Diritto Sportivo

Lo scorso gennaio 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-legge (il n. 5 del 2021) che riconosceva l’indipendenza e l’autonomia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

diritto sportivo

1. La struttura e l'ordinamento sportivo

Un provvedimento simile era atteso da diversi anni, in coerenza anche con quanto previsto dalla Carta Olimpica (una sorta di Costituzione delle regole e dei principi che regolano il mondo olimpico) la quale impone che i Comitati Olimpici Nazionali siano indipendenti ed autonomi.

Il D.L. n. 5/2021, pertanto, segna solo un’ultima tappa nella separazione di poteri tra il C.O.N.I. e l’ordinamento statale già iniziata con la Legge n. 280/2003 che aveva individuato l’autonomia del C.O.N.I. Dire che il Comitato Olimpico è autonomo, significa che lo stesso è libero di autoregolamentarsi con norme e regolamenti propri.

Affinché si possa parlare di autonomia è necessario che ricorrano diversi presupposti, ovvero:

1. una plurisoggettività di destinatari;

2. un’organizzazione che raccoglie, regola e favorisce l’attività di questa moltitudine di soggetti;

3. delle norme che regolino i comportamenti da seguire.

1.1. La plurisoggettività dell’ordinamento sportivo

L’ordinamento sportivo è composto da una miriade di Federazioni e Associazioni sportive, a loro volta composte da diversi soggetti affiliati/tesserati. In generale si può dire che la stragrande maggioranza delle associazioni sportive o federazioni italiane siano affiliate presso il C.O.N.I. Tutti questi soggetti scelgono di rispettare i regolamenti previsti dal Comitato Olimpico.

E’ importante sottolineare come, negli ultimi anni, la legge italiana abbia imposto al CONI di stilare un registro con tutte quelle discipline sportive che siano rilevanti ai fini olimpici. In questo modo il legislatore italiano ha voluto identificare tutte quelle discipline sportive che diano diritto a godere dei vantaggi fiscali riservati ai soggetti che operano nel mondo dello sport.

Pertanto, la base dell’ordinamento sportivo è formata dalle associazioni sportive di base (costituite nelle più svariate forme, associativa e/o societaria) e dalle Federazioni Nazionali, ovvero i catalizzatori tra le varie associazione e il Comitato Olimpico Nazionale.

1.2. Il CONI

Il CONI è l’ente gerarchico superiore, a livello nazionale, dell’ordinamento sportivo. A tale ente compete il compito di regolare e normare le attività sportive in generale e di vigilare sull’operato delle varie federazioni affiliate.

A livello politico, è un organo di rappresentanza nazionale all’interno del Comitato Internazionale Olimpico. Al CONI afferiscono anche le giurisdizioni superiori sportive, gli ultimi grado di giudizio di tale ordinamento, ovvero l’ Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

1.3. L’autonomia del CONI

L’autonomia del CONI viene riconosciuta dal legislatore italiano attraverso la L. 280/2003, nello specifico, in due settori:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Quanto sopra significa che il CONI ha la libertà di adottare provvedimenti normativi, vincolanti per tutti i suoi affiliati (si veda per esempio il registro sulle discipline sportive, il quale stabilisce quali attività siano rilevanti per il Comitato stesso).

Sotto il secondo profilo, sicuramente più complesso e interessante, l’autonomia giuridica del CONI si intende nel poter di autoregolamentare tutti i comportamenti e le fattispecie che costituiscono illeciti per l’ordinamento sportivo.

Si tratta quindi di validare le norme che regolano le varie competizioni, ad esempio stabilire quali comportamenti siano da considerarsi “falli” all’interno di una disciplina. L’autonomia, oltre che in positivo, ovvero nella libertà di regolamentare le fattispecie, attiene anche al livello di vigilanza ed osservanza, ovvero nell’ambito della giustizia sportiva (v. infra.)

2. Di cosa si occupa un avvocato di diritto sportivo

Un avvocato sportivo può essere chiamato a svolgere diverse attività. Una di queste, nella quale confluiscono anche competenze tributarie, è l’assistenza legale alle varie associazioni/società sportive.

Queste, intatti, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni, devono rispettare una serie di requisiti previsti fin dal principio per la loro costituzione. È bene quindi rivolgersi ad un avvocato per stilare i proprio atti costitutivi e statuti. Inoltre, grazie alla riforma, operata quest’anno, del lavoro sportivo, sarà fondamentale servirsi della consulenza di un legale per tutte le attività che interesseranno le prestazioni sportive, equiparate a tutti gli effetti alle altre forme di lavoro.

Ancora, un avvocato può svolgere anche l’attività di agente sportivo. Dopo un periodo di forti dubbi sulla possibilità per gli avvocati di svolgere l’attività di agente sportivo, si è arrivati al parere espresso dal CNF, il quale ha chiarito che “l’attività del procuratore sportivo consiste nell’opera di assistenza e consulenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o di cessione tra società di diritti di prestazione sportiva (…)”, attività propria della figura dell’avvocato.

Pertanto, un avvocato può svolgere la funzione di procuratore sportivo e pertanto assistere uno sportivo nella conclusione di vari contratti, siano essi incarichi sportivi per una determinata società, oppure contratti commerciali, quale ad esempio contratti di sponsorizzazione.

Infine, l’assistenza di un legale potrà essere indispensabile nei vari giudizi sportivi, considerato che, proprio per l’autonomia giurisdizionale del CONI, le norme del settore sono speciali e specifiche rispetto a quelle dell’ordinamento statale.

