I protagonisti del trust: il trustee

Si sottolinea che, quando il disponente trasferisce al trustee i beni che intende segregare in trust perde la proprietà a favore del trustee, che diventa a tutti gli effetti il vero proprietario di questi beni.

trustee

1. Che cos’è il trust?

Il trust è un istituto tipicamente anglosassone, riconosciuto in Italia con la convenzione de l’Aja del 1 Luglio 1985, ratificata con Legge del 16 ottobre 1989, n.364. La ratifica della convenzione ha portato due enormi vantaggi, consentendo ai cittadini italiani da un lato, di ottenere il riconoscimento di trust da loro istituiti all’estero e dall’altro, di istituire trust interni ovvero negozi giuridici con elementi soggettivi ed oggettivi riferiti al solo ordinamento italiano, in cui l’unico elemento di estraneità è la legge regolatrice.

Difatti, mancando in Italia una disciplina sostanziale dell’istituto del trust, al momento dell’istituzione di un trust sarà necessario indicare una legge regolatrice straniera. Relativamente ai trust interni, affinché un trust istituito operante in Italia sviluppi appieno i tuoi effetti, la convenzione stessa impone il rispetto di un altro principio ovvero che non si violino le norme imperative poste dal nostro legislatore.

Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari, e formalmente intestati a un fiduciario, il “trustee”, il quale, pertanto, disponendo in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato è l’unico soggetto legittimato a farli valere nei rapporti con i terzi, anche in giudizio, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione.

Secondo quanto previsto dall’art.2 della convenzione dell’Aja, il trust presenta le seguenti caratteristiche:

a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;

c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Si sottolinea che, quando il disponente trasferisce al trustee i beni che intende segregare in trust perde la proprietà a favore del trustee, che diventa a tutti gli effetti il vero proprietario di questi beni.

Di conseguenza, i creditori del disponente non potranno considerare in beni segregati in trust come beni facenti parte del patrimonio del loro debitore; solo dimostrando che l’atto istitutivo del trust è stato posto in essere dal debitore allo scopo di sottrare garanzie patrimoniali ai propri creditori, questi ultimi potranno ottenere, con un’azione revocatoria, la revoca dell’atto di conferimento in trust.

Sul punto occorre sottolineare che, nonostante il trustee abbia formalmente la titolarità dei beni, questi ultimi non si confondono con il suo patrimonio personale: l’insieme dei beni oggetto del trust (c.d., trust property) costituisce un patrimonio separato, e il beneficiario ne è proprietario sostanziale.

Difatti, nell’eventualità di fallimento del trustee, la “trust property” non rientra nella massa fallimentare: i suoi creditori personali non possono aggredire i beni oggetto del trust per soddisfare le loro pretese creditorie. Il trustee, a sua volta, è un proprietario fiduciario e, pertanto, deve impiegare quanto gli viene trasferito esclusivamente secondo le disposizioni dell’atto istitutivo del trust.

2. I protagonisti del trust: il trustee

Il trustee è il gestore-amministratore dei beni segregati in trust. Il trustee è il solo titolare e di conseguenza è l’unico ad avere tutti i poteri e le facoltà di un proprietario in relazione ad essi.

Si tratta di una proprietà fiduciaria ovvero esercitata dall’interesse dei beneficiari; di conseguenza il trustee, nell’esercizio del suo diritto di proprietà, è vincolato ai limiti stabiliti nell’atto istitutivo di trust e alle finalità perseguite dal medesimo.

In capo al trustee si possono ravvisare una serie di obblighi e di poteri, che sullo stesso incombono e che dovrà esercitare a vantaggio esclusivo dei beneficiari, che sono gli unici a poter vantare diritti nei suoi confronti.

