Concorsi pubblici: come partecipare?

Vuoi affrontare un concorso pubblico nel 2022? Allora devi sapere che la recente riforma promossa dal Ministro Brunetta ha cambiato un po’ le carte in tavola rispetto al passato.

Concorsi pubblici: come partecipare?

Le parole chiave del nuovo regime, disciplinato dall’art. 10 del D.L. 44/2021, convertito in legge con modificazioni dalla L. 76/2021 sono: semplificazione e digitalizzazione.

Le novità più importanti incidono sullo svolgimento dei concorsi pubblici. Terminata l’emergenza COVID-19, infatti, è previsto che i concorsi pubblici avvengano, anche in deroga rispetto a quanto previsto dal d.P.R. 487/1994, mediante:

  • l’espletamento di una sola prova scritta e una prova orale, ma solo nei concorsi pubblici per il reclutamento di personale non dirigenziale (art. 10 comma 1, lettera a))
  • l’utilizzo di strumenti digitali e informatici, con la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza, assicurando comunque l’attuazione di misure tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa sulla privacy e nei limiti delle risorse disponibili (art. 10 comma 1, lettera b))
  • una fase preselettiva di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente connessi alla natura e alle caratteristiche delle posizioni a bando ai fini dell’ammissione alle successive fasi del concorso, ma solo per i profili ad elevata specializzazione tecnica (art. 10 comma 1, lettera c))
  • la possibilità di far concorrere i titoli e l’eventuale esperienza professionale in misura non superiore ad un terzo alla formazione del punteggio finale (art. 10 comma 1 lettera c-bis)).

È anche previsto che le amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili, a seconda del numero dei candidati possano prevedere lo svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate e, quando necessario, anche in modo non contestuale, fermo restando l’obbligo di garantire trasparenza e omogeneità delle prove somministrate (art. 10 comma 2).

Un’altra novità importante, introdotta dalla riforma Brunetta del 2021 è rappresentata dalla possibilità per le pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato, attraverso una procedura di reclutamento semplificata, che prevede una prima fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini del punteggio finale e una sola prova scritta (un quizzone a risposta multipla), senza prova orale (art. 10 comma 4).

Presta sempre attenzione al bando, che contiene tutte le informazioni rilevanti! Se al tuo concorso è prevista una valutazione dei titoli e sei stato escluso, ricorda che il Consiglio di Stato e il TAR hanno spesso annullato i bandi di concorso, quando hanno ritenuto che i criteri di selezione fossero manifestamente irragionevoli e/o palesemente discriminatori (da ultimo, vedi TAR Lazio, sentenza 205/2021).

Al momento, però, e fino alla cessazione dello stato di emergenza vige un regime transitorio pensato per venire incontro alle esigenze di tutela della salute pubblica. A riguardo, lo scorso aprile il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato un Protocollo che disciplina lo svolgimento dei concorsi pubblici in presenza, che dopo una lunga sospensione sono stati fatti riprendere lo scorso 3 maggio.

In base a questo Protocollo, le prove selettive in presenza non possono durare più di 60 minuti, mentre le prove orali e pratiche di regola devono svolgersi online.

Tra le cose più importanti è richiesto ai candidati di:

  • presentare l’esito di un tampone molecolare effettuato non più di 48 ore prima dalla data di svolgimento delle prove, anche se già vaccinati contro il COVID-19;
  • indossare, per tutto il tempo del concorso, una mascherina FFP2 fornita dall’amministrazione stessa (pena l’impossibilità di partecipare alla prova);
  • non presentarsi presso la sede se affetti da sintomatologia riconducibile al COVID-19 (temperatura superiore a 37.5ºC, tosse, difficoltà respiratoria, ecc.) o se si trovano in quarantena o isolamento fiduciario.

L’art. 10 comma 3 ultimo periodo del D.L. 44/2021 ha inoltre previsto che le prove dei concorsi pubblici che sono stati banditi dopo il 1º di aprile 2021, ma prima della fine dello stato di emergenza, possano svolgersi mediante una sola prova scritta, con la prova orale che diviene solo eventuale (perciò, in deroga rispetto a quanto previsto dall’articolo 10 comma 1); in ogni caso le amministrazioni devono comunque procedere mediante:

