Furto d'identità per prestito del 2006: prescrizione e rimedi ancora possibili
Utente_cesa_5234 · 2 visualizzazioni
Detto in maniera molto sintetica: sosteniamo si tratti di furto d'identità, in quanto, nell'anno 2006 è stata effettuata una richiesta di prestito a mio nome alla finanziaria Fiditalia di circa 13.000 euro erogato a mezzo assegno bancario mai incassato dal sottoscritto. Provando ad indagare presso la finanziaria, mi hanno detto che non è possibile più reperire informazioni essendo trascorso il periodo bancario di 10 anni. Non so se sia possibile procedere per via legale o mediante l'ABF essendo trascorso moltissimo tempo. In più, su informazione di un mio conoscente impiegato presso l'INPS, mi disse tempo addietro che presso il suddetto fossero stanziati € 7.000 (non so a titolo di cosa) che potevano essere sbloccati solo dietro intervento di un legale. Le pratiche sono già in mano a un legale che, dopo essersi intascati i soldi, ha fatto perdere le sue tracce e non ci ha informati più di nulla. Preferiremmo poter accedere al gratuito patrocinio.
Risposta diretta
La situazione è complessa per via del tempo trascorso: la maggior parte delle azioni penali e civili per i fatti del 2006 sono probabilmente prescritte. Restano tuttavia alcuni rimedi concreti da valutare, a partire dalla denuncia all'Ordine degli Avvocati per il legale inadempiente.
Quadro normativo
- Art. 494 c.p. (sostituzione di persona) e art. 640 c.p. (truffa aggravata): i reati alla base del furto d'identità hanno una prescrizione massima di 8-10 anni — quasi certamente decorsa dal 2006
- Art. 2935 c.c.: la prescrizione civile decennale decorre da quando il danno era conoscibile, non necessariamente dal fatto stesso
- D.P.R. 115/2002: disciplina il gratuito patrocinio, con soglia di reddito imponibile fissata a €11.746,68 annui
- Regolamento ABF: il reclamo va presentato entro 12 mesi dalla risposta finale della banca — termine quasi certamente scaduto
Come funziona in pratica
- La prescrizione penale per truffa aggravata è di circa 8-10 anni: i fatti del 2006 sono con ogni probabilità prescritti e una querela oggi difficilmente produrrebbe effetti
- L'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) è uno strumento rapido e gratuito, ma richiede che il reclamo alla banca sia stato presentato entro 12 mesi dalla risposta — difficilmente applicabile a distanza di 20 anni
- L'azione civile per risarcimento del danno si prescrive in 10 anni dalla scoperta del fatto: se avete appreso del prestito fraudolento solo di recente, potrebbe residuare un margine da verificare con un avvocato
- Riguardo ai €7.000 INPS: non esistono procedure per cui fondi previdenziali siano "bloccati" e sbloccabili solo tramite avvocato — questa informazione non corrisponde ad alcuna norma e merita la massima cautela prima di procedere
- L'avvocato che non risponde più, pur avendo ricevuto compenso, può essere oggetto di esposto disciplinare
Cosa conviene fare
- Presentare subito un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città del legale inadempiente: è gratuito e obbliga l'Ordine ad aprire un procedimento disciplinare
- Verificare quando avete scoperto il prestito fraudolento: se l'evento è avvenuto entro gli ultimi 10 anni, un'azione civile potrebbe essere ancora percorribile
- Richiedere copia della documentazione alla finanziaria tramite una richiesta di accesso ai dati personali al Garante della Privacy (art. 15 GDPR): hanno l'obbligo di rispondere anche se i dati sono parziali
- Diffidare della storia dei €7.000 INPS: prima di autorizzare qualsiasi pagamento a professionisti per questa pratica, richiedere riscontro scritto direttamente all'INPS
- Verificare i requisiti per il gratuito patrocinio (reddito sotto €11.746,68 annui): l'Ordine degli Avvocati locale fornisce gratuitamente la lista dei legali abilitati
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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