Rapporti tra Stato e Autonomie Territoriali

Una recente questione di illegittimità costituzionale ha riacceso il dibattito su quali debbano essere i rapporti tra legislatore e Autonomie territoriali nell’ambito delle relazioni finanziarie.

Disaccordo tra Stato e Regione Sardegna

Il caso è quello dei rapporti tra lo Stato e la Regione Sardegna per quanto riguarda le disposizioni sulla legge di bilancio nel triennio 2018-2020. 

Questo anche in seguito a numerosi moniti indirizzati allo Stato, il quale è stato invitato a rendere razionale e proporzionale la partecipazione delle Autonomie quando in gioco ci sono obiettivi riguardanti la finanza pubblica; non può esistere, in tal senso, la “ragione erariale”.

I moniti della Corte Costituzionale, per altro, non rientrano in una sorta di discrezionalità “limitata”, ma devono essere considerati e attuati in maniera tempestiva.

La sentenza

Con sentenza n. 6 dell’11 gennaio 2019, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l’art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017. La sezione sotto esame è quella in cui non si prevede «nel triennio 2018-2020, adeguate risorse per consentire alla Regione autonoma Sardegna una fisiologica programmazione nelle more del compimento, secondo i canoni costituzionali, della trattativa finalizzata alla stipula dell’accordo di finanza pubblica». 

Il giudizio espresso dalla Corte è in totale coerenza con quanto già stabilito in precedenza in tema di trattative tra i vari organi per quanto riguarda la gestione delle politiche di bilancio.

La sentenza evidenzia il ritardo con cui lo Stato ha attuato le precedenti pronunce della Corte, specificando che queste ultime non posso essere rimandate a discrezione del legislatore. Al contrario, questo deve intervenire affinché i rapporti siano chiari già a partire dalla pubblicazione della sentenza stessa e prima della manovra finanziaria successiva. 

È «proprio il meccanismo della “priorità di intervento finanziario” conseguente alle pronunce [della] Corte a connotare il principio dell’equilibrio dinamico come giusto contemperamento, nella materia finanziaria, tra i precetti dell’articolo 81 della Costituzione, la salvaguardia della discrezionalità legislativa e l’effettività delle pronunce del Giudice costituzionale».

Per quanto concerne l’attuazione delle proprie disposizioni, la Corte ha elencato i fattori che dovranno essere considerati per calcolare i contributi spettanti alla Regione Sardegna nel triennio di riferimento:

  • la dimensione della finanza della Regione rispetto alla finanza pubblica;
  • le funzioni effettivamente esercitate e i relativi oneri;
  • gli svantaggi strutturali permanenti, i costi dell’insularità e i livelli di reddito pro capite;
  • il valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici nel medesimo arco temporale;
  • il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Un monito finale, invece, riguarda il rispetto delle «politiche di bilancio numeriche» così come previste dall’Unione Europea.

Emanuele Secco, Giuridica.net

Fonte

Corte Costituzionale