“Decreto sicurezza” e Codice Antimafia. Cosa cambia?

Il tanto discusso “decreto sicurezza” (decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113) apporta delle modifiche notevoli in materia di Codice Antimafia. Nel mirino sono finiti gli artt. 35, 38 e 48 con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema di procedure che riguarda la gestione e la destinazione dei beni confiscati.

Tetto dei 3 incarichi

Il primo intervento è rivolto a mitigare il tetto dei 3 incarichi che un professionista può svolgere in qualità di coadiutore dell’Agenzia. Infatti, non si terrà conto degli incarichi già esistenti a partire dall’approvazione della modifica.

Di conseguenza, si modifica anche l’obbligo di comunicazione riguardo il numero e la tipologia di incarichi in corso da parte dell’amministratore giudiziario.

Amministrazione e professionisti

La seconda modifica riguarda l’amministrazione dei beni sequestrati. L’Agenzia, per la gestione dei beni conferiti, potrà avvalersi della collaborazione o dell’amministratore giudiziario nominato dal tribunale o di un professionista a sua scelta purché iscritto all’Albo nazionale dedicato.

Per le aziende confiscate, invece, il professionista dovrà comparire nella sezione degli esperti di gestione aziendale.

Destinazione di beni e somme

In questo caso viene ripristinato quanto previsto dalla norma prima della riforma del 2017.

I beni immobili sono patrimonio dello Stato e possono essere concessi, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, all’Agenzia per finalità economiche. La correzione riguarda la dicitura che faceva riferimento al Presidente del Consiglio invece che al Ministro dell’Interno.

Allo stesso tempo è stata ampliata la lista degli enti territoriali a cui possono essere trasferiti i beni immobili.

Per quanto riguarda i beni confiscati per il reato di associazioni finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (ex art. 74, T.U.), viene specificato il loro trasferimento al patrimonio indisponibile dell’ente locale o della regione, andando così a escludere la concessione di tale bene ad associazioni e organizzazioni per il recupero di tossicodipendenti. La modifica è stata fatta nella logica che non tutti i beni confiscati per il reato sopra menzionato possono essere utilizzati per il recupero dei tossicodipendenti.

I proventi dei beni immobili utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche andranno a convergere nel Fondo Unico Giustizia, deducendo le dovute spese. In tal modo, il Ministero prevede di riuscire a potenziare l’Agenzia in termini di personale ed efficacia della sua azione. Gli immobili, poi, potranno anche essere dati in concessione per aumentare l’offerta di alloggi a basso costo di locazione per soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale.

Vendita dei beni confiscati

La disciplina precedente prevedeva già che i beni immobili non compatibili con finalità di pubblico interesse venissero destinati alla vendita sotto la supervisione dell’Agenzia.

In questo senso, è stato modificato l’elenco dei soggetti che possono configurarsi come possibili acquirenti, allargandolo a tutti quei soggetti che presentino un’informazione antimafia.

Irregolarità urbanistiche sanabili

Introdotta una procedura di regolarizzazione, tramite la quale l’aggiudicatario può presentare una domanda di permesso in sanatoria entro 120 giorni dal trasferimento del bene.

Per quanto riguarda le prelazioni all’acquisto, i commi 6 e 7 riconoscono anche gli enti pubblici con funzioni nel settore immobiliare, le associazioni di categoria e le fondazioni bancarie.

Beni confiscati indivisi

Una specifica disciplina ne regola le destinazioni. È possibile che l’Agenzia o il partecipante in comunione possano promuovere l’incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. In questo caso il tribunale andrà a valutare i provvedimenti per la divisione del bene. Nel caso quest’ultimo fosse indivisibile, è possibile che l’assegnatario finale corrisponda alla controparte un conguaglio in base alla stima.

Nel caso in cui ci siano più comproprietari, la proprietà verrà assegnata al soggetto che ne detiene la quota maggiore (in caso questa venga chiesta da più soggetti tramite istanza di assegnazione).

Nel caso in cui non ci siano istanze di assegnazione si procede alla vendita del bene per diretto interesse dell’Agenzia o alla sua acquisizione al patrimonio dello Stato. I comproprietari avranno poi diritto alla propria somma secondo il prezzo di stima.

Riparto delle somme ricavate dalla vendita

Al netto delle spese di gestione, le somme andranno ripartite al 40% al Ministero dell’Interno, al 40% al Ministero della Giustizia e ciò che resta finirà nelle casse dell’Agenzia.

Organizzazione e organico dell’Agenzia

Prima del decreto, le sedi previste erano quella di Roma e la secondaria di Reggio Calabria. Ora possono permanere altre sedi secondarie (Milano, Palermo e Napoli) con utilizzo di immobili non confiscati.

Queste, sono state istituite prima della legge n. 161 del 2017. Via libera all’apertura di altre sedi secondarie e a ulteriori interventi atti all’aumento dell’organico.

Emanuele Secco, Giuridica.net

Fonte

Il Sole 24 Ore