La liceità dell’abuso edilizio

Spesso si parla delle lungaggini della giustizia italiana, ma che un caso di abuso edilizio si protragga per addirittura 40 anni ha quasi dell’incredibile. Dico quasi, perché la storia giudiziaria è piena di vicende andate avanti per decenni. Nel caso in esame, però, la lunghezza dei tempi non si deve, per esempio, a disorganizzazione o difficoltà insite nella raccolta della documentazione necessaria svolgendo indagini più o meno complesse.

Il caso

La vicenda ha inizio nel 1975, quando il proprietario di un immobile ottiene la concessione edilizia utile per poter eseguire delle opere in un edificio preesistente. Sei anni più tardi, nel 1981, viene chiesta l’agibilità, poi ottenuta nel 1982 a seguito di un sopralluogo nel quale l’ufficio tecnico del Comune d’interesse non ha rivelato “profili di criticità”.

Trent’anni dopo

L’anno della discordia è il 2010. A seguito di un esposto presentato da terzi, infatti, viene ordinato un secondo sopralluogo dal quale emergono alcune difformità, contrariamente a quanto rilevato trent’anni prima. Le irregolarità riscontrate, sono in particolare due:

  1. «Il primo piano dell'immobile – nel quale si trovano due piccoli appartamenti attualmente occupati dai figli del ricorrente – sarebbe più grande di 68.05 metri quadri rispetto al progetto assentito»;
  2. «Nel giardino di casa il ricorrente avrebbe realizzato due vani adibiti rispettivamente a bagno e a lavanderia per una superficie complessiva di 9,18 metri quadri per i quali non risulta sia stata rilasciata concessione edilizia».

La decisione del Comune non tarda ad arrivare: «Dopo aver accertato che la maggiore superficie del primo piano non potrebbe essere demolita senza pregiudicare la staticità della parte realizzata legittimamente, ha dunque comminato al ricorrente la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista dall'articolo 7 della legge regionale n. 23/1985 determinandola in € 30.380,24. Quanto al bagnetto e alla lavanderia del cortile, invece, è stata invece emessa un'ordinanza di demolizione».

L’anno dopo, la parte ricorrente presenta ricorso al Tar. Le motivazioni, da parte sua, sono tre. In primo luogo, la decisione del Comune sarebbe frutto di «eccesso di potere (manifesta ingiustizia; carenza di motivazione in ordine all'interesse pubblico perseguito e violazione del principio dell'affidamento, carenza di istruttoria per mancata ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento).

La violazione di legge (art. 3, legge 241/1990 e articolo 97 della Costituzione)», senza contare che «anche in ragione del lungo periodo di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere in contestazione (35 anni) e tenuto conto che fin dal il 16 marzo 1982 era stata presentata al Comune nell'attuale configurazione dell'immobile, la richiesta di abitabilità senza ricevere alcuna osservazione in ordine ad eventuali abusi, mancherebbe un interesse pubblico concreto ed attuale alla loro adozione».

La seconda motivazione, invece, riguarda sempre un manifesto eccesso di potere, ma «per errore nei presupposti: in quanto non sarebbe stata realizzata alcuna opera difforme rispetto al progetto approvato anche se visto il lunghissimo lasso di tempo ormai trascorso il ricorrente si troverebbe nell'impossibilità di provarlo, non avendo rinvenuto le tavole progettuali allegate alla concessione edilizia».

La terza motivazione, infine, richiede che venga riconosciuta la «prescrizione del diritto a percepire l'importo oggetto della sanzione pecuniaria: in quanto il Comune fin dal 1982 avrebbe avuto a disposizione la documentazione attestante le attuali caratteristiche dal fabbricato e fin da allora avrebbe dovuto perseguire l'eventuale illecito attraverso l'applicazione della sanzione pecuniaria che, per contro, oggi sarebbe prescritta».

La decisione

Viste le motivazioni accompagnatorie, il Tar non ha potuto fare a meno di accogliere il ricorso di parte ricorrente. È vero, si specifica, che il Comune «al più tardi dal 16 marzo 1982 disponeva di tutti gli elementi utili all'esercizio del suo potere di vigilanza urbanistica.

L'averlo esercitato solo con l'invio della comunicazione di avvio del procedimento del 18 maggio 2010 non può non comportare per l'ufficio comunale, in presenza di un indubbio affidamento suscitato nel ricorrente circa il consolidamento di una situazione di fatto conclamata e computata in sede di pagamento dei correlativi oneri tributari, un onere motivazionale puntuale in ordine alle ragioni di pubblico interesse specifico, ulteriore al mero ripristino della legalità, che giustificavano l'adozione del provvedimento repressivo dell'abuso.

Tenuto conto anche dell'orientamento diffuso in giurisprudenza secondo cui il rilascio del certificato di agibilità, tutt'ora efficace, lungi dall'essere subordinato all'accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell'opera».

Emanuele Secco, Giuridica.net

Fonte

ilsole24ore.com