Tra gli obblighi:

- osservare le disposizioni dell’atto istitutivo di trust. L’atto istitutivo rappresenta la guida di ogni comportamento del trustee e ogni violazione di quanto pattuito per iscritto espone il trust a responsabilità;

- preservare il fondo in trust;

- essere leale ovvero evitare di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, considerando nella propria attività esclusivamente gli interessi dei beneficiari;

- fornire informazioni e rendicontare la propria attività. Per ciò che concerne i poteri, a seconda della legislazione scelta per regolamentare il trust e di quanto previsto dall’atto istitutivo, il trustee ha:

- potere di anticipazione, che si sostanzia nella possibilità per il trustee di anticipare ai beneficiari parte di quanto spetterebbe loro al termine del trust;

- potere di vendere i beni oggetto del trust o di fruirne per intraprendere investimenti;

- potere di nominare il beneficiario o di nominarne di nuovi, se questi non sono ancora stati designati dall’atto istitutivo o purché ivi autorizzato;

- potere di segregare una parte dei beni del trust in un nuovo trust;

- potere di delegare singoli atti di gestione o l’intera attività amministrativa a terzi (come ad esempio a professionisti, nel caso in cui siano necessarie determinate conoscenze tecniche di cui il trustee sia sprovvisto);

- potere di modificare la legge regolatrice del trust o di alcune disposizioni dell’atto istitutivo; - potere di assicurare il patrimonio segregato in trust.

3. Chi può fare il trustee?

Il trustee è nominato dal disponente all’atto istitutivo del trust. Quanto ai soggetti che possono assumere l’ufficio di trust, in linea generale tale ruolo può essere esercitato da chiunque. Nella prassi, la funzione di trust può essere ricoperta tanto da persone fisiche (amici di famiglia o professionisti di fiducia del disponente) tanto da persone giuridiche (società costituite ad hoc da professionisti specializzati nel settore).

È prevista anche la nomina di più trustee che operino congiuntamente, c.d., collegio di trustee, impiegando le diverse attitudini e professionalità per attuare al meglio gli obiettivi del singolo trust.

4. Come si diventa trustee?

Come si istituisce un trust in Italia? Le modalità di istituzione di un trust in Italia sono due: atto tra vivi e testamento. L’atto istitutivo del "trust", è atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente e richiede la forma scritta ad probationem.

L’istituzione di un trust per atto tra vivi avviene, di regola, tramite la predisposizione dell’atto istitutivo di trust da parte di un professionista sulla scorta di colloqui e delle informazioni fornitegli dal disponente. L’atto istitutivo, come anzidetto, è un negozio unilaterale in cui il disponente delinea un progetto e ne stabilisce il regolamento, demandando al trustee il compito di attuarlo nei termini e secondo le modalità da esso indicate.

Viceversa, l’istituzione del trust tramite testamento avviene mediante predisposizione da parte del testatore nell’atto di ultima volontà di disposizioni in merito all’istituzione di un trust o in relazione a tutti o ad alcuni dei beni facenti parte del suo patrimonio, nominando il soggetto che dovrà provvedere ad attuare il suo progetto in qualità di trustee.

Il trustee può essere erede o legatario. Mentre nel primo caso, il trust è efficace durante la vita del disponente, nel secondo caso ovvero nell’ipotesi di istituzione tramite testamento, il trust è efficace alla morte del testatore e solo con l‘apertura della successione.

5. Quali sono i soggetti coinvolti nel trust?

I protagonisti del trust possono essere raggruppati in tre figure necessarie ed in una quarta necessaria:

1) il settlor o disponente: dà impulso alla creazione del trust. È colui che conferisce determinati beni di sua proprietà in capo al trustee affinché quest’ultimo li amministri secondo quanto previsto dall’atto istitutivo. Di conseguenza, fissa le regole a cui il trustee deve attenersi nella sua attività di gestione e dota il trust dei mezzi economici necessari per attuare lo scopo indicato nell’atto istitutivo di trust.

