Quando la guida in stato di ebbrezza non è reato

La non punibilità per particolare tenuità del fatto abbraccia anche la guida in stato di ebbrezza. Lo conferma la sentenza di Cassazione n. 12863/2018 (Quarta sezione penale), la quale ha dovuto giudicare il caso di un automobilista sardo pescato con un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito per legge; il soggetto presentava un valore di 1,03, ed è a partire da 0,8 che la sanzione da amministrativa passa a penale.

I princìpi fondanti della sentenza in esame erano già stati chiariti dalle Sezioni unite. La tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., prevede infatti che «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». I giudici delle Sezioni unite, quindi, convennero nell’affermare che affinché possa concretizzarsi il passaggio da amministrativo a penale, la sanzione deve ritrovare riscontro in una condotta le cui conseguenze sfociano in danni e pericoli concreti (non solo supposti).

Nel caso in esame il gip aveva già applicato la particolare tenuità del fatto, mentre il pm aveva fatto ricorso perché il soggetto manifestava evidenti «segni esteriori di ebbrezza»; quest’ultimo particolare, unito alla presenza di un passeggero a bordo, secondo il pm configurava un «reato di pericolo che si perfeziona con il semplice fatto di porsi alla guida». Tuttavia, i giudici di Cassazione non si sono scostati da quanto già affermato in passato: una condotta pericolosa deve essere dimostrata nel caso concreto. Non basta, come nel caso in esame, affermare che il guidatore avesse occhi lucidi e alito vinoso, bisogna presentare prove di pericolo più evidenti. A quanto traspare dagli atti, infatti, l’autista non presentava «comportamenti di guida inadeguati né difficoltà a parlare né, ancora, incertezze nei movimenti».

In un caso simile, perciò, non sono applicabili le sanzioni penali previste dal codice (ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi), ma rimangono comunque attive quelle accessorie, ovvero sospensione da sei mesi a un anno e decurtazione di 10 punti.

Emanuele Seccogiuridica.net

TESTO INTEGRALE, sentenza n. 12863/2901

Penale Sent. Sez. 4 Num. 12863 Anno 2019

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: DAWAN DANIELA

Data Udienza: 20/11/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LANUSEI

nel procedimento a carico di:

  1. L. nato a T. il

avverso la sentenza del 08/02/2018 del GIP TRIBUNALE di LANUSEI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

  1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei ha assolto, in data 08/02/2018, L. S. dall'imputazione di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies d.lgs. n. 285/1992, perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., salve le sanzioni amministrative di competenza del prefetto. In Tortolì, il 29/03/2015 alle ore 00.52 circa.
  1. Avverso la prefatta sentenza ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lanusei deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione. Sostiene che l'applicazione dell'anzidetta causa di non punibilità deve essere oggetto di congrua motivazione, non potendo essere ricondotta, come invece avvenuto nel caso di specie, a formule di stile o alla semplice constatazione che il fatto giudicato non assurge a particolare gravità (dovendosi in tal caso ricorrere alla possibilità di graduare la pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen.). In particolare, la motivazione non permette di evidenziare elementi concreti desumibili dallo specifico fatto da cui emerga la sua tenuità. Nella vicenda in esame, si sottolinea, è stato rilevato un tasso alcolemico nettamente superiore alla soglia di legge (1,03 a fronte del limite di 0,8 g/l); il prevenuto manifestava segni esteriori di ebbrezza; percorreva la pubblica via con una passeggera a bordo del veicolo che conduceva. Non si trattava, quindi, di una situazione esente da rischi per la circolazione, trattandosi infatti di reato di pericolo che si perfeziona con il semplice fatto di porsi alla guida in stato di ebbrezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. La doglianza è infondata.
  1. L'istituto di recente introduzione dell'art. 131-bis cod. pen. persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, non privo di effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo.

Proporzione e deflazione s'intrecciano coerentemente. Il dato normativo conduce senza dubbi di sorta a tale esito interpretativo. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen. Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. Non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Di particolare ed illuminante rilievo è il riferimento testuale alle modalità della condotta, al comportamento. La nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente. Ed è chiaro che la novella intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo, bensì l'entità del suo complessivo disvalore. Allora, essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l'applicazione del nuovo istituto.

La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza. Essendo richiesta la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed è quindi escluso che una preclusione possa derivare dalla modesta caratterizzazione, sul piano descrittivo, della fattispecie tipica. L'approccio proposto può essere ripetuto in guisa non molto dissimile per ciò che riguarda la ponderazione dell'entità del danno o del pericolo. Anche qui nessuna precostituita preclusione categoriale è consentita, dovendosi invece compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze.

Quelli testé menzionati sono principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, sent. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594) di cui l'impugnata sentenza ha fatto buon governo laddove ha dato conto della limitata incidenza dell'entità del tasso alcolemico sulla persona dell'imputato che, ad esclusione degli occhi lucidi e del forte alito vinoso, non presentava ulteriori e più importanti segni di ebbrezza. Gli operanti, si legge in sentenza, non hanno segnalato comportamenti di guida inadeguati, né difficoltà a parlare né, ancora, incertezze nei movimenti. Sulla base di questi dati, il Giudice ha reputato «davvero tenue il pericolo conseguente, nella specie, all'assunzione di alcool». E, correttamente riportandosi ai canoni dell'art. 133 cod. pen., valutata la condotta dell'imputato antecedente e susseguente al reato, l'ha reputata corretta ed incensurabile.

  1. In conclusione, si impone il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 20 novembre 2018

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan