Corte Ue: possibile non maturare ferie durante il congedo parentale

Può il periodo di congedo parentale essere inglobato nell’anno lavorativo per il calcolo delle ferie? La Corte di giustizia dell’Unione dice no, vista la natura diversa che contraddistingue i due periodi dal punto di vista prettamente legato all’attività svolta.

Il caso

Il caso è quello di un magistrato del Tribunale superiore di Botoșani in Romania, il quale ha usufruito di un congedo per maternità dal 1° ottobre 2014 al 3 febbraio 2015. A partire dal 4 febbraio, poi, ha beneficiato di un congedo parentale per potersi prendere cura del figlio, questo fino al 16 settembre 2015, periodo durante il quale l’attività lavorativa è stata giustamente sospesa. Dal 17 settembre al 17 ottobre 2015, infine, il magistrato ha usufruito di 30 giorni di ferie annuali retribuite.

La normativa romena prevede, per ogni lavoratore, 35 giorni di ferie da maturare durante l’anno, perciò il magistrato ha chiesto di poter usufruire anche dei giorni che le mancavano. Il Tribunale, però, ha rifiutato la richiesta, sostenendo che la normativa prevede sì i 35 giorni, ma che questi vengano maturati in relazione al tempo passato effettivamente al lavoro.  Il periodo di tempo passato in congedo parentale, sempre secondo il diritto romeno, non è assimilabile al lavoro, quindi non permette di maturare ferie retribuite.

Il magistrato ha subito contestato la decisione del Tribunale portando il suo caso in Corte d’Appello, la quale ha dovuto rivolgere i propri interrogativi alla Corte di giustizia dell’Unione: la normativa europea vieta l’esistenza di una normativa nazionale che escluda il congedo parentale per la determinazione delle ferie annuali retribuite?

La sentenza

Per prima cosa, la sentenza dei giudici dell’Unione (causa C-12/17) ricorda che il diritto dell’Unione dispone che ogni lavoratore ha diritto alle sue ferie annuali retribuite e che queste devono essere di almeno quattro settimane.

Tale principio è basilare per la figura del lavoratore, in quanto favorisce il suo riposo e il suo benessere, ma è anche basato sulla premessa che le ferie vengano maturate lavorando nel periodo di tempo preso in considerazione.
È vero anche, ricordano i giudici, che esistono alcune situazioni in cui il lavoratore è impossibilitato a svolgere la sua attività lavorativa – come un periodo di malattia o un congedo per maternità – e che in tali periodi di tempo l’accumulo delle ferie non può essere legato al fatto di aver effettivamente lavorato e questo vale per tutti gli Stati membri.

Questo, però, non è il caso di un congedo parentale. Esso non è assolutamente accostabile né alla condizione di inabilità lavorativa stabilito per un periodo di malattia, né all’obiettivo di preservare la salute della donna e il rapporto madre-figlio pre e post parto per il quale è stato previsto il congedo per maternità.

Ne deriva che la disposizione romena è conforme al diritto europeo, in quanto entrambi non prevedono che il periodo di congedo parentale venga considerato per la maturazione delle ferie pagate.

Emanuele Secco, Giuridica.net

Fonte

Il Sole 24 Ore