  • l’utilizzo di strumenti digitali e informatici, di cui all’art. 10 comma 1 lettera b);
  • una fase preselettiva di valutazione dei titoli per i profili ad elevata specializzazione tecnica, di cui all’art. 10 comma 1 lettera c). Giova notare che un regime parzialmente diverso era previsto per le prove dei concorsi pubblici che alla data del 1º aprile 2021 erano stati banditi, ma le cui prove non erano ancora state espletate. In quel caso, ai sensi dell’art. 10 comma 3, primo periodo, le amministrazioni:
  • erano tenute a prevedere l’utilizzo degli strumenti digitali e informatici di cui all’art. 10 comma 1 lettera b)
  • potevano prevedere l’utilizzo della procedura a sedi decentralizzate e prove non contestuali di cui all’art. 10 comma 2.
  • per i profili ad alta specializzazione tecnica, potevano prevedere una fase preselettiva di valutazione dei titoli, con l’obbligo di darne comunicazione tempestiva a tutti i partecipanti nelle forme previste dal bando e riaprendo, per un periodo massimo di 30 giorni, i termini di partecipazione al concorso.
  • per gli incarichi non dirigenziali, l’espletamento di una sola prova scritta, con la prova orale che diveniva solo eventuale.

Dalle modalità sopra descritte, ovviamente, rimangono esclusi i concorsi pubblici per il reclutamento del personale in regime di diritto pubblico (es. forze armate, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze dell’ordine, diplomatici e prefetti)

Non hai potuto partecipare ad un concorso pubblico, perché nei giorni previsti per le prove hai contratto il COVID-19 o sei entrato in contatto stretto con un positivo? La giurisprudenza amministrativa più recente ha in più occasioni affermato che le amministrazioni non possono semplicemente escludere il candidato che si trovi in quarantena o in isolamento fiduciario, ma devono fissare un’apposita sezione suppletiva, da calendarizzarsi la situazione sanitaria lo permette (Cons. Stato, Ord. 7145/2020, TAR Lazio, sent. 5566/2021, TAR Lazio, sent. 11531/2021).

Non vengono toccate dalla nuova riforma le procedure per ricorrere al TAR facendo valere i propri diritti in caso di irregolarità relative ai concorsi pubblici.

Esistono diverse tipologie di concorsi publici

  • Concorso per soli titoli: in questo caso si valuta il curriculum vitae scolastico e professionale del candidato e, non vi sono altre prove;
  • Concorso per soli esami: la selezione prevede il superamento di alcune prove d’esame, scritte ed orali, cui vengono assegnati dei punteggi;
  • Concorso per titoli ed esami: qui l’esito finale sarà la somma dei punteggi ottenuti dalle prove con quelli dei titoli posseduti.

La tipologia del concorso è specificata nel bando ,in cui si trovano tutte le informazioni e i requisiti necessari per parteciparvi.

I requisiti richiesti sono quelli generalmente fissati dalla legge

  • Avere la cittadinanza italiana o europea,
  • Avere la maggiore età,
  • Possedere un’idoneità fisica a ricoprire l’impiego,
  • Non essere stato destituito o dispensato da un impiego in un’altra amministrazione,
  • Non aver condanne penali o procedimenti penali in corso,
  • Essere in regola con gli obblighi militari,
  • Godere dei diritti politici,
  • Avere conoscenze in ambito tecnologico/informatico e sapere almeno una lingua straniera.

Altri requisiti più specifici, ad esempio il titolo di studio, sono definiti dall’ente promotore del bando. Molto importante è la domanda di ammissione al concorso, di cui solitamente si trova uno schema allegato al bando: il mancato rispetto dei tempi e delle modalità nell’invio della domanda significano l’esclusione dal concorso.

La domanda di ammissione va spedita tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, oppure, molto più semplicemente tramite mail PEC o attraverso il sistema pubblico di identificazione digitale, lo SPID.

Come si svolge un concorso pubblico?

Solitamente un concorso si compone di prove scritte e di un colloquio orale. Le prove sono generalmente tre: Due prove scritte, di cui una teorico-pratica; Un colloquio orale che verte sulle materie affrontate durante la prova scritta più eventuali altre materie scelte dalla commissione, oltre all’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera.

A volte è possibile dover affrontare un a prova pre-selettiva per partecipare poi al concorso effettivo. Ovviamente per poter andare avanti con il processo di selezione è necessario superare tutte le prove e cercare di ottenere un buon punteggio.

Un concorso è superato con un punteggio minimo di 21/30; questo valore è ottenuto sommando i punteggi delle prove e dei titoli di studio.

Il concorso spetta al primo della graduatoria degli idonei, ovvero a colui che ha ottenuto il punteggio più alto tra tutti quelli che hanno superato le varie prove; tutti gli altri idonei, coloro che comunque hanno superato il concorso, entreranno in una graduatoria triennale cui l’ente promotore potrà far riferimento per eventuali altre assunzioni di personale con analoghe mansioni.