Può capitare che durante un viaggio sul volo o sulla percorrenza della tratta dei treni, ovvero, e comunque, all’interno di un aereo o di un treno subiamo lo smarrimento o ritardi nella consegna delle nostre cose che trasportiamo (es. il bagaglio e il suo contenuto) che ci comportano una perdita economicamente apprezzabile. In questo caso, ci chiediamo se possiamo ottenere un indennizzo o comunque un risarcimento in forma pecuniaria di ciò che si è perso o avuto in ritardo. Vediamo di seguito cosa possiamo fare per ottenere un equo indennizzo o risarcimento che sia, per inadempienze delle compagnie
Come affrontare la perdita dei bagagli e richiedere un adeguato risarcimento
La legge prevede che il vettore (cioè colui che effettua il trasporto) risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La legge, dunque, prevede una presunzione di colpevolezza e responsabilità in capo al vettore. Ciò equivale a dire che, per il solo fatto che l’evento di danno alle cose si sia verificato durante la tratta o comunque all’interno del mezzo di trasporto, fa ritenere responsabile il trasportatore.
Questa regola vale sia per il trasporto ferroviario, che aereo, che sono oggetto del presente tema. Tra l’altro, nelle ipotesi di volo, vige finanche una Convenzione internazionale firmata a Montreal nel 1999, che ribadisce anche per questo tipo di viaggi la regola base della presunzione di responsabilità del vettore (artt. 17 e 18).
Ma cosa significa esattamente questa presunzione per il viaggiatore danneggiato?
Significa che egli dovrà solo dimostrare l’esistenza del contratto di trasporto (occhio a conservare il biglietto!) e di aver subito la perdita delle proprie cose, nella fattispecie il bagaglio, ovvero il ritardo nella consegna, durante la fase del trasporto – che va dall’entrata (c.d. imbarco) all’uscita dal treno (c.d. sbarco) – e che tale perdita o ritardo è imputabile al vettore. Nessuna altra prova dovrà fornire ai fini del risarcimento.
E la compagnia aerea o ferroviaria invece? La compagnia potrà evitare il risarcimento solo se prova che l’evento non è imputabile alla stessa, nel senso che lo smarrimento del bagaglio, o il suo ritardo nella consegna, non è dipeso da una sua colpa, avendo adottato tutte le possibili misure di precauzionali atti ad evitare il detto evento. Ciò che rileva per essere esonerata da colpe è che dimostri l’esistenza di misure di sicurezza ovvero che il disservizio non sia dipeso da imperizia, negligenza, errore e in generale per colpa addebitabile al vettore stesso. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco.
Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati. Si ricordi, infatti, che vige un dovere di cooperazione del passeggero che deve attenersi alle norme di sicurezza stabilite dalla compagnia di trasporto al fine di evitare il determinarsi di danni a cose e persone. È possibile, tuttavia, stipulare una polizza assicurativa per danni e smarrimento bagagli, ma occorre verificare la presenza di limiti al risarcimento.
Risarcimento dei danni contro l’impresa di trasporto
Quanto all’azione di responsabilità per ottenere il risarcimento dei danni contro l’impresa di trasporto deve essere necessariamente intrapresa entro due anni per i viaggi aerei dalla data in cui il volo aereo è o avrebbe dovuto arrivare a destinazione. Il danneggiato ha diritto ad un versamento anticipato a copertura delle esigenze economiche di pronta definizione. Per i trasporti ferroviari il termine è di 1 anno. Le procedure azionabili sono il reclamo interno alla compagnia, preferibile presentarlo nelle immediatezze del fatto, cioè appena si viene a conoscenza della perdita o ritardo, presso la direzione o gli uffici della stazione relativa. In caso di esito negativo del reclamo, un’azione legale. Trattandosi, in generale, di rapporto di natura contrattuale, il danno risarcibile, è sia il danno patrimoniale, che non patrimoniale (danni morali).
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