Significato in sede civile e penale della prescrizione

Nell’ordinamento giuridico italiano, il decorso del tempo può assumere una notevole rilevanza al fine di regolare particolari rapporti giuridici ovvero per collegare ad esso determinati effetti giuridici.

Tra questi effetti, degni di nota, si inserisce l’estinzione di un diritto/potere conseguente al suo mancato esercizio per un lasso di tempo previsto dalla legge. Parliamo di quella particolare figura giuridica conosciuta con il termine di “prescrizione”. Vediamo di seguito in cosa consiste.

Cosa vuol dire andato in prescrizione?

Quante volte vi sarà capitato di sentire l’espressione “è andato in prescrizione”? Sicuramente almeno una volta nella vita. Facciamo un esempio: Tizio riceve una cartella di pagamento relativa, per l’appunto, al mancato pagamento del tanto odiato bollo auto per l’anno 2010. Si rivolge al il proprio avvocato di fiducia, l’avvocato Cicerone, per chiedere un parere sulla cartella stessa, e l’avvocato, dopo una repentina analisi, esclama “è andato in prescrizione”!

Ovviamente, per la gioia di Tizio. Ma esattamente cosa ha voluto dire l’avvocato Cicerone con questa espressione? Innanzitutto spieghiamo cos’è la prescrizione. La prescrizione è un istituto giuridico che ci indica le conseguenze derivanti dal mancato esercizio di un diritto per un determinato periodo di tempo. Orbene, la conseguenza del mancato esercizio di un diritto per un dato periodo di tempo è l’estinzione del diritto stesso, e dunque il venir meno della possibilità di esercitare quel diritto poiché non si ha più titolo per farlo.

Trattasi di un istituto fondamentale previsto sia dal codice civile, che dal codice penale. Pertanto, quando diciamo che un diritto è andato in prescrizione, vuol dire che quel diritto si è estinto, e dunque il titolare non potrà più invocarlo, mentre l’obbligato sarà liberato. La ratio iuris di detto istituto è quella di garantire la certezza del diritto.

Difatti, si considerino i rapporti relativi, cioè quelli in cui vi è una relazione tra due soggetti che si fonda su di un rapporto giuridico, laddove il titolare di un diritto richiede un dato comportamento/prestazione nei confronti del soggetto tenuto al correlativo obbligo (si pensi al diritto di credito).

Orbene, se l’ordinamento appresta mezzi di tutela al titolare del diritto per ottenere la prestazione dovuta, altrettanti fini di tutela richiedono che il soggetto obbligato ovvero il soggetto passivo del rapporto stesso, non restino in una perenne situazione di incertezza allorquando il titolare non eserciti il suo diritto. In questo caso, il decorso del tempo non estingue l’obbligo in sé, bensì il diritto del titolare della posizione attiva a richiedere la prestazione

Di seguito vedremo il diverso significato in sede civile e penale della prescrizione.

La prescrizione nell’ordinamento civile italiano

L’art. 2934 del codice civile, ci dà una definizione di prescrizione di carattere generale “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.” Il comma 1 della succitata norma precisa, come abbiamo già visto, l’effetto della prescrizione sul diritto del titolare, a causa del suo mancato esercizio (l’estinzione).

Il secondo comma, invece, pone un’eccezione alla regola generale, indicando quali sono i diritti imprescrittibili Difatti l’ordinamento italiano contempla tutta una categoria di diritti che per loro natura non possono mai prescriversi, e dunque, rispetto ad essi, il trascorrere del tempo è del tutto ininfluente. Tali diritti imprescrittibili, tuttavia, rappresentano l’eccezione rispetto alla regola generale della prescrittibilità, e sono collegati a quei diritti che presentano una rilevanza pubblica.

Ne sono un esempio: il diritto al nome, il diritto di proprietà, la nullità di un contratto, l’eredità, e salvo i casi di usucapione, che rappresenta un modo di acquisto della proprietà inversa alla prescrizione (c. d. prescrizione acquisitiva) Va detto che, in sede processuale civile la prescrizione rappresenta un’eccezione in senso stretto, ossia rimessa alla volontà della parte che intende avvalersene, quindi essa non è rilevabile d’ufficio dal giudice.

Ciò significa che, davanti al giudice civile la prescrizione non opera in automatico, ma deve essere rilevata (rectius: eccepita) dal soggetto che ne ha interesse, in applicazione del principio dispositivo di cui all’art. 2697 (onere della prova).

In caso contrario sarà considerata una rinunzia alla prescrizione, con il rischio di formarsi il giudicato sul non dedotto. Di conseguenza è bene costituirsi con il proprio avvocato quando occorre eccepire la prescrizione rispetto a un diritto preteso dalla controparte, e nella prima difesa utile, quindi occhi aperti!

La prescrizione nell’ordinamento penale italiano

Nel diritto penale la prescrizione è un istituto collegato anch’esso al fenomeno della estinzione, come avviene in sede civile, ma in relazione ai reati, cioè quei comportamenti antigiuridici a rilevanza pubblica. Tuttavia, per capire la funzione della prescrizione in materia penale, è necessario, brevemente, conoscere la funzione del diritto penale e la funzione della sanzione penale.

Il diritto penale ha avuto molteplici definizioni, soprattutto da parte della dottrina, che partono da concezioni diverse, da quella comportamentale (di indirizzo di rieducazione dei condannati), a quella processuale (il diritto applicato nel processo penale), fino a quella più comune ovvero tradizionale, in base alla quale il diritto penale è quella branca del diritto pubblico che disciplina fatti costituenti reato ed alle quali si collegano conseguenze penali.