2) Il trustee o amministratore: a costui sono trasferiti i beni segregati in trust che dovrà gestire nel rispetto dell’atto istitutivo e in osservanza alle regole di correttezza, buona fede e alle altre norme di legge ove applicabili. Il trustee non usa e non dispone liberamente per sè dei beni trasferitigli, facendogli capo un obbligo di amministrazione e reinvestimento, che esige il rispetto di determinati standard di diligenza e che appare indirizzato alla realizzazione di una finalità previamente impressa dal disponente. Tre sono i doveri in capo al trust: non può trarre vantaggio dal proprio ufficio; deve proteggere i beni affidatigli; è obbligato sempre e soltanto verso i beneficiari. I suoi poteri sono suscettibili di variare in relazione a quanto stabilito dall’atto istitutivo del trust.

3) I beneficiari: sono i soggetti che saranno i destinatari dei vantaggi derivanti dai beni segregati in trust. Occorre distinguere tra beneficiari del reddito e beneficiari finali: i primi godranno dei vantaggi derivanti dalla gestione del trust nell’arco temporale di operatività del trust, mentre i secondi sono al termine dello stesso. È necessario che siano identificati o identificabili, poiché l’intera disciplina del trust è finalizzata al soddisfacimento dei loro interessi, potendovi annoverare sia persone fisiche singole o pluralità, che giuridiche.

4) Protector o guardiano: quando i beni del disponente entreranno nella sfera di controllo del trustee sarà quest’ultimo ad esercitarlo in via esclusiva. Al fine di evitare che quest’ultimo violi le regole del trust, e quindi, al fine di tutelare in maniera più efficiente gli interessi del disponente è prevista la possibilità di istituire un guardiano chiamato a vigilare appunto sul corretto operato del trustee, spesso anche con poteri molto incisivi i quali possono spaziare dalla necessità di una sua approvazione espressa per determinati atti fino, in casi estremi, alla sostituzione del trustee e alla nomina di un suo successore.

6. Trustee: le vicende delle attività svolte

Ogni atto posto in essere dal trustee deve essere adeguatamente documentato attraverso il “Libro degli eventi del trust”. Esso da un lato, tutela il diritto all’informazione dei beneficiari e dall’altro, costituisce uno strumento di difesa per il trustee rispetto ai procedimenti giudiziari di contestazione dei processi decisionali. Il libro degli eventi deve essere vidimato da un notaio o da un pubblico ufficiale e successivamente custodito, tenuto e aggiornato dal trustee.

Esso deve includere: l’istituzione del trust; prospetto riepilogativo delle posizioni dei beneficiari, aggiornato con la loro evoluzione; le modificazioni soggettive del trustee; gli investimenti effettuati con il patrimonio del trust; trascrizione del rendiconto annuale; eventuali rendicontazioni periodiche; la destinazione del patrimonio ai beneficiari; l’estinzione del trust.

A titolo esemplificativo, il trustee deve svolgere le seguenti attività:

  • salvaguardare l’integrità fisica ed economica della “trust property”, difendendola con le opportune iniziative giudiziarie ed economiche, allo scopo di mantenerne o aumentarne il valore;
  • raccogliere e utilizzare adeguatamente ogni dato utile alla gestione del patrimonio;
  • contabilizzare i movimenti economici e finanziari incidenti sui beni del patrimonio per garantirne periodicamente l’opportuno rendiconto ai beneficiari.

Il trustee è responsabile e risponde personalmente e illimitatamente verso terzi, in qualità di unico proprietario della “trust property”, degli atti posti in essere eccedenti i poteri ad esso attribuiti nell’atto istitutivo.

7. Hai bisogno di un avvocato in questo campo?

È necessario affidarsi ad un professionista per la predisposizione dell’atto istitutivo di trust. Non esistono atti istitutivi standard, in quanto ogni singolo atto va confezionato dal professionista sulla base delle esigenze manifestategli dal cliente - disponente e delle finalità dallo stesso perseguite.