3. I contratti sportivi

La materia è destinata a modificarsi a seguito della conversione in Legge dei Decreti Legislativi, adottati lo scorso marzo 2021, che modificano il rapporto lavorativo sportivo. Tuttavia, tale argomento oggetto di una più esauriente trattazione, l’applicazione di tale novella legislativa è stata prorogata al 31 dicembre 2023.

Pertanto, fino a tale data, la differenza più rilevante tra i contratti sportivi attiene principalmente alla distinzione tra sportivo professionista e dilettantistico. In Italia, la definizione di sportivo professionista è contenuta nella Legge n. 91 del 1981, il cui art. 2 stabilisce che “sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali” Pertanto, per essere uno sportivo riconosciuto quale professionista, occorre che lo stesso svolga, con continuità, la propria attività sportiva all’interno di discipline riconosciute tali dal CONI. Ma ciò non basta, in quanto ogni Federazione Sportiva deve qualificare la propria attività quale professionistica.

Ad oggi le uniche Federazioni che hanno riconosciuto il carattere professionale della propria attività sono:

  • Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
  • Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.)
  • Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.)
  • Federazione Motociclistica Italiana (FMI)
  • Federazione Italiana Golf (F.I.G.)
  • Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).

Il contratto dello sportivo professionista, pertanto, è costitutivo di un rapporto di lavoro, la cui forma scritta è richiesta ad substantiam (cioè obbligatoria).

Ogni tre anni, le federazioni sportive nazionali e i rappresentanti delle categorie interessate, predispongono un contratto quadro, simile ad un contratto collettivo nazionale di lavoro, alla quale devono attenersi le società e gli sportivi professionisti.

Un contratto sportivo professionistico, può prevedere la clausola compromissorie con le quali le eventuali controversie relative all’attuazione del contratto, siano deferite a collegi arbitrali speciali (autorità giudicanti presso il CONI); In ogni caso, trova applicazione al lavoro sportivo lo statuto dei lavoratori.

La legge sul professionismo sportivo, sopra richiamata, coinvolge, pertanto, solo i lavoratori sportivi tesserati con le Federazioni sportive che hanno riconosciuto il professionismo delle loro attività.

Tutti gli altri sportivi, non professionisti, rimangono sportivi dilettanti, per i quali non è previsto, almeno fino all’entrata in vigore della riforma sul lavoro sportivo, le prescrizioni della legge n. 91/1981.

Per questi, pertanto, non si dovrà obbligatoriamente sottoscrivere un contratto di lavoro. Molti nfatti saranno “assunti” con una semplice lettera di ingaggio, ovvero sulla base di un accordo verbale. In questo caso, infatti, il compenso riconosciuto è dato da un rimborso forfettario che, secondo le norme tributarie, è esente dall’imponibile sul reddito fino alla corrispondenza di € 10.000,00.

4. Giustizia sportiva e giustizia statale

L’autonomia di cui gode il CONI si riversa anche in una deroga riconosciuto dall’ordinamento nazionale rispetto alla giustizia “comune”. Il CONI riconosce, infatti, di propri organi di giustizia, deputati a far rispettare le norme statutarie adottate dall’ente olimpico.

Come detto sopra, l’autonomia dell’ordinamento sportivo rileva anche per sanzionare i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e la contestuale applicazione delle sanzioni previste. Nelle materie di competenza esclusiva dell’ordinamento sportivo, associazioni, atleti e, più in generale, affiliati al CONI hanno l’obbligo di adire, per la risoluzione delle controversie afferenti i comportamenti previsti come illeciti sportivi e per ciò che attiene l’osservanza e l’applicazione dei regolamenti sportivi, gli organi di giustizia sportiva istituiti dallo Statuto del CONI.

Resta ferma però la competenza della giurisdizione statale nei casi in cui: - La vertenza tratti rapporti avente carattere patrimoniale tra le società sportive, tra associazioni e atleti; - Quando siano esauriti i gradi del processo sportivo.

Quindi, ricapitolando, l’autonomia del CONI si applica anche al versante giurisdizionale, teso a far rispettare i regolamenti, gli statuti, e le varie normative adottate dal CONI o dalle associazioni/società affiliate al CONI.

Tale competenza è esclusiva per ciò che riguarda l’applicazione dei regolamenti e le sanzioni irrogate in caso di illeciti sportivi. Mentre resta competente la giurisdizione ordinaria quando si tratti di controversie aventi contenuto patrimoniale, ovvero quando sono esauriti i gradi di appello previsti dalla giurisdizione CONI.

Tuttavia, il campo di operatività della giustizia sportiva è ristretto ai due campi sopra descritti. Quando invece siano lesi diritti soggettivi rilevanti per l’ordinamento italiano (pensiamo ad una sanzione, poi rivelatasi ingiusta, inflitta ad una società sportiva che comporti una grave danno economico per quest’ultima) in questo caso sarà competente come ultimo grado di giudizio il giudice amministrativo, il quale è competente anche a pronunciarsi in merito agli eventuali risarcimenti del danno, cosa che non potranno fare le Corti federali del CONI che non potranno giudicare in merito al risarcimento del danno, in quanto di competenza della giurisdizione ordinaria.

Molto poi ci sarebbe da discutere sul riparto di competenze tra il riparto di competenze della giurisdizione quanto ad essere violate siano normi penali statali, ma non si ritiene questa sede idonea ad affrontare l’argomento.

Avv. Francesco Boccia

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