Sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione n. 24414/2021 – crocifisso nelle scuole

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Con recente arresto giurisprudenziale la Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. SS.UU. n. 24414 del 9 settembre 2021) è tornata ad occuparsi degli aspetti problematici connessi alla tematica dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Già in passato gli interventi ermeneutici avevano affrontato la questione relativa all’opportunità di ammettere l’affissione dei simboli religiosi e, in specie, del crocifisso, dalla caratterizzazione tipicamente cristiana, all’interno delle aule scolastiche. Il ricorso che ha sollecitato il definitivo intervento del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006) era stato promosso da una donna, madre di due studenti di origine finlandese.

Mediante esso veniva richiesta la rimozione del crocifisso dalle pareti delle aule

Mediante esso veniva richiesta la rimozione del crocifisso dalle pareti delle aule scolastiche della scuola dell’obbligo frequentata dai figli e tanto sull’assunto in base al quale la sua esposizione sarebbe stata violativa dei principi di laicità dello Stato nonché dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Senonché il Consiglio di Stato era, infine, pervenuto ad una sentenza di rigetto del ricorso promosso, stabilendo che il crocifisso avrebbe potuto continuare ad essere esposto all’interno delle scuole. Tale affermazione è stata argomentata assumendo che esso, lungi dall’essere semplicemente ed esclusivamente un simbolo religioso, è, altresì, espressione dei principi fondanti il nostro sistema costituzionale ed ai quali sono improntati i criteri basilari sui quali si bada la civile convivenza di tutti i consociati.

Si è, pertanto, sottolineata, secondo quest’accezione, la funzione altamente educativa svolta. Il crocifisso, in sostanza, secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, rispetterebbe la sensibilità e la libertà religiosa di ciascuno, al contempo garantendo, tuttavia, i valori comuni alla totalità dei cittadini.

Gli Ermellini si propongono di fornire una definizione di un aspetto peculiare e afferente ad una casistica

Con la sentenza in commento, invece, gli Ermellini si propongono di fornire una definizione di un aspetto peculiare e afferente ad una casistica che si può riassumere nei termini che seguono.

Più specificatamente, la questione affrontata ha riguardo ad un problema di compatibilità tra l’ordine di esposizione del crocifisso, provvedimento adottato con delibera assunta a maggioranza dall’assemblea di classe degli studenti, da un lato, e la libertà di insegnamento e di coscienza religiosa che deve essere garantita ad ogni docente e che deve, ovviamente, potersi intendere anche come libertà negativa, ossia come libertà di non adesione ad alcun credo religioso.

Il fatto concreto dal quale è sorta la questione è stato identificato nel comportamento del docente di una scuola il quale, all’inizio della lezione di propria competenza, onde non dover essere costretto a sentirsi assoggettato al simbolo religioso affisso alla parete, provvedeva sistematicamente a rimuoverlo, salvo poi ricollocarlo al suo posto una volta concluso il periodo dedicato al proprio insegnamento.

L’amministrazione scolastica, a fronte della presa d’atto di tale comportamento, provvedeva alla sospensione disciplinare del docente, il quale, ritenuto di essere stato assoggettato ad una sanzione in maniera illegittima e non rispondente alle norme vigenti impugnava il provvedimento.

Le Sezioni Unite danno atto del fatto che, invero, l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non rinviene alcun addentellato normativo nella normativa primaria, non essendo prevista da alcuna legge, ma semplicemente da fonti regolamentari, peraltro risalenti ad un periodo anteriore rispetto all’entrata in vigore del testo costituzionale e, quindi, in una fase in cui lo Stato italiano, lungi dall’essere già divenuto laico, era ancora uno Stato confessionale (cfr. R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 118, e R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, art. 119).

La Cassazione, inoltre, evidenziato che lo Stato ad oggi è improntato ad una caratteristica di laicità tale per cui deve evitare di proporre ed imporre alcun credo religiosamente orientato ed al contempo favorire l’inclusione e la promozione dell’incontro di religioni e filosofie le più disparate tra loro ed ove ai frequentanti sia data la possibilità di acquisire ed approfondire le conoscenze sui propri modi di pensare e sulle rispettive tradizioni culturali e religiose.

Nella pronuncia dello scorso anno si mette, altresì, in evidenza che la scelta di affiggere il crocefisso nelle aule scolastiche deve ritenersi rientrante nell’autonomia riconosciuta alle singole istituzioni scolastiche e tanto in ossequio a quanto disposto nel Titolo V della Parte II della Costituzione, così come modificato ad opera della legge n. 3 del 2001. Orbene, la sentenza n. 24414 dello scorso anno è giunta a delineare sull’argomento alcuni principi di diritto che possono essere riassunti nei termini che seguono.

Un’interpretazione costituzionalmente orientata dei Regi Decreti sopra menzionati porta, innanzitutto, a concludere nel senso che non è consentito imporre l’affissione obbligatoria nelle aule scolastiche del crocifisso per determinazione dei poteri pubblici.

Al contrario, la comunità scolastica può addivenire alla decisione di esporre tale simbolo in seguito ad una valutazione che sia frutto della disamina e del dialogo di tutte le opinioni espresse dai singoli membri della comunità scolastica, ivi compreso il personale docente, e nell’ottica di un ragionevole accomodamento.

Ne costituisce precipitato applicativo che deve ritenersi illegittima la circolare scolastica che si limiti ad imporre ai docenti il rispetto della decisione assunta in merito dall’assemblea studentesca a maggioranza senza prendere parimenti in considerazione l’opinione dissenziente dell’insegnante e cercare un accomodamento con quest’ultimo.

La riconosciuta illegittimità della circolare scolastica implica a cascata l’invalidità dell’eventuale sanzione disciplinare applicata al docente, con la conseguenza che, ove sospeso dalle proprie funzioni, dovrà essere immediatamente reintegrato.

Sembra opportuno, tuttavia, a completamento del quadro prospettato dalle Sezioni Unite che una circolare di tal fatta, espressione della volontà diretta degli studenti in ordine all’esposizione del crocifisso in aula, non integra forma di discriminazione alcuna nei confronti del personale docente dissenziente.

Pertanto, non può nemmeno essere assunta a fonte di risarcimento in virtù della legislazione antidiscriminatoria. Con la sua emissione, infatti, il dirigente della scuola non avrebbe in alcun modo inteso connotare in senso religiosamente orientato la funzione pubblica dell’insegnamento né intaccare minimamente la libertà di scelta religiosa del singolo insegnante.

Riferimenti giurisprudenziali e legislativi

  • C. Cass. SS.UU. n. 24414 del 9 settembre 2021
  • Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006
  • R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 118
  • R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, art. 119
Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...