La fatturazione elettronica per gli avvocati in regime forfettario

Il Decreto Legge del 30 aprile 2022, n. 36, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30/04/2022 contenente “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” all’art. 18, commi 2 e 3, prevede: • dal 1° luglio 2022 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario che nell'anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 €. • dal 1° gennaio 2024 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti gli altri forfettari.

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Se sono un avvocato in regime forfettario, come posso emettere le fatture?

L’avvocato in regime forfettario, in base alle due categoria di forfettario previste dal D.L. 36/2022, potrà ancora emettere fattura cartacea (fino al 31.12.2022 se non ha ricavi e compensi superiori a 25.000 €) salvo il ricorso in via facoltativa alla fatturazione elettronica oppure dovrà obbligatoriamente ricorrere alla fatturazione elettronica.

Per poter emettere una fattura elettronica è necessario un software in grado di codificare la fattura in linguaggio XML (il formato richiesto dalla normativa) e di inviarla al Sistema di Interscambio (SdI). Sul mercato esistono diversi software, anche gratuiti come il Software di compilazione Fattura Elettronica messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Dopo aver effettuato l’accesso sul software è possibile compilare la fattura elettronica in cui alcuni campi sono uguali a quelli delle fatture cartacee (numero e data fattura, dati destinatario, prodotto/servizio, casuale, modalità pagamento), altri sono diversi (PEC e/o codice SDI). Infine, è necessario apporre il sigillo e inviarla al SdI.

I vantaggi della fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica nasce per contrastare l’evasione fiscale, ma è anche un valido strumento per semplificare gli adempimenti burocratici, ridurre gli errori e rendere più facile il controllo tra fatture in entrate e in uscita, ridurre l’utilizzo di carta stampata e toner e semplifica la conservazione. Inoltre, l'utilizzo della fatturazione elettronica comporta la possibilità di ridurre i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento. Ai sensi del comma 74 dell'art 1 della Legge 190/2014 prevede che per i soggetti in regime forfettario si prevede un termine di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi ridotto di un anno a condizione che il fatturato annuo sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

Quali sono le sanzioni per mancata istituzione degli strumenti di pagamento telematici delle parcelle?

Oltre all’obbligo di fatturazione elettronica, ulteriore misura volta a contrastare l’evasione fiscale e le irregolarità nei pagamenti tracciati consiste nell’anticipazione dal 30 giugno 2022 di un pacchetto di sanzioni legate al mancato utilizzo delle Carte di Credito e POS. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti con carte elettroniche di cui all’art.15 comma 4-bis del DL 179/2015, si compone di due voci:

  • una quota dall’importo fisso, pari a 30 euro,
     
  • una quota variabile aggiuntiva del 4%, calcolata in base al valore della transazione rifiutata.
Avvocato Celestine Frami

Celestine Frami