Assicurazioni Marittime: Coperture
Nel panorama del diritto delle assicurazioni, le polizze marittime costituiscono una categoria peculiare, essendo regolate da norme specifiche contenute nel Codice della Navigazione (artt. 519 e ss.). Le coperture offerte da tali contratti sono generalmente riconducibili a tre macro-aree: assicurazione del corpo della nave, assicurazione delle merci trasportate e assicurazione della responsabilità civile del vettore (polizza P&I). La prima garantisce il risarcimento per i danni materiali subiti dalla nave durante la navigazione, mentre la seconda protegge il proprietario delle merci contro i rischi connessi al trasporto via mare, inclusi pericoli naturali, avarie e furti. La polizza P&I, infine, copre il vettore per i danni causati a terzi durante l’esercizio dell’attività marittima, comprese le lesioni a persone, i danni ambientali e i sinistri portuali. Le condizioni contrattuali, in genere articolate in clausole standard (es. Institute Clauses), possono tuttavia essere modulate in base alla tipologia del viaggio, della merce e del mezzo navale impiegato.
Cosa Sono le Assicurazioni Marittime
Definizione e quadro normativo
Le assicurazioni marittime costituiscono una particolare categoria del diritto assicurativo, disciplinata principalmente dal Codice della Navigazione (Libro III, Titolo III, artt. 519-542), con talune integrazioni derivanti dal Codice Civile e dalle consuetudini internazionali. Si tratta di contratti con cui l’assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga ad indennizzare l’assicurato per i danni derivanti da rischi connessi alla navigazione marittima o al trasporto per mare. Le principali figure assicurate sono l’armatore (per i danni al corpo della nave), il caricatore (per le merci trasportate), nonché il vettore per la responsabilità verso terzi (attraverso la Protection & Indemnity Insurance).
Origine storica e importanza attuale
Le origini storiche di questa figura contrattuale risalgono al Medioevo, con forme embrionali già attestate nei mercati marittimi genovesi e veneziani del XII e XIII secolo. Tali pratiche trovarono sistemazione giuridica nel corso del XVI secolo con l’emanazione dei primi codici marittimi, quali l’“Ordonnance de la marine” francese del 1681 e successivamente con il Codice di Commercio italiano del 1882. Il contratto di assicurazione marittima nacque, dunque, in risposta all’elevato rischio economico connesso alla navigazione, e si è evoluto fino a diventare uno strumento indispensabile per la gestione del rischio nel commercio internazionale.
Oggi, nonostante l’avvento di nuove modalità di trasporto e l’evoluzione dei sistemi assicurativi, le assicurazioni marittime conservano un’importanza cruciale, soprattutto nel contesto della globalizzazione economica e del commercio via container. Esse garantiscono stabilità finanziaria agli operatori del settore e svolgono una funzione di prevenzione e gestione del rischio, contribuendo al buon funzionamento della logistica marittima e alla sicurezza della navigazione. La loro rilevanza attuale è testimoniata anche dalla continua evoluzione delle clausole contrattuali, spesso redatte secondo modelli internazionali (Institute Clauses) e dalla presenza di un mercato assicurativo altamente specializzato.
Tipologie di Coperture nelle Assicurazioni Marittime
Nel settore delle assicurazioni marittime, le coperture offerte si articolano principalmente in tre categorie fondamentali: l’assicurazione del casco nave (Hull Insurance), l’assicurazione delle merci (Cargo Insurance) e l’assicurazione della responsabilità civile marittima, solitamente gestita tramite i Protection & Indemnity Clubs (P&I Clubs). Ciascuna di esse risponde a esigenze specifiche degli operatori del trasporto marittimo, contribuendo in modo essenziale alla tutela dei beni, delle persone e delle responsabilità economiche connesse alla navigazione.
Copertura casco nave (Hull Insurance)
La Hull Insurance copre i danni materiali alla nave (cd. “casco”) e alle sue dotazioni essenziali, inclusi i motori e l’equipaggiamento tecnico. Il contraente è normalmente l’armatore o il proprietario della nave, che si tutela contro eventi quali collisioni, incendi, incagliamenti, naufragi e, in alcuni casi, atti di pirateria o avarie comuni. Le condizioni sono solitamente regolate da clausole standard internazionali come le “Institute Time Clauses – Hulls”, le quali determinano i rischi coperti, le franchigie, la durata e i limiti dell’indennizzo.
Copertura merci (Cargo Insurance)
La Cargo Insurance ha ad oggetto la protezione delle merci trasportate via mare. Può essere stipulata dal mittente, dal destinatario o da un intermediario, anche nell’interesse dell’avente diritto alla merce. La copertura può essere “a viaggio” o “a tempo”, e comprende i danni o la perdita delle merci per cause accidentali quali naufragio, incendio, urto, ribaltamento del contenitore, ma anche per avarie comuni (general average). Le clausole più comunemente utilizzate sono le “Institute Cargo Clauses” (A, B o C), che variano in funzione dell’estensione della copertura.