La struttura dell’atto istitutivo tipico si compone di una premessa, nella quale sono incluse le ragioni e le finalità del trust allo scopo di agevolare sia l’individuazione dell’interesse tutelato che l’interpretazione dell’atto e il trattamento tributario degli atti di apporto dei beni in trust. L’atto dovrà contenere l’individuazione dei soggetti che ruotano intorno al trust (disponente, trustee, beneficiari, eventuale guardiano), indicando specificatamente i diritti, doveri, poteri e prerogative attribuite a ciascuno, l’oggetto e la legge straniera regolatrice.

In particolare, per ciò che concerne la legge regolatrice del trust, essa è scelta dal disponente ai sensi dell’art.6 della Legge , il quale stabilisce che “Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente.

La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l'istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'articolo 7”.

Pertanto, qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami. Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto in particolare:

a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente;

b) della situazione dei beni del trust;

c) della residenza o sede degli affari del trustee;

d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.

Seguono disposizioni riguardanti il fondo in trust e la destinazione del reddito da esso derivante; si conclude con le clausole sull’attribuzione del fondo in trust ai beneficiari alla cessazione del trust.

Per quanto riguarda la durata del trust, il sistema italiano – seppure non siano previste norme imperative che neghino la validità dei vincoli illimitati – ritiene valida una durata massima del trust di novanta anni, secondo il termine previsto dall’art. 2645 ter c.c.. Infine, l’atto istitutivo contiene anche la nomina del trustee che dovrà accettarla. Una volta redatto, il disponente procede alla sua sottoscrizione.

È prassi diffusa in Italia a procedere alla sottoscrizione dell’atto dinanzi ad un notaio tramite scrittura privata autenticata; in alternativa, l’intero atto riveste la forma dell’atto pubblico ricevuto dal notaio.

8. Conclusione

I vantaggi derivanti dal ricorso al trust sono numerosi:

- La segregazione patrimoniale: il patrimonio del trust risulta separato rispetto a quello personale del disponente, del trustee e dei beneficiari. La conseguenza più importante è che qualunque vicenda personale e patrimoniale possa colpire queste figure non travolge mai i beni segregati in trust.

- L’unitarietà e la continuità di gestione di un patrimonio: il trustee, essendo l’unico proprietario del fondo in trust, può assicurare una gestione unitaria e continua nel tempo dello stesso, in conformità agli scopi e nel rispetto dei limiti individuati dal disponente nell’atto istitutivo di trust.

- L’ultrattività: attraverso il trust il disponente può perseguire determinate finalità il cui orizzonte temporale di realizzazione è svincolato dalla sua esistenza in vita, attribuendo così certezza all’attuazione degli scopi che potrebbe invece essere frustata dalla sua morte e che quindi non sono raggiungibili attraverso gli istituti giuridici tradizionali.

- La garanzia di riservatezza: poiché il trust determina l’insorgenza di una nuova situazione proprietaria in capo ad un soggetto (il trustee) diverso dal disponente, si può ricorrere al suo utilizzo qualora si vogliano compiere determinate operazioni in piena riservatezza.

Quanto ai potenziali impieghi del trust, trattandosi di un istituto molto flessibile, è possibile ricorrervi per il soddisfacimento di plurime esigenze. In materia di famiglia, al fine di: prevenire e dirimere situazioni di disaccordo familiare (ad es., genitori che vogliono proteggere i propri discendenti), realizzare una pianificazione successoria (come ad es., nonni con un grande patrimonio, che vogliono distribuirlo ai propri eredi solo al realizzarsi di certi eventi e non prima di un certo termine).

Per l’imprenditore, al fine di: separare e proteggere il proprio patrimonio da quello dell’azienda, assicurare una gestione fluida e unitaria dell’azienda.

Fonti normative: Legge 16 ottobre 1989, n.364 Bibliografia Sarro R., Le risposte del trust, Giuffrè, 2010 Bartoli S., Il trust, Giuffrè, 2001