Qual è il prezzo medio per un recupero crediti

Il recupero crediti: costi e strategie. Scopri il prezzo medio per un recupero crediti efficace, con consigli su come gestire al meglio la situazione finanziaria e legale.

prezzo medio per recupero crediti

Il processo di esecuzione mira ad attuare coattivamente un diritto di credito già accertato ma non eseguito spontaneamente, in sede di cognizione o stragiudizialmente. Il titolare del diritto esercita, dunque, l’azione esecutiva ottenendo la soddisfazione della sua pretesa anche contro la volontà del debitore. I soggetti ai quali fanno capo l’attività processuale esecutiva sono l’organo esecutivo, il creditore e il debitore.

Inoltre, il processo di esecuzione ha delle caratteristiche ben precise, soprattutto per quanto riguarda la competenza; l’art. 9 c.p.c. sancisce, infatti, la competenza esclusiva del Tribunale, in composizione monocratica, in materia di esecuzione forzata in generale, senza distinzione tra espropriazione mobiliare ed espropriazione immobiliare.

A seconda che il diritto sia stato accertato nella sua specificità; oppure come eseguibile nella forma generica che consegue alla sua trasformazione in denaro; o al suo sorgere direttamente come credito in denaro, il processo di esecuzione si profila come:

a) espropriazione forzata per crediti in denaro, ovvero esecuzione forzata in forma generica;

b) esecuzione forzata in forma specifica. Una peculiare caratteristica del processo di esecuzione è rappresentata dalla presenza di alcuni atti che, pur potendosi sempre qualificare come atti esecutivi, devono, tuttavia essere compiuti prima del processo stesso, in quanto preliminari o preparatori.

Tali atti hanno la funzione di preannunciare al debitore l’intenzione del creditore di procedere ad esecuzione forzata, consentendogli in tal modo, da un lato, la possibilità di adempiere la propria obbligazione, evitando l’esecuzione e le relative spese; dall’altro, la possibilità di conoscere gli elementi della esecuzione preannunciata e di contestarne, eventualmente, la legittimità.

Questi atti preliminari sono previsti dall’art. 479 che sancisce che l’esecuzione forzata debba essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto, nel caso in cui la legge non disponga diversamente. L’azione esecutiva presuppone, infatti, l’accertamento di un diritto, che deve essere consacrato in un documento che lo rappresenti senza incertezze di modo che l’organo esecutivo possa operare senza preoccupazioni.

Questo documento è il titolo esecutivo, dal quale si deduce che sia il credito e chi sia il debitore e dal quale risulti un diritto di credito certo, liquido ed esigibile. Tuttavia, l’art. 475 dispone che contrariamente a quanto accade per le cambiali e gli altri titoli di credito; le sentenze, gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio, per valere come titolo esecutivo, devono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti; il titolo, spedito in formula esecutiva, va notificato al debitore personalmente.

Altro elemento importante è il precetto che, invece, consiste nella formale intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l’avvertimento che, mancando l’adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.

Anche il precetto è un atto preliminare o preparatorio al processo, è un atto recettizio e deve avere dei requisiti specifici; esso diviene inefficace se l’esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione. In base all’art. 482, l’esecuzione forzata non può iniziare prima che sia decorso il termine indicato dal precetto e, in ogni caso, non prima del decorso dei 10 giorni dalla notificazione di esso.

Il mancato rispetto di tale termine determina, infatti la nullità insanabile del pignoramento eseguito, a nulla rilevando il fatto che il debitore non abbia adempiuto dopo il decorso di esso. Ma qual è il prezzo medio per un recupero crediti?

Scopriamo, quindi, più nel dettaglio, il prezzo medio per il recupero crediti in tre delle principali città italiane: Napoli, Roma e Milano. Innanzitutto, in caso di presentazione di decreto ingiuntivo, il primo costo da tenere in considerazione è quello del contributo unificato, che può variare a seconda dell’importo del credito fatto valere.

Vediamo, quindi, nel dettaglio la tabella con i vari importi:

  • Valore fino a 1.100,00 euro: 21,50 euro di contributo unificato
  • Valore superiore a 1.100,00 euro e fino a 5.200,00 euro: 49 euro di contributo unificato;
  • Valore superiore a 5.200,00 euro e fino a 26.000,00 euro: 118,50 euro di contributo unificato;
  • Valore superiore a 26.000,00 euro e fino a 52.000,00 euro: 259 euro di contributo unificato
  • Valore superiore a 52.000,00 euro e fino a 260.000,00 euro: 379,50 euro di contributo unificato;
  • Valore superiore a 260.000,00 euro e fino a 520.000,00 euro: 607 euro di contributo unificato;
  • Valore superiore a 520.000,00 euro: 843 euro di contributo unificato.

Inoltre, va considerato che, salvo per il primo scaglione, è sempre dovuta una marca da bollo da 27 euro. Vi sono, poi, altri costi da tenere in considerazione come, ad esempio, il costo della notifica del decreto ingiuntivo, che è di circa 15 euro.

Ancora, in seguito all’emissione dello stesso decreto ingiuntivo e alla richiesta di formula esecutiva, è previsto il pagamento, all’Agenzia delle Entrate, dell’imposta di registro, determinata in misura fissa pari a euro 200 se il provvedimento reca la condanna al pagamento di una somma soggetta ad iva; mentre negli altri casi è calcolata secondo un’aliquota del 3% del valore. Per quanto riguarda la parcella, la legge non prevede una parcella precisa per l’avvocato; essa potrà, quindi, essere concordata al momento del conferimento dell’incarico.

Ovviamente, i costi potrebbero variare, nonché aumentare in caso, ad esempio, di opposizione o di pignoramento; nonché, in base al tipo di pignoramento. 1 Pertanto, come abbiamo visto, la parcella dell’avvocato, non ha un costo fisso; è, perciò, liberamente contrattabile, anche se per il decreto ingiuntivo, solitamente, ha un costo medio di circa 300 euro.

In caso di contestazioni, o nel caso in cui non si pervenga ad un accordo; sarà, dunque, il giudice a definire la parcella, in base agli onorari previsti per gli avvocati con decreto ministeriale del 2014. In conclusione, quindi, come abbiamo visto, il costo del recupero crediti può variare, in base ad alcuni fattori, quali, ad esempio; l’importo del credito; il proseguimento del procedimento oltre il decreto ingiuntivo (con la predisposizione di eventuali altri atti); l’eventuale opposizione del debitore; nonché il tipo di pignoramento ed il compenso dell’avvocato.

Il costo totale va, quindi, calcolato, di volta in volta, in considerazione del singolo caso.

Dott.ssa Chiarastella De Angelis

Riferimenti normativi:

  • Art. 9 c.p.c.;
  • Artt. 26 e 26 bis c.p.c.;
  • Artt. 137 e segg. c.p.c.;
  • Artt. 161 ter e 161 quater disp. att.;
  • Artt. 474 e 475 c.p.c.;
  • Artt. 479 e 480 c.p.c.;
  •  Art. 482 c.p.c.;
  • Artt. 490 e 491 c.p.c.;
  • Artt. 615 e segg. c.p.c.;
  • Art. 631 bis c.p.c.;
  • D.L. 27-6-2015, n. 83, conv. in L. 6-8-2015, n. 132.

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