Copertura responsabilità civile (P&I Clubs)
Infine, la copertura della responsabilità civile è gestita prevalentemente tramite i P&I Clubs, associazioni mutualistiche tra armatori, che offrono coperture per rischi non compresi nella Hull Insurance, quali: danni a terzi, inquinamento marino, morte o lesioni personali dei passeggeri o dell’equipaggio, rimozione relitti, e responsabilità per danni a carico delle merci trasportate. Tali coperture sono spesso richieste dagli ordinamenti nazionali ed internazionali come prerequisito per l’esercizio dell’attività navale.
In sintesi, queste tre forme di copertura rappresentano il nucleo essenziale del sistema assicurativo marittimo, rispondendo in modo integrato e specialistico alla complessità dei rischi tipici della navigazione e del commercio per mare.
Copertura dei Rischi Ordinari e Straordinari
Nel settore delle assicurazioni marittime è fondamentale distinguere tra rischi ordinari e rischi straordinari, ciascuno regolato da specifiche clausole contrattuali.
Rischi ordinari o marittimi
Conosciuti anche come "pericoli del mare" o simple and particular average, includono eventi accidentali ma prevedibili connessi alla navigazione, come tempeste, collisioni, incagliamenti, incendi, affondamenti, arenamenti e perdita dell’àncora. A questi si aggiunge la general average, ovvero il sacrificio volontario e ragionevole di una parte del carico o della nave per salvare il resto, con successiva ripartizione proporzionale delle perdite tra le parti interessate.
Tali rischi sono generalmente coperti da polizze di tipo "perils only" o dalle Institute Cargo Clauses A, B e C, purché si dimostri che il danno derivi da un evento fortuito connesso all’ambiente marino.
Rischi straordinari o eccezionali
Detti anche "war and political risks" o special perils, comprendono eventi di natura bellica o politico-sociale: guerre, atti terroristici, sabotaggi, rivolte, scioperi, pirateria e disastri naturali di ampia portata. Tali rischi non sono generalmente coperti dalle polizze standard e richiedono apposite coperture integrative, come le War Risk Insurance.
Coperture estese: polizze "all risk" e clausola Inchmaree
Le polizze all risk offrono una protezione più ampia, includendo anche danni causati da guasti meccanici, esplosioni o negligenza dell’equipaggio. In questo contesto si inserisce la Inchmaree clause, introdotta nel tardo Ottocento per estendere la copertura ai danni derivanti da errori umani o malfunzionamenti tecnici, inizialmente esclusi dai rischi marittimi tradizionali.
Tuttavia, anche le polizze all risk presentano alcune esclusioni standard, tra cui: deterioramenti dovuti a vizi intrinseci (inherent vice); usura normale; perdita di peso o volume per evaporazione o dispersione; imballaggio insufficiente; negligenza grave del proprietario; mancanza di manutenzione adeguata della nave.
In sintesi, i rischi ordinari riguardano i pericoli tipici della navigazione e sono coperti dalle polizze base; i rischi straordinari richiedono coperture dedicate. Le polizze all risk, supportate da clausole come la Inchmaree, ampliano la tutela, ma mantengono comunque alcune esclusioni specifiche previste dalla normativa.
Clausole Tipiche delle Polizze Marittime
Le polizze marittime si avvalgono, nella prassi internazionale, di clausole standardizzate elaborate dai Lloyd’s di Londra, note come Institute Clauses, le quali costituiscono il nucleo tecnico e operativo delle coperture assicurative. Esse sono suddivise in funzione dell’oggetto assicurato (nave, merci, noli) e della durata della copertura (a viaggio o a tempo), e si presentano in diverse versioni (A, B, C) a seconda della loro estensione.
Institute Clauses
Le più note sono le Institute Cargo Clauses, le cui versioni “A”, “B” e “C” definiscono in modo crescente i livelli di copertura: la clausola “A” fornisce una copertura “all risks” (tutti i rischi, salvo esclusioni specifiche), la “B” una copertura intermedia e la “C” una copertura minima, limitata ai soli rischi nominati. Analogamente, le Institute Time Clauses – Hulls regolano l’assicurazione del corpo nave a tempo, mentre le Institute Voyage Clauses si applicano alle assicurazioni a viaggio. Le clausole stabiliscono le condizioni di rischio, la durata, le esclusioni, l’ambito territoriale e le procedure in caso di sinistro.
Franchigie e limiti di risarcimento
Particolare rilievo assumono le clausole relative a franchigie e limiti di risarcimento, che delimitano l’effettiva esposizione dell’assicuratore. La franchigia rappresenta una soglia economica sotto la quale l’assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo; essa può essere fissa o proporzionale e viene concordata al momento della stipula. Tale meccanismo è finalizzato a escludere danni di lieve entità e a disincentivare la presentazione di richieste di risarcimento per eventi minori.
