Il silenzio assenso

Il silenzio-assenso: una pratica giuridica essenziale, dove la mancata risposta equivale a un consenso. Scopri le implicazioni e le normative pertinenti.

silenzio assenso

La legge sul procedimento amministrativo (art. 2, L. N.241/1990) pone in capo all’amministrazione il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

L'inerzia della pubblica amministrazione mantenuta oltre il termine, assume il significato giuridico di inadempimento dell’obbligo formale di provvedere, cioè di concludere il procedimento con un provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza.

Dunque, per reagire ai ritardi e all’inerzia dell’amministrazione, il legislatore ha introdotto a tutela del privato, il rimedio del cosiddetto “silenzio significativo” attraverso il quale viene attribuita natura provvedimentale al silenzio della pubblica amministrazione, trasformando lo stesso in provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Cosa si intende per “Silenzio assenso”

Il decorso del termine, dunque, in determinati casi previsti dalla legge, produce un effetto giuridico ex lege di accoglimento dell’istanza. Il procedimento, pertanto, si concluderà con un provvedimento tacito di accoglimento.

Normativa

La figura del silenzio assenso è, oggi, la più rilevante tra le ipotesi di silenzio significativo, in considerazione dell'ampia previsione di carattere generale contenuta nell'attuale testo dell'art. 20 della legge 241/90 (come modificato dall'art. 3, comma 6 ter, del decreto legge, n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005).

La norma stabilisce che, “Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 [che attiene alla dichiarazione di inizio attività], nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.”

Il silenzio assenso e il suo ambito di applicazione

Il campo di applicazione del silenzio assenso definito dall’art. 20, commi 1 e 3, è individuato in base a criteri di tipo negativo. Il regime non vale anzitutto nei casi di provvedimenti autorizzatori (di tipo vincolato) per i quali è stata introdotta la segnalazione certificata di inizio attività.

Non vale inoltre per i procedimenti che riguardano un elenco piuttosto lungo di interessi pubblici (comma 4) come ad esempio il patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, difesa nazionale, pubblica sicurezza.

Non vale in terzo luogo neppure nei casi in cui la normativa europea impone l’adozione di un provvedimento formale. Non vale in quarto luogo nei casi tassativamente previsti per legge di silenzio rigetto. Non vale, infine, per i procedimenti individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

Limiti di applicazione

E' possibile l’applicazione del silenzio assenso solo ai casi di attività vincolata della P.A., poiché in questo caso l’effettivo possesso dei requisiti previsti dalla legge rende possibile l’avvio dell’attività sottoposta ad autorizzazione, e rende altresì possibile ogni successivo accertamento ed esercizio di poteri di autotutela o inibitori.

Al contrario, nel caso di poteri discrezionali, la valutazione e la conseguente scelta della misura concreta da adottare per il perseguimento dell’interesse pubblico, non verrebbero effettuate da alcuno, determinandosi che in luogo dell’attività decida, in pratica, il tempo.

Il silenzio in ambito edilizio

Sul tema dell’applicazione del silenzio assenso in ambito edilizio, si è pronunciata notevolmente la giurisprudenza. In tema di condono edilizio, ad esempio, il silenzio assenso non si perfeziona per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell’oblazione, se non sopravviene la risposta del Comune, occorrendo altresì l’acquisizione della prova, da parte di quest’ultimo, della ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore.

In mancanza di tali requisiti da verificarsi all’interno del relativo procedimento, è inammissibile la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa formulata in sede di giudizio avente ad oggetto l’inerzia del Comune.