La responsabilità professionale dell'avvocato

L’avvocato nell’esercizio della sua professione è titolare di una responsabilità professionale che lo porta a dover rispettare le disposizioni della legge civile e non solo. Nello specifico, tra l’avvocato e il cliente intercorre un contratto e nel caso in cui il legale risulti inadempiente dovrà risponderne.

La professione di avvocato richiede l’adempimento di una serie di doveri ed obblighi comportamentali, non solo nei confronti della propria categoria di appartenenza, ma anche nei rapporti coi clienti, la cui violazione può determinare il sorgere di una responsabilità in capo all’avvocato stesso, con conseguente obbligo di risarcimento. Pertanto è possibile distinguere una responsabilità di tipo disciplinare, come avviene nei confronti del proprio ordine di appartenenza, da quella di tipo contrattuale e professionale relativa al rapporto avvocato-cliente. Vediamo di seguito questo secondo tipo di responsabilità in cosa consiste.

Che cosa si intende per la responsabilità professionale dell'avvocato

La responsabilità professionale si fonda sul rapporto contrattuale che lega avvocato e cliente, in forza del quale il primo si obbliga a prestare una data attività professionale nei confronti del secondo. La prestazione può riguardare sia l’attività stragiudiziale, che giudiziale, ovvero entrambe.

Tuttavia, per meglio delimitare l’ambito di operatività della responsabilità professionale dell’avvocato, è necessario, innanzitutto, chiarire il tipo di prestazione, ovvero la natura dell’obbligo, che lega il rapporto avvocato/cliente. Fondamentale, a tal proposito, è la distinzione tra obbligazione di mezzi ed obbligazione di risultato.

Questa distinzione è collegata ai rapporti contrattuali che prevedono un obbligo per il debitore di facere, e che coinvolgono quelle attività inerenti il mandato e le prestazioni d’opera intellettuale. Queste due figure giuridiche richiamate sono tipiche della prestazione professionale dell’avvocato, in quanto da una parte l’incarico affidato al difensore rientra nella categoria del mandato quale obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante e che producono determinati effetti giuridici; dall’altra, in ragione delle caratteristiche specifiche della professione, rientrano nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2229 c. c., per il cui espletamento, tra l’altro, si richiede l’iscrizione ad un apposito albo (Es. Albo Avvocati).

Orbene, mentre l’obbligazione di risultato, come lascia intendere la parola stessa, comporta la realizzazione da parte del debitore di un determinato effetto e/o prodotto, nell’obbligazione di mezzi il debitore è tenuto a compiere una data attività, senza dover assicurare uno specifico risultato. Esempio tipico della prima ipotesi è l’obbligazione dell’appaltatore di costruire una data struttura (edificio); mentre la seconda è tipica della prestazione professionale dell’avvocato.

La differenza è di grande rilievo, perché la responsabilità professionale dell’avvocato sicuramente non può essere ancorata al (mancato) risultato conseguito, come nel caso, per l’appunto, dell’obbligazione di risultato, bensì connessa al solo corretto e diligente adempimento della prestazione, commisurare alla natura dell’attività esercitata ex art. 1176 c.c.

La responsabilità, pertanto, rileva civilmente nelle ipotesi in cui il mandato professionale sia esercitato con negligenza, imperizia e imprudenza, penalmente, invece, per le condotte in violazione di norme penali.

Le situazioni in cui un avvocato diventa responsabile

Abbiamo visto nel paragrafo precedente la natura giuridica della prestazione professionale dell’avvocato, che si sostanzia in una obbligazione di mezzi.

Ciò significa, in linea di principio, che l’avvocato al quale sia stato conferito l’incarico di avviare una lite in sede giudiziaria, non potrà incorrere in alcuna responsabilità quanto alla scelta strategica adottata per la controversia, pure se non sia riuscito a vincere la causa. Perché, per l’appunto, non è obbligato a raggiungere un risultato (es vincere la causa), ma solo ad eseguire la prestazione intellettuale.

Tuttavia, è bene precisare, che se la scelta strategica è insindacabile in linea di principio, è chiaro che, se pur non sia tenuto ad un risultato specifico (restando nell’esempio: vincere la causa), l’avvocato deve comunque eseguire la propria prestazione professionale con diligenza e perizia, anche nella stessa scelta della linea difensiva da intraprendere, che non potrà essere di certo illogica. In particolare, l’imperizia è ravvisabile nelle ipotesi in cui il difensore ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche che non richiedono attività interpretative ovvero non si prestano a diversi orientamenti giuridici.

a diligenza dell’avvocato, richiesta nella prestazione, non va collegata alla tipica “diligenza del buon padre di famiglia”, ma tenuto conto della natura dell’attività richiesta al riferito, ex art. 1176, comma 2, c.c.; ne consegue che l’avvocato potrà essere tenuto a rispondere anche nei casi di colpa lieve per inadempimento contrattuale, salvo che la prestazione medesima dedotta nell’incarico non comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, a norma dell’art. 2236 c.c. In tali ultimi casi, sarà tenuto a rispondere solo per dolo o colpa grave. Non va tralasciato di considerare, altresì, la regola della conseguibilità del risultato.