I limiti di risarcimento, invece, rappresentano il massimale entro il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno. Possono essere riferiti per sinistro o per l’intera durata della copertura, e sono spesso previsti anche per specifiche voci di danno (ad esempio, per spese di salvataggio o rimozione relitto).
Tali clausole sono essenziali per garantire l’equilibrio tecnico-economico del contratto assicurativo e per delimitare con precisione l’ambito dell’obbligazione indennitaria.
Differenze tra Assicurazione Obbligatoria e Facoltativa
Nel diritto delle assicurazioni marittime, è fondamentale distinguere tra le coperture obbligatorie imposte da norme internazionali o nazionali e le coperture facoltative, attivate su base volontaria in funzione delle scelte imprenditoriali e strategiche dell’armatore.
Obblighi internazionali
Le assicurazioni obbligatorie trovano fondamento in convenzioni internazionali ratificate dagli Stati aderenti, con l’obiettivo di tutelare interessi collettivi e prevenire danni gravi a terzi e all’ambiente marino. Tra queste, si segnala la copertura per responsabilità civile derivante da inquinamento da idrocarburi, prevista dalla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni da inquinamento da petrolio (CLC 1969), recepita anche in Italia. Ai sensi della normativa applicabile, ogni nave che trasporta carichi di petrolio deve essere dotata di un’assicurazione specifica o altra garanzia finanziaria che copra la responsabilità per danni ambientali. Ulteriori obblighi derivano dalla normativa IMO (International Maritime Organization) e dal diritto dell’Unione Europea, tra cui la Direttiva 2009/20/CE sull’assicurazione dei proprietari di navi per responsabilità nei confronti di terzi, recepita nel nostro ordinamento con D.lgs. n. 111/2012.
Scelte strategiche dell'armatore
Le assicurazioni facoltative, invece, non sono imposte ex lege ma rappresentano una scelta discrezionale dell’armatore o del soggetto interessato. Tali coperture comprendono, ad esempio, l’assicurazione casco nave (Hull Insurance), l’assicurazione delle merci trasportate (Cargo Insurance) o l’ampliamento della responsabilità civile mediante adesione a P&I Clubs per eventi ulteriori rispetto a quelli richiesti per legge. La loro adozione è guidata da valutazioni economiche e strategiche, volte a ridurre l’esposizione finanziaria in caso di sinistro e a garantire continuità operativa.
In sintesi, mentre le assicurazioni obbligatorie rispondono a esigenze di tutela pubblica e conformità normativa, quelle facoltative rappresentano uno strumento di gestione del rischio e di protezione patrimoniale su base contrattuale. L’equilibrio tra le due forme è oggi parte integrante della strategia di risk management degli operatori del trasporto marittimo.
Come Scegliere la Giusta Copertura Marittima
La scelta della copertura assicurativa marittima più adeguata rappresenta un passaggio cruciale nella gestione del rischio per ogni operatore del settore, sia esso armatore, caricatore, spedizioniere o vettore. Tale scelta deve essere il risultato di un’attenta valutazione del rischio e di un’accurata analisi delle esigenze specifiche legate all’attività esercitata.
Valutazione del rischio
In primo luogo, la valutazione del rischio impone di individuare i potenziali eventi dannosi che possono verificarsi nel corso dell’attività marittima, tenendo conto di fattori quali: tipologia e valore della nave o del carico, natura della rotta, condizioni meteorologiche stagionali, frequenza delle traversate, presenza di aree ad alto rischio (es. zone pirateria), condizioni dei porti di attracco, nonché profilo tecnico-operativo dell’equipaggio. Tale valutazione consente di determinare quali rischi devono essere prioritariamente coperti, e con quale ampiezza.
Analisi delle esigenze specifiche
Successivamente, occorre procedere a un’analisi delle esigenze specifiche dell’operatore. Un armatore, ad esempio, dovrà garantire primariamente l’integrità della nave (Hull Insurance) e la tutela contro responsabilità verso terzi (P&I Clubs), mentre un caricatore dovrà concentrarsi sulla protezione della merce (Cargo Insurance), optando tra le varie clausole disponibili (Institute Cargo Clauses A, B o C) in funzione del grado di esposizione accettabile. L’eventuale ricorso a coperture supplementari, come la War Risk Insurance o la copertura contro atti di pirateria, può essere valutato in relazione a tratte specifiche.
Ulteriore elemento di rilievo è la verifica dei limiti di risarcimento, delle franchigie applicabili, della durata della copertura (a tempo o a viaggio) e della reputazione dell’assicuratore. La consulenza di un broker marittimo specializzato, in tale contesto, può favorire una selezione mirata delle clausole contrattuali e dei livelli di garanzia più adeguati.
