Chi viene richiamato alle armi in Italia in caso di guerra?

Ci si chiede, a questo punto, chi possa essere richiamato alle armi qualora venga dichiarato lo stato di guerra.

Principio fondamentale invalso in Italia è quello secondo il quale l’Italia rinnega ogni forma di guerra.

L’importanza di tale dettame, specie a seguito della conclusione della Seconda guerra mondiale, è tale che il legislatore l’ha consacrato inserendolo addirittura nel dettato costituzionale. E, infatti, l’articolo 11 della Costituzione espressamente prevede che “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.

Dalla disposizione normativa è agevole ricavare che in Italia non è in alcun modo ritenuto ammissibile il ricorso alla guerra come strumento di offesa, sicché lo Stato italiano non può mai dichiarare guerra ad uno stato estero.

Occorre, tuttavia, rammentare che, in quanto Paese aderente alla NATO, in virtù dell’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico siglato a Washington, DC il 4 aprile 1949, può essere comunque chiamata alle armi al fine di combattere al fianco degli altri Stati che hanno parimenti aderito al Trattato.

La disposizione prevede, d’altronde, espressamente che gli Stati aderenti convengono che un attacco armato contro una o più di esse nella zona dell’Europa o dell’America Settentrionale viene considerato alla stregua di un attacco sferrato contro tutti gli Stati aderenti, con la conseguenza che ciascun Paese darebbe legittimato all’esercizio del diritto di legittima difesa, sia in forma individuale che collettiva, intraprendendo l’azione considerata necessaria per ristabilire e mantenere la sicurezza, compreso l’uso della forza armata.

Fatta questa breve premessa di ordine generale, analizziamo nel prosieguo alcuni dettagli più specifici in materia.

Quando si può essere richiamati alle armi?

Occorre sul punto premettere che in Italia l’obbligatorietà del servizio militare, prevista dalla Costituzione della Repubblica Italiana nei modi e nei limiti fissati dalla legge, è stato eliminato a decorrere dal giorno 1 gennaio 2005, ad opera della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Ad oggi, infatti, l’ingresso nelle forze armate è frutto di un atto di richiesta volontaria. Tuttavia, l’articolo 1929, comma secondo del codice militare prevede la possibilità (si noti bene, non l’obbligo) di ripristinare la leva obbligatoria mediante Decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri.

Si tratta, peraltro, di ipotesi residuali e limitate al caso precipuo in cui il personale in servizio sia insufficiente a fronteggiare l’emergenza e non sia possibile colmare altrimenti le carenze di organico. Ciò premesso, ci si può chiedere quando si possa essere richiamati alle armi. Il riferimento principale, quindi, corre a quelli che sono i cc.dd. militari di carriera.

Orbene, sul punto è bene precisare che si prevede che possa essere richiamato alle armi il personale militare volontario cessato dal servizio da un lasso di tempo non maggiore a cinque anni qualora il Parlamento in seduta comune deliberi, ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione, lo stato di guerra e sussista uno stato di grave crisi internazionale che veda il coinvolgimento, diretto ovvero in quanto membro della NATO (o di altra organizzazione internazionale), che giustifichi l’incremento dei soggetti di cui si necessita l’arruolamento nelle Forze armate.

Chi viene richiamato alle armi in Italia in caso di guerra?

Ci si chiede, a questo punto, chi possa essere richiamato alle armi qualora venga dichiarato lo stato di guerra. Il personale che, in tale evenienza, sarebbe richiamato obbligatoriamente alle armi è, in specie, quello appartenente a tali corpi:

  • Esercito
  • Marina Militare
  • Aeronautica Militare
  • Carabinieri
  • Guardia di Finanza

L’obbligo di chiamata non vige (cfr. comma terzo dell’articolo 1929 del codice militare), invece, in riferimento a:

  • Polizia di Stato
  • Polizia Penitenziaria
  • Polizia Locale
  • Vigili del Fuoco

Si può rifiutare la chiamata alle armi?

Tutte le forze armate individuate nei termini delineati nel paragrafo precedente come quelle per le quali è prevista la chiamata obbligatoria hanno dovranno necessariamente accettare la richiesta di arruolamento per l’entrata in guerra. Sono previste, tuttavia, a tale regola alcune eccezioni limitate alle ipotesi seguenti:

  • Militare gravemente malato (come accertabile ed attestabile mediante riscontro medico)
  • Militare donna in stato di gravidanza

Conclusione

In definitiva, ad oggi la chiamata alle armi cui consegue l’arruolamento obbligatorio è limitato a talune categorie di militari specificamente individuati, mentre per altri non è obbligatorio accettare anche a fronte della richiesta formulata, così come sono assolutamente residuali e legate al caso di insufficienza del personale militare di professione le casistiche in cui si richiede che vengano arruolati anche soggetti estranei al personale militare.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...