Quand’anche ci sia una responsabilità per negligenza e/o imperizia che abbia comportato un’attività omissiva (si pensi al colpevole mancato rispetto dei termini per l’appello), il danno potrebbe non essere comunque risarcibile, laddove si ravvisi, attraverso l’indagine del giudice di merito, che pur senza l’omissione predetta il risultato richiesto non sarebbe stato conseguito.

Tra le ipotesi di responsabilità professionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, troviamo: Violazione dell’obbligo di informazione del cliente; omissione nel compimento di atti o rispetto dei termini durante le fasi endoprocedimentali (rigorose ad esempio, nelle procedure esecutive); appello contro la sentenza di primo grado fuori termine; mancato compimento di atti interruttivi della prescrizione; errata individuazione del legittimato passivo; Imperizia ed evidente negligenza nella strategia processuale:

Come può un cliente dimostrare che l’avvocato ha sbagliato

Il cliente che abbia subito un pregiudizio dall’operato del suo avvocato, dovrà dimostrare non solo l’inadempimento in cui è incorso il difensore, ma anche il nesso causale tra l’inadempimento stesso e il danno derivato. La Cassazione, comunque, attraverso una serie di pronunce sul tema ci viene incontro spiegando cosa deve fare il cliente in tali situazioni, ossia i passaggi da seguire per un’attenta valutazione del caso.

Essi consistono in:

1) il danno: cioè le conseguenze negative derivanti da un fatto, atto ovvero mancato comportamento, e dunque accertare il danno economicamente e/o materialmente apprezzabile subito: ad esempio, il mancato rispetto dei termini dell’appello renderà la sentenza di primo grado impugnabile, e dunque andranno valutate le conseguenze patrimoniali e non che ne derivano in capo al cliente;

2) il nesso causale: si tratta, come detto, di verificare se tra la condotta inadempiente dell’avvocato e il danno subito dal cliente ci sia uno stretto collegamento, in forza del quale il danno è conseguenza diretta di quell’inadempimento imputato al proprio difensore;

3) conseguibilità del risultato: non basta dimostrare il nesso causale tra fatto ed evento, richiedendosi un qualcosa di più, e cioè che se l’avvocato avesse operato tenendo diligentemente la condotta a cui era tenuto, l’assistito avrebbe conseguito le proprie ragioni. In assenza di ciò, il nesso eziologico tra condotta ed evento non sarà provato.

Il termine per chiedere il risarcimento danni subiti per colpa dell’avvocato

La responsabilità dell’avvocato rientra nelle ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., con applicazione di un termine di prescrizione è decennale (10 anni).

Per quanto attiene la decorrenza della prescrizione, la giurisprudenza nel tempo ha seguito diversi orientamenti che si sostanziano in 2 posizioni:

1) un primo orientamento in base al quale la prescrizione decorre dal momento in cui il cliente ha la consapevolezza ovvero piena conoscenza del danno (Cass. civ. 21026/2014)

2) un secondo orientamento, in base al quale la prescrizione decorre, e dunque il termine decennale inizia a trascorrere, è dato dal compimento del fatto o della condotta inadempiente (Cass.civ. 3176/2016).

Le normative in vigore

La responsabilità professionale dell’avvocato trova la sua fonte negli artt. 1176, 1218 e 2229, 2236 del codice civile. Le norme in materia di responsabilità civile dell’avvocato sono contenute:

  • nel Codice civile: 1176 c. 2 c.c. che indica la diligenza media del professionista richiesta in base alla natura dell’attività svolta; 1218 c.c. in materia di responsabilità per inadempimento; art. 2229 c.c. che richiama le professioni intellettuali, tra cui chiaramente quella di avvocato; 2236 c.c. rubricato “responsabilità del prestatore d’opera”;
  • Nella Legge professionale forense (legge 247/2012): art. 3 “Doveri e deontologia”, art. 6 “Segreto professionale”, art. 12 “Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni”, art. 13 “Conferimento dell’incarico e compenso”, art. 14 “Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni”; Alle stesse si aggiungono le decisioni giurisprudenziali che offrono i criteri necessari per delimitare l’ambito della responsabilità professionale: Cass. 1.10.2018 n. 23740; Cass. 16 febbraio 2016 n. 2954 Cass. 27 marzo 2006 n. 6967; Cass. 2338/2013 
Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...