I consorzi di bonifica

I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato, sicché agli stessi è applicabile la disciplina dei licenziamenti collettivi di cui alla l. n. 223 del 1991.

I consorzi di bonifica

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6086, emessa dalla Sezione Lavoro il 4 marzo scorso, confermando le precedenti pronunce adottate sul tema, ha chiarito che i Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici che operano nelle forme di diritto privato.

Sono enti pubblici economici quelli enti che, pur operando con strumenti tipici del diritto privato, come qualsiasi altro “imprenditore”, perseguono finalità pubbliche. Sulla scorta di detta qualifica, quali operatori privati che perseguono interessi pubblicistici, la Corte di Cassazione ha stabilito che ai Consorzi di bonifica sia applicabile la norma sui licenziamenti collettivi (la Legge n. 223 del 23 luglio 1991).

La vicenda nasce dall’impugnazione di un licenziamento collettivo promosso da una dipendente di un Consorzio di Bonifica della Calabria. Il ricorso veniva rigettato dal Tribunale, mentre la Corte d’Appello di Catanzaro, nel giudizio di impugnazione promosso dalla ricorrente, riteneva la questione passata in giudicato interno non avendo il Consorzio proposto appello incidentale sulla mancata applicabilità della Legge dei licenziamenti collettivi.

Il passaggio logico espresso dai giudici di secondo grado era il seguente: la Corte di Appello non avrebbe potuto giudicare in merito all’applicabilità o meno al caso di specie della Legge del 1991 in quanto il Tribunale aveva rigettato l’eccezione prospettata dalla lavoratrice e il Consorzio non aveva promosso, su questo specifico motivo, un appello incidentale.

Pertanto, la Corte d’Appello, in mancanza di una specifica richiesta promossa dal Consorzio (il quale giustamente non avrebbe avuto alcun interesse a rimettere in discussione il punto controverso), riteneva formato il giudicato sulla questione, rigettando l’appello della lavoratrice. Tale decisione, giuridicamente forzata, non viene condivisa dalla Corte di Cassazione.

Gli ermellini hanno ritenuto, infatti, che l’applicazione di una disciplina legislativa non possa formare giudicato interno, essendo sempre compito del giudice valutare, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte sul punto, se una materia rientra, o meno, in una determinata disposizione legislativa. Il ricorso veniva, pertanto, accolto e la Corte di Cassazione riconosceva l’applicabilità ai Consorzi, quali appunto enti pubblici economici, della legge a tutela dei licenziamenti collettivi.

L’applicazione della norma permane, a parere della Consulta, anche a seguito della modifica dell’art. 24 della L. n. 223/1991, secondo cui le tutele sul licenziamento collettivo si applicano ai “privati datori di lavoro non imprenditori”. Proprio la natura di enti pubblici economici (con la conseguente investitura di operatore privato) e l’assenza di norme impeditive in tal senso, rendono applicabile anche ai Consorzi le tutele sui licenziamenti collettivi.

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