L’articolo 2 della Costituzione

Il presente articolo s’incentrerà, senza presunzione di completezza, sulla disamina dell’art. 2 che contempla il principio solidarista tutelando la personalità dell'uomo, e, quindi i suoi diritti inviolabili, sia come singolo che "nelle formazioni sociali".

L’articolo 2 della Costituzione

La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947.

Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. Essa cristallizza, dal primo al dodicesimo articolo, i principi fondamentali su cui si erge il nostro sistema giuridico.

Il presente articolo s’incentrerà, senza presunzione di completezza, sulla disamina dell’art. 2 che contempla il principio solidarista tutelando la personalità dell'uomo, e, quindi i suoi diritti inviolabili, sia come singolo che "nelle formazioni sociali".

Dunque, in base a questa impostazione, appare del tutto conseguente che venga tutelato non soltanto il diritto degli individui di promuovere liberamente "formazioni sociali" (non soltanto associazioni), volte ad un pluralismo di fini che è limitato soltanto (art. 18 Cost. ) dal divieto di proporsi quei fini che sono vietati ai singoli dalla legge penale, ma appare anche evidente che le stesse formazioni sociali risultano essere titolari di diritti che sono in via di principio, sia per quanto riguarda la loro estensione, sia per quanto riguarda la loro tutela, del tutto assimilabili ai diritti della persona.

Il principio in discorso, quindi, rappresenta la base della convivenza sociale in qualità di norma di apertura, e consente di attribuire i connotati di diritto fondamentale anche ad altre libertà e valori personali non espressamente tutelati dalla Costituzione, attraverso un’interpretazione sistematica, quali il diritto alla propria identità sessuale, all’obiezione di coscienza.

I diritti della persona, come tali, risultano inviolabili, assoluti, imprescrittibili, irrinunciabili, illimitabili ed inalienabili. Oltre a tutelare i diritti della persona, l’art. 2 Cost. enuncia il principio di solidarietà che impone, in tema di risarcimento dei danni, di qualificare l'istituto come meramente riparatorio e non come sanzionatorio, provvedendosi ad addebitare al danneggiante solo i danni prevedibili o che comunque derivino dalla sua condotta.

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