Stop al Comune di Vigevano: norme discriminatorie

Dopo il successo ottenuto con il “caso Lodi”, il Tribunale di Milano ha deciso di accogliere le richieste portate avanti dalle associazioni ASGI, ANOLF-CISL e NAGA e da tutti i soggetti che in questi anni si sono battuti contro i provvedimenti adottati dal Comune di Vigevano.

Anche in questo caso l’amministrazione comunale aveva deciso di richiedere ai genitori extracomunitari documentazione difficile da reperire nei Paesi d’origine, escludendone così i figli dall’accesso alla mensa scolastica e agli autobus. In seguito allo scalpore suscitato dal caso di Lodi, il Tribunale aveva già ordinato che tali regolamenti venissero modificati così da «consentire ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea di presentare la domanda mediante la presentazione dell’ISEE alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e comunitari».

«Il Tribunale», commentano le associazioni, «conferma che le amministrazioni comunali non possono richiedere agli stranieri documenti aggiuntivi rispetto all’ISEE: quest’ultima non è, infatti, un’autocertificazione, ma un’attestazione pubblica del livello di reddito e di patrimonio di ciascun nucleo familiare scelta dal Legislatore come il criterio mediante il quale tutti, italiani e stranieri, devono presentare per poter accedere alle prestazioni sociali».

«Purtroppo, nei ben tre anni di vigenza della delibera di Vigevano, molti cittadini stranieri non potevano procurarsi i documenti illegittimamente richiesti dal Comune, sono stati obbligati a pagare per accedere a servizi comunali come mensa o trasporto scolastico – importi molto superiori a quello che avrebbero dovuto versare sulla base dell’ISEE presentato; molti di loro si sono visti negare addirittura le prestazioni statali che passano attraverso il vaglio del Comune. Tra le altre l’assegno di maternità di base». Infine, concludono le associazioni: «A tale clamorosa ingiustizia il Comune deve ora porre rimedio modificando subito la delibera del 2015 e riesaminando tutte le domande rigettate per mancanza dei documenti, in ottemperanza all’ordine del giudice. La decisione, inoltre, conferma quanto sia illogica la scelta di introdurre nelle norme sul reddito di cittadinanza la stessa previsione bocciata ormai ben due volte dai giudici».

La vicenda, però, non si esaurisce qui. Il Comune di Lodi, infatti, ha già presentato ricorso alla Corte d’Appello di Milano, in quanto sostiene di aver applicato la norma prevista dall’art. 3, comma IV, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; il testo in questione è stato utilizzato dalla Regione Lombardia nel Regolamento del 4 agosto 2017 per l’assegnazione di servizi abitativi pubblici.

Emanuele Seccogiuridica.net

Fonti

Asgi.it

Agi.it

mi-lorenteggio.com