Corte d’Appello di Milano: il “fondo affitti” è discriminatorio

Il “Fondo sostegno affitti” promosso dalla regione Lombardia è ufficialmente discriminatorio. Questa è la decisione presa dalla Corte d’Appello di Milano riesaminando la causa proposta da una cittadina salvadoregna, con il supporto di ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e APN (Avvocati per Niente). Finita anche sotto esame alla Corte Costituzionale per sospetta incostituzionalità nei requisiti stessi del fondo.

Ultimo aggiornamento: 3/6/2026

Fondo affitti discriminatorio per gli stranieri

Il contributo economico alla locazione per le famiglie in evidente stato di povertà (quantificato in meno di 7.000 euro di ISEE), secondo quanto stabilito dalla Regione Lombardia, può essere richiesto da tutti i cittadini che svolgono regolare attività lavorativa e che hanno una residenza continuativa di 5 anni nel territorio interessato.

Una norma davvero pensata per i più bisognosi, se non fosse che per i cittadini stranieri un ulteriore requisito rende l’accesso più ostico: regolare attività lavorativa e la residenza di 5 anni nella Regione o almeno 10 nel territorio dello Stato; tutto ciò, è bene rimarcarlo, solo per i cittadini stranieri.

È stata la Corte d’Appello stessa, visto il caso, a sottoporre i propri dubbi sulla legittimità del requisito discriminante alla Corte Costituzionale, la quale – con sentenza n. 166/2018 – ha dichiarato l’incostituzionalità del requisito di lungo-residenza. Detto ciò, il caso sollevato dalla cittadina salvadoregna è potuto riprendere e la Corte d’Appello di Milano ha ufficialmente dichiarato anche il requisito dell’esercizio di una regolare attività lavorativa.

L’ordine, ora, è che la Regione ammetta gli stranieri al fondo, cosicché possano essere ripristinato il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Il bando, quindi, dovrà essere riformulato, così da poter ricevere le domande di chi era stato discriminato.

Casi analoghi di discriminazione degli stranieri

Non è la prima volta che l’amministrazione regionale tenta di escludere gli stranieri, o al limite di rendergli la vita difficile.

Si ricorderà il caso ligure, per cui la Corte Costituzionale si era vista costretta a intervenire sulla legge che regolava gli accessi agli alloggi popolari. All’inizio si richiedeva l’obbligo di possedere un permesso di soggiorno valevole per almeno due anni unito a un’attività lavorativa, in seguito si era trasformata la norma esigendo l’obbligo di residenza di almeno 10 anni in Italia. 

Per la risoluzione del caso, finito con la bocciatura della legge stessa, la Corte Costituzionale aveva fatto riferimento alla direttiva europea 2003/109/CE, ovvero il riconoscimento dello status di “soggiornante per lungo periodo”.

Il secondo caso, invece, vede coinvolta la Regione Veneto, la quale legge regionale per l’accesso agli asili nido (n. 6 del 2017) prevedeva una residenza ininterrotta di almeno 15 anni nel territorio, unita a un’attività lavorativa non per forza continuativa. Anche qui la Corte Costituzionale aveva considerato il leso principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione, ma anche la libertà di circolazione garantita dai Trattati e dalla giurisprudenza prodotta dalla Corte di giustizia europea.

Emanuele Secco, Giuridica.net

Fonti

Asgi

Giuridica.net - Liguria

Giuridica.net - Veneto

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Perché il fondo affitti della Lombardia è discriminatorio verso gli stranieri?
Il fondo affitti lombardo richiede ai cittadini stranieri una residenza di 5 anni in Lombardia o 10 anni in Italia, mentre per i cittadini italiani basta la residenza nel territorio. Questo requisito differenziato, secondo la Corte Costituzionale, viola il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.
Quali sono i requisiti per accedere al fondo affitti della Lombardia?
I requisiti sono: ISEE inferiore a 7.000 euro, svolgimento di una regolare attività lavorativa, e residenza continuativa nel territorio (5 anni per cittadini italiani, 5 anni in Lombardia o 10 in Italia per stranieri). Tuttavia, la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato incostituzionali anche il requisito dell'attività lavorativa e la differenziazione sulla residenza.
Cosa ha deciso la Corte Costituzionale sul requisito di residenza?
Con sentenza n. 166/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del requisito di lungo-residenza differenziato per gli stranieri, ritenendolo discriminatorio. La successiva Corte d'Appello di Milano ha esteso questa valutazione anche al requisito dell'attività lavorativa.
Quali altre regioni hanno leggI discriminatorie verso gli stranieri negli alloggi?
La Liguria ha richiesto un permesso di soggiorno di 2 anni e attività lavorativa, poi modificato in 10 anni di residenza in Italia; il Veneto ha imposto 15 anni di residenza ininterrotta nel territorio per accedere agli asili nido. Entrambi i casi sono stati sottoposti al giudizio della Corte Costituzionale per violazione del principio di uguaglianza.
Cosa deve fare la Regione Lombardia dopo la sentenza della Corte d'Appello?
La Regione deve riformulare il bando del fondo affitti per ammettere i cittadini stranieri senza discriminazioni, ripristinando il principio di uguaglianza costituzionale. Le domande precedentemente escluse per motivi discriminatori dovranno essere nuovamente valutate.