La copertura assicurativa marittima, in definitiva, non può essere standardizzata, ma deve essere costruita su misura, bilanciando i costi della polizza con l’effettivo fabbisogno di protezione patrimoniale e operativa.
Sinistri Marittimi: Cosa Fare e Come Ottenere il Risarcimento
Nel caso di un sinistro marittimo, l’attivazione tempestiva e corretta delle procedure previste dal contratto assicurativo è fondamentale per non compromettere il diritto all’indennizzo. La gestione del sinistro si articola in due fasi principali: la denuncia dell’evento e la presentazione della documentazione necessaria a supporto della richiesta di risarcimento.
Procedure di denuncia
La denuncia del sinistro deve essere effettuata nel più breve tempo possibile, secondo i termini stabiliti dalla polizza, che in genere prevedono una comunicazione scritta entro 24 o 48 ore dall’evento. L’assicurato è tenuto a informare l’assicuratore (o l’agente locale designato) indicando luogo, data, natura del sinistro, circostanze e soggetti coinvolti. È prassi che l’assicuratore nomini un perito marittimo (surveyor) per effettuare una constatazione tecnica preliminare del danno.
Contestualmente, l’assicurato deve adottare ogni misura necessaria per limitare i danni, in applicazione del principio di diligenza previsto dall’art. 1914 c.c., ed evitare aggravi di responsabilità. Eventuali omissioni in tal senso possono comportare la riduzione o il rigetto dell’indennizzo.
Documentazione necessaria
Per quanto concerne la documentazione, essa varia in base al tipo di copertura attivata (Hull, Cargo, P&I), ma in linea generale comprende: copia della polizza, dichiarazione di sinistro, rapporti del comandante, documentazione fotografica, fatture di riparazione, certificati di carico e trasporto, lettere di protesta, dichiarazioni doganali, eventuali rapporti di polizia o autorità marittima. In caso di assicurazione cargo, è essenziale presentare anche la polizza di carico (bill of lading), la fattura commerciale, e la packing list.
Una volta completata la verifica e determinato l’ammontare del danno, l’assicuratore provvede alla liquidazione dell’indennizzo, salvo controversie da risolversi secondo le clausole di arbitrato o foro competente indicate in polizza.
Il rispetto scrupoloso delle procedure contrattuali e la tempestiva raccolta dei documenti richiesti rappresentano condizioni imprescindibili per ottenere un risarcimento pieno ed efficace.
FAQ- Domande Frequenti su Assicurazioni Marittime: Coperture
Quali sono i principali rischi coperti dalle assicurazioni marittime?
le assicurazioni marittime coprono rischi connessi alla navigazione e al trasporto per mare, tra cui: urti, naufragi, incendi, incagli, avarie, perdita o danneggiamento delle merci, responsabilità per danni a terzi o all’ambiente, e, se previste, anche guerre, pirateria e scioperi. La copertura varia a seconda delle clausole contrattuali, come le Institute Clauses A, B, o C.;
Cos’è la copertura Hull Insurance?
La Hull Insurance è la polizza che tutela il proprietario della nave dai danni materiali subiti dal corpo della nave e dalle sue dotazioni essenziali. Copre eventi quali collisioni, incendi, incagli, tempeste o atti di pirateria. Può includere anche danni da negligenza dell’equipaggio, se prevista la clausola Inchmaree. È di norma stipulata “a tempo” e regolata dalle Institute Time Clauses – Hulls.;
Le polizze Cargo Insurance coprono anche il furto?
Dipende dalla clausola applicata. La Cargo Insurance con clausola “A” (Institute Cargo Clauses A) copre tutti i rischi, inclusi il furto e il danneggiamento accidentale della merce, salvo specifiche esclusioni. Le clausole “B” e “C”, invece, sono più limitate e in genere non includono il furto. È fondamentale verificare i termini contrattuali per determinare l’estensione effettiva della copertura;
Come funzionano i P&I Clubs?
I P&I Clubs (Protection & Indemnity Clubs) sono associazioni mutualistiche tra armatori che offrono copertura per rischi non assicurabili nelle polizze standard Hull, come: danni a terzi, inquinamento, lesioni a passeggeri o equipaggio, spese di salvataggio, rimozione relitti. I membri versano un contributo annuale e, in caso di sinistro, ricevono copertura secondo le regole del club.;
Cosa succede in caso di sinistro non previsto in poliza?
Se il sinistro non è espressamente previsto o è escluso dalla polizza, l’assicuratore non è obbligato a corrispondere alcun indennizzo. Tuttavia, l’assicurato può richiedere una valutazione straordinaria o negoziare un’estensione della copertura futura. È sempre consigliabile un’attenta analisi preventiva delle clausole contrattuali per evitare scoperture.

Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...