Troppi accessi a Facebook? Licenziato!

Il mondo si divide in due categorie: chi vede i social come uno svago a cui dedicare il giusto tempo – ma pur sempre favorendo altre attività – e chi, invece, non può fare a meno di staccarvisi. Peccato che, nel secondo caso, si possa perdere il posto di lavoro.

Licenziamento disciplinare per il troppo uso di Facebook

È quanto si evince dalla sentenza di Cassazione n. 3133/2019 del 1° febbraio, con la quale i giudici hanno confermato la decisione già presa dalla Corte d’Appello di Brescia nei riguardi del licenziamento disciplinare subìto da una dipendente la cui colpa sarebbe quella di aver utilizzato troppo (davvero troppo) Facebook in l’orario d’ufficio.

Le prove del fatto consistono in alcuni report dai quali si prova l’accesso esagerato a siti Internet privi di alcuna utilità per l’attività lavorativa. Si parla di circa 6mila accessi totali in 18 mesi, per la maggior parte su Facebook. Un’attività che, come confermato dalla Cassazione, non si giustifica in alcuna parte del lavoro svolto, ma che si configura anzi in un comportamento di grave inadempimento alle proprie mansioni.

Si è provato ad avanzare anche l’ipotesi secondo la quale tali accessi fossero effettuati da altre persone. L’accesso al profilo personale della lavoratrice, infatti, può avvenire solo grazie alle credenziali di quest’ultima, quindi dati di cui solo lei è in possesso. Senza contare il fatto che la lavoratrice, in sede di merito, aveva ammesso la veridicità dei dati presentati come prova.

Intervento della Cassazioni in merito al caso

La decisione della Cassazione, però, non si è basata sui fatti già decisi dalla Corte d’Appello, riguardanti quindi il merito della questione, ma sull’erroneità del ricorso presentato dalla ricorrente.

La lavoratrice, infatti, sosteneva una presunta inutilizzabilità dei report dedicati al tracciamento della navigazione sul web per violazione delle norme sulla privacy. Posizione ampiamente smentita dai giudici, i quali hanno sottolineato come non risulti «dal ricorso per Cassazione che tale specifica fosse stata sollevata nel corso dei gradi di merito».

In questo caso, varrebbe il principio per cui «qualora con il ricorso per Cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675)».

Tenendo conto comunque del ricorso effettuato, quindi della contestazione riguardante la violazione della privacy della ricorrente, i giudici di Cassazione ricordano come il giudice di merito abbia tenuto conto della «mancata contestazione da parte della G. [la ricorrente]» degli accessi presentati come prova per rendere valido il licenziamento disciplinare.

Un caso che si divide in due, come i lavoratori stessi: da una parte la grave inadempienza che rischi di inficiare la vita aziendale, dall’altra la non validità delle contestazioni avanzate una volta visto che le prove presentate confermavano la condotta tenuta dal datore di lavoro.

Come è facile intuire, il ricorso presentato è stato respinto, confermando la validità del licenziamento.

Emanuele Secco, Giuridica.net

Fonti

Il Sole 24 Ore
Cassazione.net

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È legale licenziare un dipendente per aver usato troppo Facebook in ufficio?
Sì, secondo la Cassazione (sentenza n. 3133/2019). Il licenziamento disciplinare è legittimo se il dipendente utilizza internet per attività non lavorative in modo eccessivo e reiterato. Nel caso in questione, 6mila accessi a Facebook in 18 mesi è stato ritenuto un comportamento di grave inadempimento alle proprie mansioni.
Con quali prove il datore di lavoro può dimostrare l'uso eccessivo di internet?
Il datore di lavoro può utilizzare report di tracciamento della navigazione web come prova, che documentano gli accessi ai siti internet durante l'orario lavorativo. Questi report sono ammissibili in giudizio e non violano le norme sulla privacy, come confermato dalla Cassazione.
Il tracciamento della navigazione web viola la privacy del dipendente?
No, secondo la Cassazione. Il tracciamento della navigazione web effettuato dal datore di lavoro non costituisce violazione della privacy e i report relativi sono ammissibili come prove in giudizio, purché siano stati correttamente contestati durante i precedenti gradi di giudizio.
Che cosa succede se il dipendente sostiene che l'accesso sia stato fatto da altre persone?
Tale contestazione non è ritenuta valida se l'accesso al profilo può avvenire solo con le credenziali personali del dipendente. Nel caso in esame, la lavoratrice aveva anche ammesso la veridicità dei dati presentati come prova, rendendo impossibile sostenere questa obiezione.
Cosa succede se il dipendente non contesta le prove in primo grado?
Se il dipendente non solleva eccezioni durante i gradi di merito (primo grado e appello), non può presentarle per la prima volta in Cassazione. La Cassazione ha respinto il ricorso della ricorrente proprio perché la violazione della privacy era stata sollevata solo al grado di legittimità costituzionale.