Il tasso sostitutivo bancario

Un soggetto conveniva in giudizio una banca, eccependo l’impossibilità di quest’ultima a procedere a esecuzione forzata in quanto il mutuo che aveva disposto nei suoi confronti era da considerarsi usuraio; inoltre chiede l’accertamento dell’illiquidità del credito azionato dalla banca per indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola interessi, operando quindi l’art. 117 comma 6 e 7 del TUB, nonché l’inazionabilità del mutuo come titolo esecutivo.

Entrando nello specifico, gli opponenti lamentano che il TAEG concretamente applicato dalla Banca - calcolato dalla perizia econometria di parte nella misura del 5.82% - sarebbe superiore a quello indicato nel contratto sottoscritto dalle parti del 5.4718 %: ciò in quanto ai fini della determinazione dell'indicatore percentuale riportato nel documento non sarebbero stati considerati alcuni costi fissi pretesi dall' istituto bancario.

La richiesta è quindi quella di applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB, in quanto mancherebbe sia l’indicazione del tasso praticato sia perché il contratto prevede un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato.

Per maggior chiarezza va sottolineato che il TUB è il testo unico bancario, mentre il TAEG è un indice virtuale, con una funzione prettamente informativa, dando la possibilità a chi ha bisogno di un prestito di sapere con precisione quanto gli costerà globalmente il finanziamento.

Il giudice, in materia di tasso sostitutivo, respinge il ricorso per due motivi:

  • il primo è che il tasso sostitutivo è previsto nella materia dei consumatori come norma di tutela eccezionale non applicabile analogicamente nella disciplina generale; in secondo luogo egli non reputa condivisibile la lettura degli attori secondo cui per tassi "pubblicizzati" dovrebbero intendersi anche i tassi indicati dalle parti nel contratto, in quanto con essi si fa riferimento ad un contenuto per definizione rivolto nei confronti di un numero indeterminato di persone al fine di indurre alcuni di loro a contrattare, essendo una evidente forzatura ritenere che le condizioni facenti parte della singola contrattazione possano costituire pubblicità rispetto alla controparte contrattuale.
  • Allo stesso modo, in materia di tasso usurario, il giudice si trova a dovere respingere il ricorso: tenendo a mente quanto stabilisce la sentenza del 20/06/2015 del Tribunale di Torino, secondo cui non è possibile che il contratto sia rimasto inadempiuto dopo i primi 29 giorni essendo stato il contratto adempiuto per i primi sei anni, «il nesso tra promessa, programma negoziale e ragionevole certezza dell' indebitamento non si estende al caso di deviazione dal programma, ossia agli oneri derivanti dall' inadempimento del contratto o dalla chiusura anticipata del piano di rimborso; appare del tutto inverosimile che il cliente, dopo aver ricevuto una somma di denaro con un previsto piano di ammortamento pluriennale, scelga di non adempiere fin dalla prima rata, ovvero ritardi sistematicamente il pagamento di ciascuna rata di 29 giorni».

Ne consegue che l’eventuale onere deve essere ragionevolmente certo, come gli interessi corrispettivi, e non semplicemente possibile; per essere certo occorre che si siano verificate le condizioni per la sua applicabilità, essendo infatti incontroverso che la verifica dell’usura non solo sia ex ante ma anche che il tasso si faccia con dati effettivi e non con mere possibilità.

È dunque onere del cliente dimostrare che il contratto concluso nei limiti della soglia d'usura si è evoluto in contratto usuraio in corso di esecuzione, cosa che nel caso di specie rimane nella soglia della congettura senza concretizzarsi davvero.

Per completezza non può tacersi che la perizia di parte si discosta notevolmente dalle istruzioni date dalla Banca d’Italia per la verifica dell’usura, vertente su principi di matematica finanziaria e su il tasso di rendimento finanziario effettivo dell'operazione creditizia.

Michel Simion, Giuridica.net

Leggi il testo integrale – Tribunale di Savona, sentenza n. 133/2018