la quale può essere minacciata nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di identificare le persone in un luogo pubblico.

Emanuele Secco, Giuridica.net

Fonti

Il Sole 24 Ore

Giuridica.net