Quanto al compito della sanzione penale, esso consta di diverse funzioni solitamente suddivise in: retributiva, preventiva, propositiva, difensiva, rieducativa. Senza analizzare nel dettaglio le varie funzioni, non essendo questa la sede opportuna, occorre solo comprendere che la norma penale funge da condizioni essenziale atta a garantire la convivenza dei consociati, e rivolta ad evitare che gli equilibri ed i valori sociali, meritevoli di protezione giuridica, possano essere alterati e/o compromessi da quelle condotte che li violano.

Per meglio intenderci, un omicidio efferato impunito potrebbe ingenerare un forte senso di insicurezza generale o la tendenza all’emulazione da parte di altri soggetti, stante l’assenza di norme preventive e punitive. Esposta questa doverosa premessa analizziamo la prescrizione in ambito penale. L’art 157 del codice penale recita: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”

Anche alla base della prescrizione penale vi è una ratio iuris specifica, dovuta ad un principio di economia processuale, per effetto del quale l’ordinamento giuridico italiano, entro certi limiti, acconsente a rinunciare alla persecuzione del reo di un fatto penalmente rilevante, quando dal tempo della sua commissione, ed in ragione della gravità del fatto commesso, sia trascorso un periodo di tempo ritenuto eccessivo per proseguire nell’azione penale.

Quindi, ragioni varie, collegate al decorso del tempo, come: la gravità del reato, l’esigenza di ristabilire l’ordine violato, ovvero di tutelare la collettività rispetto a fatti che non minacciano oltremodo il sentimento comune, la perdita di prove nel tempo, evitare un inutile dispiego di forze di polizia, inducono il legislatore ad optare per l’estinzione del reato. Ed è proprio in ragione di tutela della collettività ed a difesa di interessi a rilevanza pubblica che si esclude la prescrizione per i reati gravi che prevedono la pena dell’ergastolo (art. 157 comma 8)

Come si calcola la prescrizione

Va in primo luogo chiarito che, il termine di prescrizione varia in base alla tipologia dei diritti e dalla previsione legislativa, vediamo in sintesi quali sono in ambito civile. In sede civile si suole distinguere tra:

1) prescrizione ordinaria previsto dall’art. 2946 c.c. di dieci anni (10 anni) In alcuni casi la legge prevede un termine maggiore (prescrizione lunga) di 20 anni (ad es. l’ipoteca, la superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la servitù);

2) prescrizione breve in 5 anni: si prescrivono in 5 anni (la metà di quella ordinaria), il diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito, i diritti elencati dall’art. 2948 c.c., l’azione revocatoria e alcuni diritti inerenti i rapporti sociali;

3) prescrizione breve in 2 anni: il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, salva la prescrizione ultra-biennale (5 anni) se il danno patrimoniale deriva da un fatto considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile;

4) prescrizioni brevi 1 anno: si tratta di ipotesi tipiche previste dalla legge come il diritto del mediatore al pagamento della provvigione, le rate di premio assicurative, diritti derivanti dal contratto di spedizione;

5) prescrizioni presuntive: così chiamate perché il decorso del tempo ingenera la presunzione che l’obbligo sia stato estinto. Tra queste, si presumono estinte decorso in 3 anni: il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; 2) dei professionisti, per il proprio compenso e per il rimborso delle spese, oppure dei notai per i loro atti ovvero degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese; in 1 anno il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, il compenso degli ufficiali giudiziari, per gli atti compiuti nella loro qualità, dai farmacisti per il prezzo dei medicinali venduti.

Si presumono prescritte, invece, in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano. Quanto al computo dei termini di prescrizione, esso va fatto in base al calendario comune, escludendo il giorno iniziale dies a quo e considerando quello finale c. d. dies ad quem. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Se invece il termine è a mese si segue il criterio in base al quale esso scade nel giorno corrispondente a quello del mese iniziale e se nel suddetto mese manca il giorno in questione, il termine si compie con l'ultimo giorno del medesimo mese.

Per i termini annuali non si tiene conto se l'anno è bisestile e degli effettivi giorni del mese.

Quanto alla prescrizione dei reati in sede penale, vedi per maggiori dettagli a questo link “Dopo quanti anni un reato va in prescrizione”.

Un’ultima menziona va fatta circa la possibilità di interrompere il termine di prescrizione. L’interruzione è un evento che determina un duplice effetto, quello di bloccare il decorso dei termini da un lato, e dall’altro far decorrere un nuovo (ex novo) termine di prescrizione, quasi come una sorta di riavvio dei termini.

Per fare ciò il titolare del diritto deve compiere un atto che ha questo effetto interruttivo, individuato dall’art. 2943 c.c., ad esempio, nella notifica di un atto di citazione, da una domanda proposta nel corso del giudizio, nonché da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e che mostri la volontà del titolare del diritto di esercitare lo stesso.

In sede penale, la prescrizione s’interrompe, tra le altre, dall'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, il decreto di fissazione della udienza preliminare, la richiesta di rinvio a giudizio ecc.

Conclusioni

La prescrizione è un istituto giuridico di notevole rilevanza, necessario a garantire la certezza dei rapporti ed evitare situazioni di incertezza generale. È fondamentale tenere d’occhio i propri rapporti giuridici e non avere un atteggiamento di disinteresse, onde evitare di ritrovarsi in mano con un diritto ormai estinto e non più esercitabile, ma sempre che la controparte se ne accorga e la rilevi.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...