Il taser elettrico è legale in Italia?

La prima disposizione normativa dell’ordinamento italiano in cui si è iniziato a prevedere l’introduzione della facoltà di utilizzo del taser è individuata nell’articolo 8 comma 1-bis del decreto-legge n. 119 del 2014.

taser elettrico legale in Italia

Questione attualissima attiene alla legittimità in Italia del ricorso all’utilizzo di strumenti di difesa personale di tipo offensivo, tra i quali, in specie, si ricorda il c.d. taser elettrico. Vediamo di seguito, innanzitutto, di cosa si tratta e se effettivamente ad oggi la legge ne consenta o meno l’utilizzo in determinate situazioni ai privati ovvero agli organi di polizia.

1. Cos’e’ il taser elettrico

Il taser elettrico è uno strumento di origine americana, noto anche come pistola elettrica o storditore elettrico, qualificato come arma propria, sebbene non si tratti, pervero, di arma da fuoco e di norma di arma letale.

Al momento del funzionamento il taser da due dardi promana due elettrodi con traiettorie non parallele e che, raggiunto il bersaglio, producono una scarica elettrica ad alta tensione, ma a bassa intensità di corrente, rilasciata mediante brevissimi impulsi che sono in grado di immobilizzare il soggetto, provocandogli la contrazione muscolare nella zona del corpo in cui viene colpito.

2. Qual e’ la norma che regola questo aspetto?

La prima disposizione normativa dell’ordinamento italiano in cui si è iniziato a prevedere l’introduzione della facoltà di utilizzo del taser è individuata nell’articolo 8 comma 1-bis del decreto-legge n. 119 del 2014.

Tale previsione normativa sanciva che con decreto del Ministero dell’interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla legge di conversione del suddetto decreto-legge, l’Amministrazione della pubblica sicurezza avrebbe dovuto avviare, avendo cura di osservare le dovute cautele per la salute e l’incolumità pubblica, in osservanza dei principi di precauzione e previa intesa con il Ministero della salute la sperimentazione della pistola elettrica Taser per esigenze legate ai propri compiti istituzionali.

Tuttavia, il decreto-legge non è stato convertito nei termini di legge, sicché la disciplina in esso contenuta non ha avuto attuazione.

L’introduzione dell’utilizzo del taser nell’ordinamento interno è avvenuta solo in un momento di gra lunga successivo ad opera della legge 1 dicembre 2018, n. 132 ed a seguito di un periodo di prova sperimentale, iniziato a settembre del medesimo anno.

Con tale legge è stata prevista la consegna dello strumento a tutte le forze della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, nonché ad alcune pattuglie della polizia locale nelle zone considerate a più alta criticità.

3. Il taser elettrico e l’autodifesa

L’utilizzo del taser elettrico richiede una breve disamina delle scriminanti che si possono invocare a fronte del ricorso a tale arma. All’uopo occorre premettere che gli articoli del codice penale che vengono in rilievo sono l’articolo 52 e l’articolo 53, i quali rispettivamente prevedono e disciplinano la legittima difesa e l’uso legittimo delle armi.

La prima delle disposizioni testé evocate prevede espressamente che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”

Secondo la parte preponderante della dottrina il ricorso all’utilizzo del taser elettrico sarebbe, ricorrendo i presupporti della scriminante della legittima difesa ex art. 52 c.p., da considerarsi idoneo ad escludere la penale responsabilità.

Ciò, tuttavia, a condizione che il soggetto detenga legalmente lo strumento, che, come si è già avuto modo di dire, deve considerarsi a tutti gli effetti arma propria.

L’articolo 53 c.p., invece, disciplina la scriminante dell’uso legittimo delle armi laddove prevede che “Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere al proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.”. Alla luce dell’applicazione della poc’anzi rammentata norma, pertanto, il pubblico ufficiale o la persona, che, su richiesta di questi, gli presti assistenza, non sarà considerata punibile qualora faccia uso del taser elettrico ricorrendone le condizioni.

4. Chi puo’ usare il taser?

Il taser elettrico può essere portato con sé al di fuori dalla propria abitazione (cfr. par. 7) dai soggetti privati che siano in possesso di un porto d’armi (se si vuole trasportare da un luogo ad un altro), mentre se si vuole addirittura portarlo addosso occorre che sia rilasciato un porto d’armi per difesa personale.

5. La polizia italiana puo’ usare il taser?

Come si è già avuto modo di sottolineare in precedenza ad oggi la polizia italiana e i corpi dei carabinieri oltre che della guardia di finanza sono stati recentemente dotati di un numero considerevole di taser elettrici, al fine di consentire agli organi della forza pubblica la possibilità di gestire anche le situazioni che risultano essere più critiche e complesse da affrontare nonché di ridurre i rischi di aggressione e lesione agli agenti di pubblica sicurezza e ai privati.

6. E’ legale avere un taser elettrico in casa?

Il taser elettrico può essere detenuto in casa qualora il soggetto privato, come già si è avuto modo di evidenziare, sia in possesso di un nulla osta, legittimamente rilasciato dalla Questura. In tal caso, tuttavia, il privato può farne comunque ricorso esclusivamente quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 52 c.p. in materia di legittima difesa.

Non è, invece, in alcun caso consentito di portare con sé il taser elettrico fuori dalla propria abitazione.

Conclusione

Il ricorso all’utilizzo del taser in Italia è, in conclusione, relativamente recente e con molta probabilità, al pari di ogni strumento con potenzialità offensiva, sarà necessario monitorare ancora per qualche tempo le conseguenze del suo utilizzo, anche al fine di adeguarne la disciplina alle esigenze concrete.

  • Articolo 8 comma 1-bis del decreto-legge n. 119 del 2014 Legge 1 dicembre 2018, n. 132
  • Articoli 52 e 53 c.p.

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