A quale Tribunale è giusto rivolgersi per un volo in ritardo

Non certo quello della città in cui è collocata la succursale della compagnia aerea stessa, specialmente se il biglietto è stato acquistato online. Questo è il giudizio espresso dalla Corte di giustizia europea nella causa C-464/18.

Il caso nasce quando un passeggero, in possesso di un biglietto acquistato online per un volo Ryanair, decide di rivolgersi al Tribunale commerciale di Gerona (Spagna) al fine di ottenere un rimborso per il ritardo subito. La cancelleria, esaminando l’ammissione della domanda, aveva invitato le parti coinvolte a presentare le proprie osservazioni riguardo la competenza giurisdizionale internazionale. Sebbene la compagnia aerea non avesse sollevato alcunché, il Tribunale di Gerona continuava a dubitare della propria competenza riguardo il caso dato che: il passeggero non possedeva né residenza né domicilio in Spagna, quella di Ryanair era solo una filiale (la sede, infatti, si trova in Irlanda).

Le domande inviate in sede europea sono sostanzialmente due:

  1. Il Tribunale di uno Stato membro ha la competenza per giudicare una controversia in cui una delle parti è solo una succursale di una sede stabilita in un altro Stato membro?
  2. Può un giudice ottenere una sorta di competenza internazionale in seguito alla mancanza di obiezioni riguardo gli aspetti sollevati nel quesito precedente?

In primo luogo, la Corte di giustizia europea ha affermato che la giurisdizione competente dovrebbe prendere forma o nel luogo di partenza (in questo caso, Porto) o nel luogo di arrivo (Barcellona) – stando a quanto riportato nella regola di competenza speciale fondata sul luogo di esecuzione dell’obbligazione – oppure dove si trova la sede sociale di Ryanair (Dublino), quest’ultimo punto secondo il principio generale del foro del soggetto che si è rivolto alla magistratura. Nel caso in questione, comunque, non si attiva la competenza speciale in favore del consumatore, in quanto il consumatore è il passeggero di un aereo e la competenza «non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».

Un altro fattore che gioca a sfavore del passeggero riguarda la definizione di succursale legata all’acquisto del biglietto online. È giusto pensare che una succursale sia di fatto una estensione della casa madre. Tuttavia, l’acquisto del biglietto online non configura una responsabilità da parte della succursale per quanto riguarda la stipulazione di questo contratto. Viene da sé che «un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non è competente a esaminare una controversia riguardante un ricorso per indennizzo proposto ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei e diretto contro una compagnia aerea stabilita nel territorio di un altro Stato membro, per il fatto che tale compagnia possiede una succursale nella circoscrizione dell'autorità giurisdizionale adita, senza che questa succursale abbia avuto un ruolo nel rapporto giuridico tra la compagnia e il passeggero».

La non contestazione della competenza operata da Ryanair, invece, «può essere considerata quale accettazione tacita della competenza del giudice adito». Tuttavia, continua la Corte, «una mera assenza di osservazioni non può essere considerata come una costituzione e quindi come una tacita accettazione, da parte del convenuto, della competenza del giudice adito». Quindi, tale criterio «non è dunque applicabile in un caso, come quello di specie, in cui la parte convenuta (Ryanair) non ha formulato osservazioni o non è comparsa».

Il calcolo delle spese, infine, spetterà al giudice nazionale.

Emanuele Seccogiuridica.net

Fonti

Curia

Il Sole 24 ore