Diplomati magistrale: l'ultima sentenza

Il Consiglio di Stato ha definitivamente stabilito che il Diploma Magistrale non ha valore abilitante e, dunque, i docenti non potranno far valere tale titolo per inserirsi nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Ultimo aggiornamento: 3/5/2026

Diplomati magistrale: l'ultima sentenza

1. La questione giuridica

La questione giuridica ha ad oggetto i titolari di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, che non è considerato come titolo idoneo per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente, per effetto del D. M. 1 aprile 2014, n. 235, al quale ha fatto seguito il D. M. 3 giugno 2015 n. 325.

Il Consiglio di Stato con sentenza depositata il 17 giugno 2021, richiamando le note decisioni n. 11 del 2017 e n. 4 e 5 del 2019, confermate anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3830/2021, ha ribadito la non idoneità del diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002 a consentire l’accesso alle graduatorie ad esaurimento.

2. I principi di diritto ribaditi dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ripreso i seguenti principi di diritto già enunciati in precedenti sentenze: • non può giovare l’intervenuto annullamento del D.M. 235/2014 ad opera della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 e di altre successive, in quanto tali decisioni non hanno prodotto effetti di carattere generale;

  • i successivi decreti di aggiornamento delle GAE non sono quindi nulli, perché le sentenze del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 non hanno efficacia generale;
  • il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via “strumentale”, nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione e quindi non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

3. L’inserimento con riserva in GAE

Il Consiglio di Stato ha anche ritenuto irrilevante la circostanza che molti docenti siano stati immessi in ruolo, anche senza clausola di riserva nei contratti.

Infatti l’amministrazione, in esecuzione dei provvedimenti cautelari, si è limitata a procedere secondo il normale iter riservato ai docenti inseriti nelle GAE. Tale inserimento, a seguito della sentenza di merito, è destinato ad essere travolto. “Diplomati magistrale e l’ultima sentenza del Consiglio di Stato? Cosa accade all’inserimento nelle graduatorie GAE?

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Il diploma magistrale consente l'accesso alle graduatorie ad esaurimento (GAE)?
No. Il Consiglio di Stato ha confermato che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non è considerato titolo idoneo per l'inserimento nelle GAE, come stabilito dai decreti ministeriali 235/2014 e 325/2015. Tale sentenza è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione.
Il diploma magistrale ha un valore abilitante per insegnare?
Il diploma magistrale ha un valore solo 'strumentale', cioè consente di partecipare a sessioni di abilitazione o concorsi anche senza laurea in Scienze della Formazione, ma non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Quando il Consiglio di Stato ha stabilito la non idoneità del diploma magistrale?
Il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza il 17 giugno 2021, riprendendo principi già enunciati in precedenti decisioni del 2017 e del 2019, successivamente confermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3830/2021.
Gli insegnanti con diploma magistrale già immessi in ruolo cosa succede?
Secondo la sentenza, l'inserimento nelle GAE è destinato a essere travolto. Anche se alcuni docenti sono stati immessi in ruolo senza clausola di riserva, l'amministrazione dovrà comunque eseguire la sentenza di merito e adeguarsi alle disposizioni del Consiglio di Stato.
L'annullamento del D.M. 235/2014 ha validità generale?
No. Sebbene il Consiglio di Stato abbia annullato il D.M. 235/2014 in precedenti sentenze, tali decisioni non hanno prodotto effetti di carattere generale. Per questo motivo, i successivi decreti di aggiornamento delle GAE rimangono validi.